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Linee Guida concernenti le modalita’ procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli affari esteri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PROVVEDIMENTO 6 settembre 2012

Linee Guida concernenti le modalita’ procedimentali per l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco delle scuole italiane non paritarie del Ministero degli affari esteri. (12A11400)
(GU n.253 del 29-10-2012)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante “Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”;
Visto l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27;
Visto il decreto MPI 29 novembre 2007 n. 263, Regolamento recante
“Disciplina delle modalita’ procedimentali per l’inclusione ed il
mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie” ai
sensi del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con
modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27;
Visto il decreto MIUR 10 ottobre 2008 n. 82 che adotta le Linee
Guida per l’attuazione del Regolamento 29 novembre 2007 n. 263
concernente le modalita’ procedimentali per l’inclusione ed il
mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie;
Visti i D.D.I.I. MAE-MIUR 24 febbraio 2003 n. 2752 e 23 luglio 2009
n. 4716 relativi alla “Disciplina delle modalita’ procedimentali per
il riconoscimento ed il mantenimento della parita’ scolastica delle
scuole non statali all’estero”;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, capo VIII art.
56 recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Atteso l’obbligo di estendere anche alle scuole italiane non
statali all’estero le modalita’ procedimentali per l’inclusione ed il
mantenimento nell’elenco del Ministero degli Affari Esteri delle
scuole italiane non paritarie, tenendo conto delle specificita’,
delle particolari esigenze locali, nonche’ di quelle della politica
estera italiana;

Adotta

le seguenti Linee Guida concernenti le modalita’ procedimentali per
l’inclusione ed il mantenimento nell’elenco delle scuole italiane non
paritarie del Ministero degli Affari Esteri.
1 – Procedure per l’iscrizione nell’elenco del Ministero degli
affari esteri delle scuole italiane non paritarie all’estero
1.1 La domanda di iscrizione nell’elenco del Ministero degli Affari
Esteri delle scuole italiane non paritarie, di cui al successivo
punto 1. 2 deve essere presentata al Ministero degli Affari Esteri
(di seguito MAE) per il tramite della Rappresentanza
diplomatico-consolare in cui la scuola ha sede, entro il 31 marzo di
ogni anno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale
ed entro il 30 settembre per le scuole che adottano il calendario
scolastico australe.
1.2 La domanda e’ presentata dal gestore o dal rappresentante
legale dell’Ente gestore, il quale deve:
precisare la tipologia di scuola cui l’organizzazione vuole
conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti; la
denominazione che vuole assumere; gli indirizzi attivati o che
intende attivare nell’anno scolastico successivo;
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27 e, piu’
precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni
di funzionamento:
a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi
ai principi della Costituzione italiana e all’ordinamento scolastico
italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di
apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne
per la scuola dell’infanzia). A meno di specifici provvedimenti,
intese o accordi internazionali che ne determinino diversamente i
piani degli studi, il quadro disciplinare e il quadro orario delle
scuole italiane non paritarie si conforma a quello del parallelo
ordinamento nazionale con eventuali flessibilita’ ed adattamenti
formalizzati;
b) la disponibilita’ di locali, arredi e attrezzature idonei in
relazione al tipo di scuola e al numero degli alunni e conformi alle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle
attivita’ educative e didattiche forniti di titoli professionali
coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa
della scuola, e l’impiego di idoneo personale tecnico e
amministrativo;
d) alunni frequentanti, in eta’ non inferiore a quella prevista dai
vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da
conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione riguardante il
possesso dei requisiti e il parere del Capo Missione della
Rappresentanza diplomatica o consolare in cui sorge la scuola. Le
dichiarazioni rese dal gestore o dal legale rappresentante dell’Ente
gestore per l’iscrizione nell’elenco delle scuole italiane non
paritarie all’estero saranno sottoposte a verifica da parte del
dirigente scolastico di riferimento.
1.3 Il MAE, sentito il parere dell’Autorita’ diplomatico-consolare,
iscrive la scuola nell’elenco con l’indicazione della tipologia di
scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio dichiarati e ne da’
comunicazione al gestore che ha prodotto domanda, entro il 30 giugno
per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale o entro
il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario scolastico
australe, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico immediatamente
successivo.
1.4 In caso di riscontro negativo, il MAE comunica alla
Rappresentanza diplomatico-consolare e al gestore proponente l’esito
della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno e del 31
dicembre.
1.5 Il MAE puo’ effettuare, tramite i dirigenti tecnici del MIUR,
ovvero i dirigenti scolastici in servizio all’estero, entro il
successivo 30 novembre per le scuole che adottano il calendario
scolastico boreale ed entro il 31 maggio per le scuole che adottano
il calendario scolastico australe, appositi accertamenti e, nel caso
questi attestino la mancanza di uno o piu’ requisiti richiesti dalla
Legge, dispone la cancellazione della scuola dall’elenco
ministeriale, previa comunicazione formale alla scuola interessata.
1.6 L’elenco delle scuole non paritarie e’ aggiornato ogni anno; e’
pubblicato all’albo dell’Ufficio V della Direzione generale per la
Promozione del Sistema Paese e sul sito Internet del MAE entro il 30
giugno per le scuole che adottano il calendario scolastico boreale ed
entro il 31 dicembre per le scuole che adottano il calendario
scolastico australe, e’ consultabile sui siti Internet di ciascuna
Rappresentanza diplomatica o consolare ed e’ trasmesso al Ministero
dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca.
2 – Riconoscimento della condizione di scuola italiana non
paritaria
2.1 L’iscrizione nell’elenco ministeriale comporta il
riconoscimento della condizione di scuola italiana non paritaria con
effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di
accoglimento della domanda.
Con tale riconoscimento la scuola assume espressamente la
denominazione di scuola italiana non paritaria; puo’ aggiungere a
tale denominazione il tipo di indirizzo che si uniforma agli
ordinamenti vigenti. Eventuali denominazioni che possano indurre in
equivoco circa la natura della scuola sono contestate dal Ministero
degli Affari Esteri o dall’Autorita’ consolare o diplomatica,
eventualmente anche con apposita segnalazione all’Autorita’
Scolastica del Paese ospitante.
2.2 La scuola italiana non paritaria, non facendo parte del sistema
scolastico nazionale, non puo’ rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, ne’ attestati intermedi ne’ finali con valore di
certificazione legale e non puo’ assumere denominazioni identiche o
comunque corrispondenti a quelle previste dal vigente ordinamento per
le scuole statali o paritarie.
2.3 La regolare frequenza della scuola italiana non paritaria da
parte degli alunni italiani costituisce, ai sensi della legge 3
febbraio 2006 n. 27, assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui
al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ed alla legge 27
dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 622, ferme restando le
disposizioni in vigore relativamente agli esami di Stato al termine
della scuola secondaria di primo grado.
La scuola non paritaria e’ tenuta a comunicare alla Direzione
generale per la promozione del Sistema Paese del MAE l’elenco
nominativo degli studenti per consentirne l’inserimento nell’anagrafe
relativa.
2.4 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole
italiane non paritarie e’ fatto divieto di sostenere gli esami
conclusivi presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore
o da altro avente comunanza di interessi. A tal fine il gestore (o il
legale rappresentante) e il coordinatore didattico rilasceranno
apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del
candidato).
3 – Mantenimento e cancellazione dell’iscrizione nell’elenco
3.1 Per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ministeriale,
il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria,
ogni biennio deve dichiarare espressamente al MAE, per il tramite
della Rappresentanza diplomatica o consolare, che esprime il proprio
parere, entro il termine del 31 marzo per le scuole che adottano il
calendario scolastico boreale ed entro il 30 settembre per le scuole
che adottano il calendario scolastico australe, la volonta’ di
mantenere iscritta la propria scuola nell’elenco ministeriale,
garantendo la permanenza dei requisiti richiesti.
In caso di mancata dichiarazione, il MAE invita la scuola
interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere
all’adempimento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione. Scaduto inutilmente il termine, il MAE dispone
la cancellazione della scuola dall’elenco ministeriale delle scuole
italiane non paritarie, dandone comunicazione alla scuola stessa, per
il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.
3.2 La scuola italiana non paritaria iscritta nell’elenco
ministeriale e’ tenuta a comunicare tempestivamente per il tramite
dell’Autorita’ diplomatico-consolare, nel cui ambito ha sede la
scuola, ogni variazione riguardante la gestione, la sede,
l’organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini
delle verifiche da parte del MAE.
Deve comunque essere comunicata, entro lo stesso termine del 31
marzo e del 30 settembre, l’istituzione di nuovi indirizzi.
3.3 Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di
tipologia ordinamentale diversa da quelli gia’ attivati, il gestore
deve presentare la domanda di iscrizione del nuovo corso o indirizzo
nell’elenco delle scuole italiane non paritarie, con le modalita’
indicate al punto 1 del presente decreto.
3.4 Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra
Circoscrizione consolare, il gestore deve presentare nuova domanda di
iscrizione nell’elenco delle scuole non paritarie del MAE per il
tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento
con le modalita’ indicate al punto 1 del presente decreto.
3.5 Il MAE accerta la veridicita’ delle dichiarazioni prodotte nei
tempi prescritti da ciascuna scuola italiana non paritaria iscritta
nel proprio elenco e, nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di
uno o piu’ dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare
il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni,
scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver
provveduto nel senso richiesto, il MAE dispone la cancellazione
dall’elenco della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi
dei requisiti, dandone formale comunicazione alla scuola per il
tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare.
Roma, 6 settembre 2012

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant’Agata
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Profumo