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Attualità

Sisma centro Italia: messa in sicurezza delle chiese danneggiate

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto.

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Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati

Lo scorso 21 Giugno, sul sito telematico del Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, è stata pubblicata l’ordinanza n.32 e registrata con il numero 1453 del 22/06/2017. L’ordinanza firmata reca “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”.

Il testo del documento stabilisce che “è approvato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 1,comma 1,dell’ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017,il secondo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.” Gli interventi, specifica il documento, “saranno da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciate nell’ambito delle Conferenze disciplinate dall’articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 e della valutazione di congruità dei costi previsti dell’intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale perla ricostruzione. Sarà cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica”.

Viene specificato che il costo massimo dei lavori previsti (come stabilito dal citato articolo 15-bis del decreto legge n. 189 del 2016) è stato stabilito in € 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell’articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, è stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all’effettuazione degli interventi immediati.

 

L’ordinanza sottolinea, inoltre, che “l’ente pubblico proprietario della chiesa ovvero, relativamente alle chiese del Fondo Edifici di Culto, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, predispone ed invia al Commissario Straordinario del Governo, entro trenta giorni dall’entrata in Vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate”.

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