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Edilizia

CILA o SCIA?Scopri le differenze e scegli la pratica giusta per i tuoi lavori edili

Differenze tra CILA e SCIA: differenze tra i titoli abilitativi per interventi edilizi, con focus su responsabilità, sanzioni e accesso agli incentivi fiscali

CILA o SCIA?Scopri le differenze e scegli la pratica giusta per i tuoi lavori edili
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Quando si avvia un intervento edilizio, è fondamentale conoscere con precisione quali procedure amministrative siano necessarie per operare in regola. In questo contesto, comprendere le differenze CILA e SCIA diventa cruciale per evitare errori, ritardi e sanzioni. Questi due strumenti burocratici, spesso confusi tra loro, regolano ambiti distinti dell’attività edilizia e richiedono l’intervento di un tecnico abilitato. Ma quali lavori necessitano della comunicazione di inizio lavori asseverata e quali invece richiedono la segnalazione certificata di inizio attività?

  1. CILA: comunicazione per interventi non strutturali
  2. SCIA: procedura per interventi strutturali
  3. Sanzioni in caso di irregolarità
  4. Accesso agli incentivi fiscali
  5. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Differenze tra CILA e SCIA: differenze tra i titoli abilitativi per interventi edilizi, con focus su responsabilità, sanzioni e accesso agli incentivi fiscali

Nel panorama dell’edilizia italiana, comprendere le differenze tra CILA e SCIA è fondamentale per chiunque intenda intraprendere lavori di ristrutturazione o manutenzione. Questi due strumenti, pur appartenendo alla categoria dei titoli abilitativi, si distinguono per tipologia di intervento, procedura burocratica e implicazioni legali.

CILA: comunicazione per interventi non strutturali

La CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio. Tra questi rientrano:

  • la redistribuzione degli spazi interni senza alterare le strutture portanti;
  • il rifacimento di impianti elettrici o idraulici;
  • la rimozione o realizzazione di tramezzi interni.

Per presentare la CILA, è necessaria la relazione di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) che assevera la conformità del progetto alle normative edilizie. La presentazione avviene presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente, generalmente per via telematica.

SCIA: procedura per interventi strutturali

La SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) è necessaria per interventi edilizi più complessi che coinvolgono le strutture portanti dell’edificio o che comportano modifiche significative. Tra questi:

  • ristrutturazioni che comportano modifiche strutturali;
  • cambi di destinazione d’uso senza opere;
  • costruzione di nuovi edifici non soggetti a permesso di costruire.

Anche in questo caso, la SCIA deve essere accompagnata da una relazione asseverata di un tecnico abilitato. La presentazione consente l’avvio immediato dei lavori, ma le autorità competenti hanno 60 giorni per effettuare controlli e, se necessario, adottare provvedimenti.

Sanzioni in caso di irregolarità

La mancata presentazione della CILA o della SCIA comporta sanzioni amministrative. Per la CILA, la sanzione è di 1.000 euro, ridotta a 333 euro se la comunicazione è effettuata spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori.

Per la SCIA, la sanzione varia da 516 a 10.329 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e dell’aumento di valore dell’immobile. Se la SCIA è presentata spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori, la sanzione è ridotta a 516 euro.

Accesso agli incentivi fiscali

La scelta tra CILA e SCIA può influenzare l’accesso a incentivi fiscali come il Superbonus 110%, il Bonus Facciate e il Sismabonus. Ad esempio, per interventi di efficientamento energetico che non alterano le strutture portanti, la CILA è generalmente sufficiente. Tuttavia, se i lavori comportano modifiche strutturali, è necessaria la SCIA.

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