Deontologia Professionale. Il Codice Deontologico architetti.
Il Codice Deontologico degli Architetti: etica, responsabilità e innovazione per la professione del futuro

Il nuovo codice deontologico architetti, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e in vigore dal 2 dicembre 2024, rappresenta una revisione organica e strategica della disciplina etica della professione. Si tratta di un documento che aggiorna i principi cardine dell’architettura italiana, adeguandoli alle trasformazioni culturali, ambientali e tecnologiche del presente. Dalla tutela del paesaggio alla parità di genere, dalla trasparenza contrattuale all’uso etico dell’intelligenza artificiale, il nuovo testo delinea il profilo di un professionista consapevole, autonomo e socialmente responsabile. In un momento storico in cui il costruire assume valenze ambientali e civiche sempre più complesse, il codice deontologico architetti 2024 si propone come strumento di garanzia, orientamento e autoregolazione per l’intera comunità professionale.
- L’architetto come garante del paesaggio e del bene comune
- I principi generali: etica e ambito di applicazione
- Doveri generali: competenza, lealtà e indipendenza
- Rapporti con il sistema ordinamentale
- Rapporti esterni: committenti, istituzioni e terzi
- Rapporti interni e concorrenza leale
- Esercizio professionale: contratti, conflitti e responsabilità
- Potestà disciplinare e uniformità delle sanzioni
- Le sanzioni disciplinari: dalla censura alla cancellazione
- Aggiornamento e validità del codice
- Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Il Codice Deontologico degli Architetti: etica, responsabilità e innovazione per la professione del futuro
Con l’entrata in vigore dal 2 dicembre 2024, il codice deontologico architetti approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) segna un passaggio fondamentale nella regolamentazione dell’esercizio professionale. Non si tratta di una semplice revisione normativa, ma di un aggiornamento profondo dei principi fondanti della professione, che integra sostenibilità, innovazione tecnologica e responsabilità sociale in un quadro etico coerente con la Costituzione italiana e le direttive europee.
L’architetto come garante del paesaggio e del bene comune
Il preambolo del codice deontologico architetti richiama esplicitamente gli articoli 4, 9 e 41 della Costituzione, evidenziando come la professione dell’architetto, del pianificatore, del paesaggista e del conservatore contribuisca al “progresso materiale e spirituale della società”. La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico viene posta al centro dell’agire professionale, insieme alla libertà dell’iniziativa economica, purché non contrasti con l’utilità sociale o la dignità umana.
Etica, autonomia e responsabilità
L’architetto è descritto come un professionista colto e tecnico, interprete delle esigenze collettive e custode del patrimonio culturale e ambientale. Il codice riafferma l’obbligo di autonomia di giudizio e di difesa da condizionamenti esterni, fondamento della libertà intellettuale e morale del progettista.
Con la propria firma, il professionista si assume piena responsabilità tecnica e intellettuale delle opere realizzate, riaffermando il valore della competenza e della trasparenza.
Innovazione, parità e intelligenza artificiale
Tra le novità più rilevanti del testo 2024 emerge il riconoscimento della parità di genere e dell’uso etico dell’Intelligenza Artificiale.
Il codice impegna i professionisti a promuovere ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi, valorizzando le pari opportunità e la diversità come fattore di crescita. Parallelamente, sancisce l’obbligo di un impiego etico e responsabile delle tecnologie AI, nel rispetto di trasparenza, equità e riservatezza, garantendo che l’innovazione non comprometta la qualità architettonica né la centralità dell’essere umano nel progetto.
I principi generali: etica e ambito di applicazione
Un codice universale per la categoria
Il codice deontologico architetti si applica a tutti gli iscritti all’Albo, indipendentemente dalla forma giuridica o dal tipo di esercizio professionale (libero, associato, societario o dipendente).
Ogni architetto, pianificatore o paesaggista è tenuto a conoscere, riconoscere e osservare le norme deontologiche sia nel testo sia nello spirito, conformando la propria condotta ai principi etici generali della categoria.
Deontologia senza confini
L’obbligo di osservanza vale anche per i professionisti italiani che operano all’estero e per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea iscritti temporaneamente in Italia. Questo principio rafforza la valenza internazionale della deontologia professionale, garantendo standard uniformi e tutela della credibilità della categoria anche in ambito europeo.
Doveri generali: competenza, lealtà e indipendenza
La professionalità specifica come valore fondante
Il secondo titolo introduce una definizione chiara della professionalità specifica: il professionista deve operare secondo scienza e coscienza, rifiutando incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza o diligenza. Costituisce grave illecito l’utilizzo di titoli non conseguiti o l’esercizio abusivo di attività riservate ad altre sezioni dell’Albo.
Interesse pubblico e legalità
L’architetto è tenuto a salvaguardare il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della comunità in cui opera. Ogni progetto deve rispettare norme urbanistiche, edilizie e ambientali, oltre ai principi di legalità e correttezza. Il nuovo articolo 5-bis stabilisce che qualunque condotta penalmente rilevante che comprometta la dignità della categoria costituisce grave violazione deontologica.
Indipendenza e riservatezza
L’autonomia di giudizio tecnico e intellettuale è un dovere inderogabile. Il codice tutela inoltre la riservatezza delle informazioni acquisite durante l’esercizio professionale: il professionista deve mantenere il segreto anche dopo la cessazione del rapporto con il committente o la collaborazione.
Aggiornamento professionale e crediti formativi
Tra i cardini del codice figura l’obbligo di formazione continua, con un sistema di crediti formativi professionali (CFP). La mancata acquisizione dei CFP nel triennio comporta sanzioni disciplinari graduate, a dimostrazione della centralità dell’aggiornamento come garanzia di qualità per l’utenza e per la collettività.
Rapporti con il sistema ordinamentale
Il codice deontologico architetti stabilisce un rapporto di collaborazione attiva tra il professionista e il proprio Ordine territoriale. Ogni iscritto è tenuto a fornire informazioni veritiere e a rispettare le deliberazioni del Consiglio Nazionale e degli Ordini locali, contribuendo al buon funzionamento del sistema ordinamentale. I professionisti che ricoprono cariche istituzionali (nei Consigli, nelle commissioni o in Inarcassa) devono agire con diligenza, obiettività e imparzialità, evitando ogni situazione di conflitto di interessi.
Viene esplicitato il dovere di informare l’Ordine in caso di nomina o cessazione di incarichi presso enti pubblici, per garantire piena trasparenza.
Rapporti esterni: committenti, istituzioni e terzi
Il rapporto fiduciario con il committente
Il nuovo codice ribadisce che il rapporto tra architetto e committente è basato sulla fiducia reciproca e deve essere improntato a lealtà, trasparenza e correttezza. Il professionista è tenuto a eseguire l’incarico con cura, rispettando la propria autonomia tecnica e l’interesse pubblico.
Equo compenso e correttezza contrattuale
Uno dei punti più innovativi è l’articolo 24-bis, dedicato all’equo compenso: ogni prestazione deve essere retribuita in modo proporzionato, giusto e trasparente. Sono considerate pratiche anticoncorrenziali la sottostima dei compensi o l’assenza di un contratto scritto con preventivo e polizza assicurativa. Il contratto diventa così uno strumento di garanzia per entrambe le parti, non solo economico ma anche deontologico.
Rapporti con istituzioni e partecipazione a giurie
Il professionista è tenuto a comportarsi con rigore e imparzialità nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, astenendosi da qualsiasi pratica che possa creare vantaggi indebiti. Sono dettagliate le regole per la partecipazione a commissioni e giurie di concorso, dove valgono i principi di indipendenza e di astensione in caso di conflitto d’interesse.
Volontariato e impegno civile
Il nuovo articolo 18-bis riconosce il ruolo degli architetti nelle attività di volontariato in aree colpite da calamità naturali. In tali contesti, il professionista deve agire con responsabilità, rispetto dei luoghi e spirito di servizio, senza trarre vantaggi personali o professionali dalle situazioni di emergenza.
Rapporti interni e concorrenza leale
Correttezza e lealtà tra colleghi
Il rapporto tra architetti deve essere fondato su collaborazione e rispetto reciproco.
È vietata ogni forma di concorrenza sleale o accaparramento di clientela. Quando un incarico passa da un professionista a un altro, il subentro deve avvenire in modo trasparente e documentato, con la verifica delle prestazioni già svolte e dei compensi maturati.
Valorizzazione dei collaboratori e tirocinanti
Grande attenzione è riservata alla tutela dei collaboratori e dei tirocinanti.
Il codice impone la regolamentazione scritta dei rapporti di collaborazione, il rispetto degli accordi economici e il riconoscimento del contributo professionale, anche nelle pubblicazioni. Viene qualificata come grave violazione deontologica la mancata osservanza dei patti sottoscritti.
Esercizio professionale: contratti, conflitti e responsabilità
L’incarico professionale come contratto etico
L’incarico è definito come contratto di prestazione d’opera intellettuale, basato sulla fiducia e sulla professionalità specifica. L’architetto ha l’obbligo di rifiutare incarichi che comportino operazioni illecite o incompatibili con la legge, e di informare per iscritto il committente su eventuali modifiche o variazioni dei compensi.
Conflitti di interesse e incompatibilità
Il codice dedica un intero articolo ai conflitti di interesse, imponendo l’obbligo di astensione in presenza di rapporti economici o professionali che possano compromettere l’imparzialità del progettista. Viene inoltre ampliata la disciplina delle incompatibilità, includendo casi specifici come la redazione di piani urbanistici o la partecipazione a giunte comunali con competenze edilizie.
Assicurazione professionale e tutela del committente
Ogni architetto deve stipulare una polizza RC professionale adeguata, comunicandone gli estremi al committente. Questa norma garantisce una tutela effettiva dell’utente finale e contribuisce a rafforzare l’immagine di affidabilità della categoria.
Potestà disciplinare e uniformità delle sanzioni
Il ruolo dei Consigli di Disciplina
Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un Consiglio di Disciplina autonomo, responsabile della valutazione e decisione dei procedimenti relativi alle violazioni deontologiche. Le sanzioni vengono commisurate alla gravità della condotta e possono andare dall’avvertimento alla cancellazione dall’Albo.
Criteri di uniformità e trasparenza
Il Consiglio Nazionale garantisce la parità di trattamento tra gli iscritti, uniformando l’interpretazione delle norme deontologiche e pubblicando periodicamente le massime disciplinari sul sito ufficiale awn.it. Un sistema che punta alla coerenza giuridica e all’uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.
Le sanzioni disciplinari: dalla censura alla cancellazione
Tipologie e gravità delle sanzioni
Il codice deontologico architetti elenca quattro livelli di sanzioni: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione. La sospensione può durare da un minimo di un giorno a un massimo di 180, mentre la cancellazione comporta l’esclusione definitiva dall’Albo.
Recidiva e aggravanti
Le violazioni reiterate comportano l’inasprimento delle sanzioni.
È prevista la sospensione a tempo indeterminato per morosità nei confronti dell’Ordine e la possibilità di ulteriori procedimenti disciplinari in caso di mancato adempimento delle quote associative o degli obblighi formativi.
Aggiornamento e validità del codice
Evoluzione e adattamento normativo
Il CNAPPC si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente il codice deontologico architetti per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative e agli indirizzi consolidati della professione.
Le norme, entrate ufficialmente in vigore il 2 dicembre 2024, rappresentano una sintesi tra tradizione e innovazione, tra tutela dell’etica e apertura alle sfide del futuro.
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