Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERA 14 novembre 2012
Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.
(Delibera n. 550/12/CONS). (12A12295)
(GU Serie Generale n.269 del 17-11-2012)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI 
  NELLA sua riunione di Consiglio del 14 novembre 2012;
  VISTA la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  “Istituzione
dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177, S.O. n. 154, e successive modificazioni;
  VISTO il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20   marzo   2001,   n.   66,   recante
“Disposizioni urgenti per il differimento di termini  in  materia  di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,  nonche’  per  il
risanamento di impianti radiotelevisivi”  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, e successive modificazioni;
  VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1 ° agosto 2003 recante  il
“Codice delle Comunicazioni elettroniche” (di seguito: il  “Codice”),
pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 214 del 15 settembre 2003, S.O.
n. 150 e successive modificazioni, e, in particolare gli articoli 13,
commi 2 e 4, lettera d). 13bis, 14, 14-bis, 14-  ter,  27  e  29  che
recepiscono nell’ordinamento  nazionale  gli  articoli  8,  comma  2,
8bis,9, 9-bis e 9-ter della direttiva 2002/21/CE (“direttiva quadro”)
e  agli  articoli  5  e  7  della  direttiva  2002/20/CE  (“direttiva
autorizzazioni”), come modificate  dalla  direttiva  2009/140/CE,  in
materia di gestione dello spettro e assegnazione  dei  diritti  d’uso
delle frequenze;
  VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme  di  principio
in materia di assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  –
Radiotelevisione  italiana  S.p.A,  nonche’  delega  al  Governo  per
l’emanazione del testo unico in  della  radiotelevisione”  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004;
  VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  recante  il
“Testo unico dei servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici”  (di
seguito: “TUSMAR”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208  del  7
settembre 2005 – S.O. n.150, e successive modificazioni;
  VISTO il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,  n.  101  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del  7  giugno   2008,   e   successive
modificazioni e, in particolare, l’articolo 8-nonies;
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 10 ottobre 2008, e le  successive  modificazioni,  con  il
quale e’ stato definito il  calendario  nazionale  per  il  passaggio
definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale  terrestre   con
l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle  rispettive
scadenze;
  VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del  21  novembre
2008, che approva il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, S.O.
n. 255, e successive modificazioni;
  VISTO il  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  26  maggio  2011,  n.  75,  e  successive
modificazioni;
  VISTO il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del  28  aprile  2012,  S.O.  n.  85,  e  in
particolare, l’articolo 3-quinquies recante “Misure urgenti per l’uso
efficiente e la valorizzazione economica dello  spettro  radio  e  in
materia di contributi per l’uso delle frequenze televisive”;
  VISTA la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
“Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del  30  aprile
2009;
  VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali”, e successive modificazioni;
  VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo
regolamento relativo alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica  digitale”  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  Italiana  n.  155  del  6  luglio   2011   e   successive
modificazioni;
  VISTI il Bando di gara  per  l’assegnazione  di  diritti  d’uso  di
frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale
terrestre, di cui alla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre  2010
dell’Autorita’, e il relativo disciplinare di  gara,  pubblicati  sul
sito web del Ministero dello sviluppo economico  l’8  luglio  2011  e
sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  80  dell’8
luglio 2011;
  VISTE le Direttive  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2002/19/CE   (“direttiva   accesso”),   n.   2002/20/CE   (“direttiva
autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”),  n.  2002/22/CE
(“direttiva  servizio   universale”),   pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale della Comunita’ europea del 24 aprile 2002,  L.  108,  come
modificate dalle Direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;
  VISTA la Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2002/77/CE  (“direttiva  concorrenza”)  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Comunita’ europea del 17 settembre 2002, L. 249;
  VISTA la Decisione n. 243/2012/EU  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce un  programma  pluriennale
di  politica  dello  spettro,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell’Unione europea del 21 marzo 2012, L. 81/7;
  VISTI  gli  Atti  conclusivi  della   Conferenza   mondiale   delle
Radiocomunicazioni  del  17  febbraio  2012  (WRC   –   World   Radio
Conference) dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU –
International  Telecommunication  Union)  dell’Organizzazione   delle
Nazioni Unite (UN – United Nations), ed in particolare le Risoluzioni
232 e 233 (gia’ identificativi provvisori COM5/10 e COM6/8);
  VISTA la Delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
“Adozione del nuovo regolamento  concernente  l’organizzazione  e  il
funzionamento dell’Autorita’”, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012,  n.  138  e  successive
modificazioni;
  VISTA la Delibera n. 335/03/CONS del  24  settembre  2003,  recante
“Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l’accesso  ai
documenti approvato con delibera  n.  217/01/CONS”  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
  VISTA la Delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003,  recante  il
“Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all’articolo 11 del decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259”
pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 22 del 28 gennaio 2004;
  VISTO lo schema  preliminare  di  provvedimento  recante  le  nuove
procedure per l’assegnazione delle  frequenze  disponibili  in  banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ai sensi
dell’art. 3-quinquies del decreto-legge n. 2 marzo 2012  n.  16  come
convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, approvato dal  Consiglio
dell’Autorita’ in data 20 settembre  2012  e  trasmesso  agli  uffici
della Commissione europea;
  VISTA la lettera inviata dagli uffici della Commissione europea  al
Presidente dell’Autorita’ in data 31  ottobre  2012  ed  il  relativo
allegato;
  RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:
  1. In base al quadro normativo  vigente,  derivante  dal  combinato
disposto dell’articolo 1, comma 6, lettera a) n.  2  della  legge  31
luglio 1997 n. 249, dell’articolo 42  del  Testo  Unico  sui  servizi
media audiovisivi  e  radiofonici  e  dell’articolo  29  del  Codice,
l’Autorita’ e’ deputata a definire, sulla base delle attribuzioni del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,  di  competenza  del
Ministero  dello  sviluppo   economico,   il   Piano   nazionale   di
assegnazione  delle  frequenze  radiotelevisive  e  ad  approvare  le
procedure  per  l’assegnazione  dei  relativi  diritti  d’uso,  fermo
restando che il Ministero per lo  sviluppo  economico  provvede  alla
definizione del bando e  del  relativo  disciplinare  di  gara,  alla
gestione amministrativa della procedura ed al  rilascio  dei  diritti
d’uso ai soggetti vincitori.
  2. In  materia  dei  diritti  d’uso  delle  radiofrequenze  per  la
diffusione sonora e televisiva, l’articolo 15, comma 1,  del  TUSMAR,
in conformita’ alla direttiva quadro n. 2002/21/CE ed al  Codice,  fa
espressamente salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti d’uso delle radiofrequenze per la  diffusione
sonora e televisiva in considerazione degli obiettivi di  tutela  del
pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale.
  3.  Nel  2006  la  Commissione  europea  ha  avviato  la  procedura
d’infrazione n. 2005/5086 avente  ad  oggetto  l’incompatibilita’  di
alcune disposizioni legislative nazionali in materia  radiotelevisiva
con la direttiva n. 2002/21/CE (direttiva “quadro), la  direttiva  n.
2002/20/CE  (direttiva  autorizzazioni)  e  con   la   direttiva   n.
2002/77/CE (“direttiva  concorrenza”).  In  particolare,  nel  parere
motivato del 18 luglio 2007, la Commissione europea  ha  ritenuto  la
normativa nazionale in contrasto con  il  diritto  comunitario  nella
misura in  cui  garantiva  agli  operatori  gia’  attivi  in  tecnica
analogica una chiara e sostanziale protezione dalla  concorrenza  nel
mercato   radiotelevisivo   digitale   terrestre,    escludendo    la
possibilita’ di accesso al  mercato  delle  trasmissioni  in  tecnica
digitale ad imprese che non fossero  gia’  operanti  in  analogico  e
concedendo  agli  operatori  gia’  attivi  in  tecnica  analogica  le
frequenze per le trasmissioni in  tecnica  digitale  senza  procedure
obiettive, proporzionate e non discriminatorie.
  4. L’Autorita’ “al fine di assicurare la  piena  conformita’  della
regolamentazione in materia di assegnazione delle  radiofrequenze  ai
principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura
di infrazione n. 2005/5086” ha adottato, in data 7  aprile  2009,  la
delibera  n.   181/09/CONS   recante   “Criteri   per   la   completa
digitalizzazione delle reti televisive terrestri”,  poi  “legificata”
dall’art. 8-nonies, comma 4, del decreto-legge n.  59/08,  convertito
dalla legge n. 101/08, e successivamente modificato dall’articolo  45
della legge n. 88/2009, c.d. “Legge comunitaria” 2008.
  5. Il citato articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile
2008 n. 59, convertito dalla legge 6 giugno n. 101, nel testo vigente
prevede, infatti, che, nel corso  della  progressiva  attuazione  del
piano nazionale di assegnazione  delle  frequenze,  i  diritti  d’uso
delle frequenze per le reti televisive  digitali  sono  assegnati  in
base a procedure definite “in conformita’  ai  criteri  di  cui  alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorita’ (…)  nel  rispetto  dei
principi  stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su   criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori”.
  6. In attuazione di tale disposizione  legislativa  l’Autorita’  ha
adottato, in data 22  settembre  2010,  la  delibera  n.  497/10/CONS
recante disposizioni per la procedura di  gara  –  nota  come  beauty
contest – per l’assegnazione gratuita delle frequenze  derivanti  dal
cosiddetto “dividendo digitale interno”.
  7.  In  tale  quadro  si  inserisce  l’articolo  3-quinquies,   del
decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 come convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 (di seguito: “la Legge”),  il  quale
(al comma 6) annulla il Bando del Ministero per lo sviluppo economico
e il relativo disciplinare dell’8 luglio 2011  per  il  c.d.  “beauty
contest” di cui alla citata delibera n.  497/10/CONS  ed  affida  (al
comma 2) all’Autorita’ il compito di adottare le nuove procedure  per
l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili in banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre “sentiti
i competenti ufici della Commissione europea”.
  8. L’articolo 3-quinquies, comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  della
Legge , stabilisce i seguenti principi e  criteri  direttivi  per  la
nuova gara: “a) assegnazione delle frequenze  ad  operatori  di  rete
sulla  base  di  differenti  lotti,  mediante   procedure   di   gara
aggiudicate all’offerta economica piu’ elevata anche mediante rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale  fra  fornitori  di
programmi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete  di
consentire l’accesso ai fornitori di programmi, a condizioni  eque  e
non  discriminatorie,  secondo  le  priorita’  e  i  criteri  fissati
dall’Autorita’ per garantire l’accesso  dei  fornitori  di  programmi
nuovi  entranti  e  per  favorire  l’innovazione   tecnologica”;   b)
composizione di ciascun lotto in base al grado di  copertura  tenendo
conto della possibilita’ di consentire la realizzazione di  reti  per
macro  aree   di   diffusione,   l’uso   flessibile   della   risorsa
radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione  tecnologica”;
c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di  ciascun
lotto,  in  modo  da  garantire  la  tempestiva  destinazione   delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione  europea  in  tema  di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a  quanto  previsto
dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria”.
  9. Lo stesso articolo 3-quinquies, comma 6, primo capoverso,  della
Legge,  incide,  inoltre,  sull’articolo  8-novies,  comma   4,   del
decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito dalla  legge  6  giugno
2008 n. 101, eliminando il richiamo ai punti 6, lett. f), 7, 8 (salvo
il penultimo capoverso) della delibera n. 181/09/CONS dell’Autorita’.
  10. Oltre alle previsioni  specifiche  relative  alla  nuova  gara,
l’articolo 3-quinquies della  Legge,  contiene  una  disposizione  di
carattere piu’ generale (comma  3)  che  affida  al  Ministero  dello
sviluppo economico e all’Autorita’ il compito  di  promuovere,  negli
ambiti di rispettiva competenza, ogni  “azione  utile  per  garantire
l’effettiva concorrenza e l’innovazione, in conformita’ alla politica
di  gestione  stabilita  dall’Unione   europea   e   agli   obiettivi
dell’agenda digitale nazionale e comunitaria (…) “.
  11. In data 20  settembre  2012,  il  Consiglio  dell’Autorita’  ha
approvato uno schema preliminare  di  provvedimento  sulla  base  del
quale i propri uffici hanno dato avvio delle interlocuzioni  tecniche
con i competenti uffici della  Commissione  europea,  secondo  quanto
previsto all’articolo 3-quinquies, comma 2,  primo  capoverso,  della
Legge.
  12. Con lettera del 31 ottobre 2012 gli  uffici  della  Commissione
europea hanno esposto all’Autorita’ quanto  segue.  Sottolineando  la
perdurante pendenza della citata procedura di infrazione n. 2005/5086
avviata nel 2006, la Commissione ha richiamato la  soluzione  per  la
chiusura della procedura di infrazione  raggiunta  nel  2009  tra  la
Commissione stessa ed il Governo  italiano,  la  quale  prevedeva  le
seguenti specifiche misure atte a garantire un effettivo ingresso  di
nuovi operatori nonche’ l’espansione degli operatori esistenti minori
nel mercato radiotelevisivo italiano: a) l’avvio di una procedura  di
gara, entro la fine del  2009,  per  l’assegnazione  di  5  multiplex
nazionali di tipo DVB-T; b) la fissazione di un “cap” assoluto  di  5
multiplex nazionali DVB-T che ogni operatore potra’  complessivamente
detenere dopo lo switch-off; c) la previsione di  una  riserva  di  3
multiplex DVB-T in gara a operatori nuovi entrati e piccoli operatori
nazionali; d) la previsione di un obbligo di cessione del  40%  della
capacita’ trasmissiva dell’eventuale quinto multiplex aggiudicato,  a
favore di terzi fornitori di contenuto indipendenti non integrati,  a
condizioni orientate al costo1 . La Commissione europea ha,  inoltre,
evidenziato che, virtu’ del principio di leale  cooperazione  sancito
dal  Trattato  sull’Unione  europea,  le  autorita’  nazionali  sono,
comunque, tenute a interpretare il diritto nazionale  in  conformita’
al diritto europeo. 
           1  Si  rammenta  che  tale  “soluzione  negoziata”   della
procedura  di  infrazione,  recepita  dall’Autorita’  nella  Delibera
181/09/CONS era stata oggetto di un “rinvio fermo” nella legge con la
modifica introdotta dall’articolo 45 della  legge  n.  88/2009,  c.d.
“Legge  comunitaria”  2008,  all’articolo  8-nonies,  comma  4,   del
decreto-legge n. 59/08, convertito dalla legge n. 101/08. 
  13. Secondo gli uffici della Commissione,  le  nuove  procedure  di
gara dovrebbero porre rimedio alle distorsioni create dall’infrazione
originaria e  consentire  l’effettivo  raggiungimento  dell’obiettivo
pro-concorrenziale perseguito dalle misure concordate nel 2009 con il
Governo   italiano.   In   particolare,   secondo   quanto    esposto
nell’allegato alla lettera del 31 ottobre 2012, al fine di assicurare
la  piena  conformita’   della   regolamentazione   in   materia   di
assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti  dal  diritto
comunitario e a garantire un effettivo ingresso  di  nuovi  operatori
nonche’ l’espansione degli operatori  esistenti  minori  nel  mercato
radiotelevisivo italiano, si rende necessaria  la  previsione,  nella
nuova procedura di assegnazione, dei seguenti punti:
    i. riserva di tre multiplex, nello specifico quelli  composti  da
frequenze sotto la banda  700  MHz,  per  nuovi  entranti  e  piccoli
operatori esistenti,  consentendo  altresi’  ad  operatori  che  gia’
detengano due multiplex, o siano gia’ attivi su altre piattaforme, di
poter acquisire almeno alcuni dei  multiplex  riservati.  Inoltre,  i
multiplex  riservati  non  dovrebbero  essere   utilizzati   per   la
trasmissione di programmi che appartengono esclusivamente all’offerta
commerciale di operatori che hanno raggiunto  la  soglia  massima  di
cinque multiplex;
    ii. misure specifiche per garantire il rispetto, nelle  procedura
di assegnazione in esame, della misura concordata nel  2009  relativa
al  “cap”,  “avente  natura  assoluta”  di  cinque  multiplex   DVB-T
nazionali che ogni operatore puo’ complessivamente detenere  dopo  lo
switch-off (“cap di sistema”), “comprendendo, tra le altre  cose,  la
possibile conversione di multiplex DVB-H”;
    iii. previsione di un obbligo di cessione del 40% della capacita’
trasmissiva del quinto multiplex aggiudicato a  favore  di  operatori
indipendenti dagli incumbent per la durata del corrispondente diritto
d’uso e a condizioni orientate al costo, “salvo il  caso  in  cui  le
osservazioni che saranno  espresse  nell’ambito  della  consultazione
pubblica suggeriscano chiaramente che quest’ultimo  elemento  non  e’
necessario al fine di garantire gli obiettivi dell’accordo del 2009”;
    iv. i multiplex  “riservati”  dovrebbero  essere  tecnicamente  e
commercialmente idonei ad assicurare l’ingresso  effettivo  di  nuovi
operatori  nel  mercato   radiotelevisivo   italiano   e   permettere
l’espansione dei piccoli operatori esistenti;
    v. la durata  dei  diritti  d’uso  per  i  multiplex  “riservati”
dovrebbe essere di venti anni, in analogia a quella  prevista  per  i
diritti d’uso, per frequenze della stessa banda inferiore a 700  MHz,
concessi dal Ministero per lo sviluppo economico agli operatori  gia’
esistenti in data 28 giugno 2012;
    vi. la definizione del valore minimo d’asta dovrebbe essere  tale
da scongiurare il  rischio  di  disincentivo  all’offerta  per  nuovi
entranti e piccoli operatori. Tale valore minimo
  dovrebbe, inoltre, assicurare che il valore determinato dalla  gara
rifletta il valore dello spettro per l’utilizzo previsto;
    vii. definizione di eventuali, ulteriori,  obblighi  di  cessione
della capacita’ trasmissiva  con  riferimento  a  tutti  i  multiplex
oggetto di gara a favore di fornitori  di  contenuti  nuovi  entranti
solo nella misura  in  cui  gli  stessi  non  siano  suscettibili  di
incidere negativamente sulla  attrattivita’  dei  multiplex  per  gli
operatori nuovi entranti o piccoli operatori esistenti  verticalmente
integrati;
    viii. must carry di contenuti in chiaro: l’obbligo di trasmettere
contenuto  in  chiaro  non  dovrebbe  essere  imposto  sui  multiplex
“riservati” “al fine di evitare di ridurre  l’attrattivita’  di  tali
multiplex per nuovi entranti e piccoli operatori” ;
    ix.  disciplina  dell’accesso   obbligatorio   ai   “servizi   di
trasmissione”   degli   operatori   incumbent   solo    limitatamente
all’accesso a elementi della rete e risorse correlate, in conformita’
all’articolo 12 della direttiva quadro n. 2002/21/CE.
  14. La Commissione europea ha, infine, sottolineato  che,  in  base
all’attuale   quadro   normativo   europeo   per   le   comunicazioni
elettroniche e, in particolare, all’articolo 8(2) della direttiva  n.
2002/21/CE ed all’articolo 5 della recente Decisione  n.  243/2012/UE
sulla politica in materia di spettro radio, le autorita’ nazionali di
regolamentazione promuovono la concorrenza assicurando, tra le  altre
cose, che non vi siano distorsioni o  restrizioni  della  concorrenza
nel settore delle comunicazioni elettroniche, inclusa la trasmissione
di contenuti, incoraggiando  un  uso  efficiente  ed  assicurando  la
gestione efficace delle frequenze radio.
  15. Cio’ premesso in merito alle chiare valutazioni espresse  dalla
Commissione europea in sede di confronto  tecnico,  alla  luce  della
procedura d’infrazione n. 2005/5086  ed  al  fine  di  consentire  la
chiusura  della  medesima,  l’Autorita’  ritiene  doveroso  recepire,
nell’ambito delle proprie competenze  relative  alla  predisposizione
delle procedure per la nuova gara,  i  punti  indicati  dagli  uffici
della  Commissione  europea,  sopra   richiamati,   introducendo   le
necessarie  misure,   attraverso   un’interpretazione   dell’articolo
3-quinquies, commi  2  e  6,  della  Legge  conforme  alla  soluzione
negoziata nel 2009 tra il Governo italiano e la  Commissione  europea
ed in linea con l’obiettivo pro-concorrenziale ivi indicato.
  16. Con particolare riferimento al secondo punto dell’allegato alla
lettera degli uffici della Commissione di cui  sopra,  relativo  alla
“natura assoluta” del “cap di sistema” di cinque multiplex DVB-T,  si
ritiene  che  una  siffatta  misura,  avente  carattere  generale   e
permanente, assimilabile, in quanto tale, ad un limite  antitrust  ex
ante, non possa  che  essere  rimessa  esclusivamente  alla  potesta’
legislativa,  rientrando  nell’ambito   dei   poteri   dell’Autorita’
unicamente  la  fissazione  di  una  misura  asimmetrica  di   natura
regolamentare relativa, nel caso di specie, alla  procedura  di  gara
per l’assegnazione delle frequenze.
  17. In tal senso, in linea con le soglie massime  gia’  fissate  al
punto  8,  penultimo  capoverso  dell’allegato  A  alla  delibera  n.
181/09/CONS, le offerte di gara  saranno  assoggettate  ad  un  “cap”
fissato ad un livello tale da impedire  che  nessun  operatore  possa
arrivare a detenere, all’esito della gara, piu’ di  cinque  multiplex
nazionali  DVB-T.  Inoltre,  in  caso  di   richiesta   di   riesame,
nell’ambito della gara, delle  limitazioni  dei  diritti  d’uso  gia’
assegnati, secondo quanto previsto all’art. 14-bis del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, l’Autorita’ terra’  conto  dell’eventuale
raggiungimento  del  “cap”  di  cinque  multiplex  DVB-T   da   parte
dell’operatore richiedente.
  18. Per quanto riguarda  i  restanti  aspetti  della  procedura  di
assegnazione in esame, si osserva quanto segue.  Con  riferimento  ai
diritti  d’uso  da  porre  in  gara  si  rileva  che  quelli  oggetto
dell’annullato bando di gara del Ministero dello  sviluppo  economico
dell’8 luglio 2011 erano relativi a sei lotti  suddivisi  secondo  lo
schema riportato nella seguente tabella: 
Parte di provvedimento in formato grafico
  19. Occorre evidenziare che il predetto  bando  prevedeva  che  una
delle frequenze in gara (il canale 54) fosse  destinata  all’utilizzo
per sistemi di broadcasting del tipo  DVB-H,  cioe’  utilizzabile  da
specifici dispositivi mobili (ovvero a scelta dell’aggiudicatario per
sistemi innovativi di tipo DVB-T2).
  20. Nel Piano delle assegnazioni delle frequenze digitali terrestri
dell’Autorita’  di  cui  alla  Delibera  n.  300/10/CONS  altre   tre
frequenze sono attualmente pianificate con vincolo di utilizzo  della
tecnica DVB-H. Tuttavia, allo stato, tale tecnologia non ha avuto  il
successo ipotizzato, ne’ nel mercato nazionale ne’ in quello europeo.
Appare quindi che un’ulteriore riserva di frequenze  per  la  tecnica
DVB-H conduca ad un uso non  efficiente  dello  spettro.  L’Autorita’
ritiene, pertanto, necessario sottrarre il  canale  in  questione  al
vincolo d’uso DVB-H, effettuando le necessarie modifiche al Piano  di
assegnazione delle frequenze di cui alla Delibera n.  300/10/CONS,  e
di non procedere ad ulteriori assegnazioni con  tale  vincolo  d’uso.
Nell’ambito del presente provvedimento sono pertanto apportate  anche
le conseguenti modifiche, comprese quelle esplicitate nei  successivi
paragrafi 26 e 27,  al  Piano  di  assegnazione  delle  frequenze  in
tecnica digitale.
  21. Con riferimento al numero  diritti  d’uso  da  porre  in  gara,
l’esame degli atti parlamentari induce a ritenere che  il  rinvio  al
bando operato all’articolo 3-quinquies, comma 1,  della  Legge  debba
intendersi in senso specifico (i diritti d’uso specificati al punto 2
del bando annullato per complessivi  6  lotti)  e  non  generico  (la
tipologia di frequenze da mettere a gara). Inoltre, a  margine  delle
argomentazioni che discendono da un’interpretazione  letterale  della
Legge, l’ipotesi di mettere a gara  un  numero  inferiore  di  lotti,
potrebbe essere censurata, tenendo a mente l’obiettivo della Legge di
valorizzazione economica dello spettro, sotto  il  profilo  erariale,
limitando l’incasso potenziale in ragione del numero ridotto di lotti
oggetto dell’asta.
  22. Per quanto riguarda la  composizione  dei  lotti  in  gara,  si
rileva che l’articolo 3- quinquies, comma 2, lettera b), della Legge,
concede  all’Autorita’  un  certo  margine  discrezionalita’  tecnica
laddove prevede che ciascun lotto in gara sia organizzato in base  al
grado di copertura, tenendo conto della possibilita’ di consentire la
realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso  flessibile
della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e  l’innovazione
tecnologica. Si ritiene che la composizione dei  lotti  debba  essere
effettuata dall’Autorita’ anche alla luce del criterio  di  cui  alla
successiva lettera c) del comma 2 dell’articolo 3-quinquies, comma 2,
lettera b), della Legge, che prevede la modulazione della durata  dei
diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo da “garantire  la
tempestiva  destinazione   delle   frequenze   agli   usi   stabiliti
dall’Unione  Europea”,  tenuto  conto  degli  obiettivi   dell’Agenda
digitale europea e nazionale.
  23. A riguardo occorre evidenziare che l’ultima Conferenza mondiale
delle comunicazioni (WRC) dell’ITU  (International  Telecommunication
Union), l’organizzazione specializzata dell’ONU per le  comunicazioni
elettroniche,  conclusasi  il  17   febbraio   2012,   ha   stabilito
l’attribuzione della banda 700  MHz  con  statuto  co-primario  nella
Regione 1 dell’ITU (che include l’Europa), oltre che al gia’ previsto
servizio di radiodiffusione televisivo terrestre,  anche  all’impiego
da parte dei sistemi di tipo broadband, a partire  dalla  fine  della
prossima Conferenza prevista per il 2015. Al momento  tale  banda  e’
destinata esclusivamente all’utilizzo televisivo. Si tratta quindi di
una attribuzione certa ma differita2 . A livello europeo manca ancora
una strategia condivisa, ma sono gia’ in corso le discussioni in seno
ai  gruppi  consultivi  della  Commissione   europea   ai   fini   di
identificare un possibile percorso (roadmap) simile a quanto e’ stato
realizzato per la banda 800 MHz (il cosiddetto Digital Dividend)  per
la definizione di un uso armonizzato europeo per la banda 700 MHz. 
           2 A  tale  proposito  occorre  osservare  che  per  quanto
riguarda l’impiego futuro della banda 700 MHz, due aspetti importanti
devono ancora essere definiti. In primo luogo dovra’ essere  definita
l’ampiezza complessiva della banda che sara’ riallocata  (al  momento
e’ fissato il solo limite superiore  a  790  MHz,  mentre  il  limite
inferiore e’ fissato  solo  nominalmente  a  694  MHz  e  soggetto  a
possibili   raffinamenti).   Il   secondo   aspetto    riguarda    la
canalizzazione della banda, e cioe’ la modalita’ con cui i sistemi di
broadband  mobile  potranno  utilizzarla.  La  canalizzazione  per  i
sistemi televisivi e’ al  momento  incompatibile  con  le  tecnologie
mobili maggiormente diffuse. Ad  effettuare  i  predetti  studi  sono
stati designati appositi gruppi internazionali (Joint  Task  Group  e
relative Commissioni di studio dell’ITU)  che  dovranno  dirimere  le
questioni tecniche prima della prossima Conferenza Mondiale. 
  24. Alcune delle frequenze (canali 54, 55, 58, 59),  oggetto  delle
procedure di cui al bando del Ministero dello sviluppo economico,  ed
al relativo disciplinare di gara, dell’ 8  luglio  2011,  si  trovano
all’interno della banda 700  MHz,  quella  identificata  nominalmente
nella Risoluzione 232 dell’ITU (fra 694 e 790 MHz) e, in quanto tali,
come sopra indicato,  presumibilmente  destinate  ad  usi  di  mobile
broadband  a  partire  dal  2016,  in  linea  con  gli  indirizzi  di
coordinamento internazionale e politiche europee che  si  andranno  a
delineare nei  prossimi  anni.  Le  restanti  frequenze  si  trovano,
invece, al di fuori della banda 700 MHz.
  25. L’Autorita’,  nel  rivedere  il  Piano  di  assegnazione  delle
frequenze  con  la  delibera  n.  265/12/CONS,  ha   evidenziato   la
disponibilita’ di un numero limitato di frequenze in alcune  Regioni,
le quali  risultano  pertanto  disponibili,  le  quali,  laddove  non
venissero  considerate  nella  presente   circostanza,   resterebbero
inutilizzate.  L’Autorita’  ritiene  pertanto  necessario  l’utilizzo
delle frequenze disponibili in questione, a complemento dei lotti  in
gara  al  fine  di   assicurare   una   copertura   nazionale   nella
rimodulazione   dei   lotti,   nonche’   per   meglio   corrispondere
complessivamente agli  obiettivi  fissati  dal  legislatore  relativi
all’uso efficiente e valorizzazione economica dello spettro radio  ed
alle richieste della Commissione europea nel  quadro  della  pendente
procedura di infrazione.
  26. L’Autorita’ ravvisa pertanto la necessita’ di introdurre alcune
modifiche alla precedente composizione dei lotti di cui all’annullato
bando  che,  nell’ambito  dei  vincoli  complessivi   imposti   dalla
pianificazione delle frequenze,  conducano  al  raggiungimento  degli
obiettivi fissati dal legislatore e, come  sopra  evidenziato,  dalla
Commissione europea.
  27. Con riferimento alla ri-composizione  dei  lotti  da  porre  in
gara, si osserva quanto segue3 . I  lotti  B1,  B2  e  C  del  beauty
contest erano costituiti da reti 1-SFN con frequenze tutte  in  banda
700 e che, pertanto, non appare necessaria una modifica degli stessi.
Il lotto A3 era costituito da una rete 3-SFN di cui due canali (24  e
28) in banda inferiore alla  banda  700  MHz  e  uno  (il  canale  59
utilizzato per la copertura di Liguria, Toscana,  Lazio,  Campania  e
Sardegna) in banda 700 MHz. Non appare possibile quindi  la  messa  a
gara del multiplex in questa  configurazione,  in  quanto  i  diritti
d’uso dei canali 24 e 28 avrebbero durata differente  da  quella  del
canale 59. Si rende quindi necessaria la revisione del  multiplex  A3
e, in quest’ottica, la ricombinazione con le frequenze  dei  restanti
lotti di tipo A. A tale riguardo va fatto presente che il  lotto  A1,
rete 2-SFN con frequenze in banda VHF-III,  non  risulta  agevolmente
ricombinabile con frequenze UHF. Appare opportuno quindi mantenere il
lotto  A1  nella  sua  originaria  configurazione  e  ricombinare  le
frequenze dei lotti A2  ed  A3,  quest’ultimo  senza  il  canale  59.
Considerato che il medesimo canale era utilizzato per la copertura di
oltre il 30% della popolazione italiana  (inclusa  la  capitale),  ma
comunque inferiore al 51%, il venir meno dello  stesso  comporta  una
riduzione in termini di copertura dei due multiplex ricombinati.  Per
sopperire  a  tale  situazione,  appare  possibile,  come  accennato,
utilizzare  in  maniera  limitata  (in  alcune  regioni)  canali  non
originariamente previsti per il beauty contest e che  possono  essere
pianificati per le  reti  nazionali  in  seguito  alle  decisioni  di
modifica  del  Piano  delle  frequenze  di  cui  alla   delibera   n.
265/12/CONS. Si tratta, nella fattispecie, dei canali 23 nel Lazio  e
24 in Campania. Utilizzando tali frequenze  aggiuntive  e’  possibile
definire  due  multiplex  di   adeguata   copertura   nazionale.   In
particolare, un primo  lotto  sara’  costituito  da  una  rete  1-SFN
composta dal canale  25  su  tutto  il  territorio  (tranne  Liguria,
Toscana  e  Sardegna).  Tale  lotto   assicura,   con   le   predette
limitazioni, una copertura stimabile nell’ordine di circa l’82%  (con
un intervallo di confidenza di  +/-  3%).  Il  secondo  lotto  potra’
essere costituito da  una  rete  3-SFN  (canali  23,  24  e  28)  con
possibilita’ di diffusione su tutto il territorio  nazionale,  tranne
che in una parte della  Regione  Emilia-Romagna,  nel  Veneto  e  nel
Friuli V.G.. Alla luce di quanto sopra premesso, il secondo lotto, al
momento dell’avvio della presente  consultazione,  ha  una  copertura
dell’ordine del 78% %, sempre con un intervallo di confidenza del +/-
3%. 
           3 Nel settore televisivo nazionale la  principale  recente
innovazione e’ stata  il  passaggio  dalla  televisione  analogica  a
quella digitale terrestre, conclusasi a meta’ del 2012.  L’Italia  e’
uno dei pochi Paesi ad aver adottato  estensivamente  la  tecnica  di
pianificazione delle reti SFN (Single Frequency Network), sulla  base
dei Piani delle frequenze approvati dall’Autorita’, che  comporta  un
uso estremamente piu’ efficiente dello spettro; tale innovazione, che
pone l’Italia all’avanguardia  nel  mondo,  e’  stata  anche  indotta
dall’uso estensivo dello spettro radio a livello nazionale e  locale.
In tale contesto non e’  d’altra  parte  agevole  ne’  modificare  la
pianificazione dei canali, ne’ reperire  risorse  aggiuntive,  tenuto
conto in particolare  della  necessita’  di  effettuare  i  necessari
coordinamenti internazionali. 
  28. I sei lotti gia’ previsti  nel  beauty  contest  sono  pertanto
ricomposti in sei nuovi lotti, suddivisi in due sottoinsiemi L  e  U,
rispettivamente composti da frequenze sotto la banda 700 MHz ed entro
la banda 700 MHz, come di seguito indicato: 
———————————————————————
                     | Nome del |  Frequenze (Canali)    | Copertura
                     | Lotto    |                        |  nominale
                     |          |                        |  stimata
                     |          |                        |   (pop.)
———————|———-|————————|———–
Sottoinsieme L       | L1       |  CH 6 – CH 7           |  90%
Lotti con frequenze  | L2       |  CH 25                 |  82%
sotto 700 MHz        | L3       |  CH 23 – CH 24 – CH 28 |  78%
———————|———-|————————|———–
Sottoinsieme U       | U1       |  CH 54                 |  95%
Lotti con frequenze  | U2       |  CH 55                 |  97%
sopra 700 MHz        | U3       |  CH 58                 |  97%
———————————————————————
  29. Con riferimento alla durata dei diritti d’uso, l’art. 27, comma
4, del Codice, prevede che i diritti d’uso per le  frequenze  vengano
rilasciati per una durata “adeguata al tipo di servizio, tenuto conto
dell’obiettivo perseguito e della necessita’ di prevedere un  periodo
adeguato di  ammortamento  degli  investimenti.  L’Autorita’  ritiene
necessario alla luce dei predetti obiettivi  e  dei  criteri  fissati
dalla Legge, prevedere una durata differenziata dei diritti d’uso per
i lotti U con frequenze entro la banda 700 MHz.
  30. A  tale  specifico  riguardo  occorre  rilevare  quanto  segue.
L’utilizzazione ottimale delle radiofrequenze postula  pianificazioni
tecniche a livello mondiale ed uno stretto coordinamento  nell’ambito
dell’Unione europea, secondo i  principi  di  gestione  efficiente  e
flessibile richiamati dal nuovo quadro normativo europeo. Anche se la
gestione dello spettro radio resta competenza esclusiva  degli  Stati
membri,  solo  il  coordinamento  della   pianificazione   strategica
(articolo 8bis, direttiva quadro e 13bis del Codice) e, se del  caso,
l’armonizzazione a livello comunitario (articolo 9, direttiva  quadro
articolo 13bis, comma 2, e articolo 14, comma 2, del Codice)  possono
garantire la realizzazione del mercato interno. Fondamentale  per  la
realizzazione degli obiettivi e’ l’obbligo di leale cooperazione  tra
Stati membri e tra Stati membri e la Commissione europea. Pertanto la
gestione nazionale dello spettro  radio  deve  essere  esercitata  in
considerazione degli aspetti non solo economici  ma  anche  di  tutti
quelli indicati dalla  direttiva  quadro  (articolo  8bis,  comma  1,
direttiva  quadro  e  articolo   13bis,   comma   1,   del   Codice).
Coerentemente con tale impostazione, e’ la stessa Legge a  richiedere
all’Autorita’ di garantire, nella fissazione della durata dei diritti
d’uso, la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabili  a
livello comunitario (ipotizzando, quindi, un possibile refarming  per
il mobile broadband), proprio al fine di scongiurare  il  pregiudizio
all’attuazione delle politiche europee in corso di formazione.
  31. Cio’ premesso, il complesso degli obiettivi prima richiamati  e
l’esigenza di trovare un  punto  di  compromesso  tra  l’esigenza  di
garantire dei margini per un ritorno degli  investimenti,  conduce  a
definire per i diritti d’uso dei lotti in banda 700  MHz  una  durata
pari a 5 anni, che non dia adito  a  dubbi  circa  la  necessita’  di
liberare le frequenze alla scadenza indicata, al termine dei quali lo
spettro ritorni allo Stato, cosi da non pregiudicare in alcun caso il
possibile futuro refarming di tale banda per il mobile broadband.
  32.  Si  ritiene  altresi’  necessario   prevedere   espressamente,
conformemente all’articolo 14ter del Codice, la  trasferibilita’  dei
diritti  d’uso  delle  frequenze  aggiudicate  (fatto  salvo   quanto
specificatamente previsto con riferimento  ai  lotti  L,  oggetto  di
riserva), nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 27 del Codice,
in base alla quale il Ministero e l’Autorita’ accertano che eventuali
trasferimenti o accumuli di diritti d’uso non provochino  distorsioni
della concorrenza, anche adottando, a tal  fine,  misure  appropriate
quali l’obbligo di vendita o di locazione delle frequenze.
  33. Circa la partecipazione alla procedura di gara, sulla base  del
quadro normativo vigente essa e’ consentita a qualsiasi  soggetto  in
possesso dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisivo
ai sensi della delibera n. 353/11/CONS e dell’articolo 25 del Codice,
ovvero che si impegnino a richiedere  tale  titolo  dopo  l’eventuale
aggiudicazione. Nel caso  di  operatori  verticalmente  integrati  le
societa’,  ove  aggiudicatarie,  devono  effettuare  la   separazione
societaria per le operazioni di rete in accordo con  quanto  previsto
dall’articolo 5, comma 1, lett. g), n. 2 del Testo unico dei  servizi
di media audiovisivi  e  radiofonici.  Come  in  altre  procedure  di
assegnazione  gia’   disciplinate,   l’Autorita’   ritiene   che   la
partecipazione debba essere  limitata  ad  un  operatore  per  gruppo
societario, e che sia ammissibile la partecipazione  di  consorzi  di
imprese. La forma societaria dei partecipanti dovra’ essere mantenuta
per tutta la durata di validita’ dei diritti d’uso.
  34. Tenuto conto che il legislatore ha  prefigurato,  a  monte,  il
modello della gara aggiudicata all’offerta  economica  piu’  elevata,
anche mediante rilanci competitivi, alla  luce  dell’obiettivo  della
valorizzazione economica  dello  spettro,  per  quanto  riguarda  gli
aspetti di dettaglio della procedura di asta, l’Autorita’ ritiene che
il sistema aperto a round multipli simultanei ascendenti  (o  SMRA  –
Simultaneous Multiple Round Ascending) a partire da un valore minimo,
gia’ recentemente usato in precedenti procedure d’asta tra cui quella
di cui alla delibera n. 282/11/CONS, sia  il  sistema  che  offra  la
maggiore garanzia di far emergere il valore di mercato dello spettro,
limitando l’esposizione irrazionale dei  partecipanti,  e  quindi  di
raggiungere  anche  gli  obiettivi  individuati   dalla   Commissione
europea.
  35. Per quanto riguarda la fissazione  del  valore  minimo  per  la
procedura competitiva dei lotti oggetto del  presente  provvedimento,
non   esistendo   precedenti   benchmark   nazionali    relativamente
all’assegnazione onerosa di frequenze per uso  broadcasting,  occorre
innanzitutto fare riferimento al valore  delle  frequenze  per  bande
comparabili a quelle  oggetto  di  assegnazione,  tenendo  conto  ove
necessario delle differenze con i mercati downstream ove le frequenze
costituiscono  un  input  produttivo.  L’Autorita’  ritiene  pertanto
congruo riferirsi al valore di euro  1.039.128,6  per  MHz  per  anno
fissato per i servizi mobili digitali a larga banda – di cui al bando
del 9 marzo 2010 del Ministero dello  sviluppo  economico  –  per  la
banda 900MHz, provvedendo, con un meccanismo simile a quello previsto
con la delibera n. 282/11/CONS, ad introdurre un fattore  correttivo,
che tenga conto del diverso sistema di utilizzo, e  quindi  lo  renda
congruo rispetto al mercato di riferimento.
  36. Il valore minimo  nella  procedura  competitiva  per  le  bande
oggetto del presente provvedimento potra’ quindi  essere  fissato,  a
partire  da  tale  valore  di  riferimento,   proporzionandolo   alla
quantita’ di spettro complessiva del diritto, alla durata del diritto
d’uso, alla copertura nazionale  nominale  stimata  delle  specifiche
frequenze in termini di popolazione, e introducendo fattori di sconto
differenziati per lotti (VHF/UHF, L/U).
  37.  Infine,  per  quanto  riguarda  il   versamento   dell’offerta
aggiudicataria,  l’Autorita’  ritiene  che  le   modalita’   per   il
versamento da parte degli aggiudicatari degli  importi  a  fine  gara
debbano essere fissati nel bando di gara a cura  dell’Amministrazione
procedente. Rileva a tal fine che potrebbe essere prevista una misura
di dilazione del pagamento, anche eventualmente  solo  di  una  parte
dell’importo, con opportuni  interessi,  eventualmente  garantita  da
apposita  fideiussione.  Tale  misura  potrebbe  aiutare  a   ridurre
l’impatto delle necessita’ di finanziamento gravanti sugli operatori,
in  particolare  nuovi  entranti,  tenuto  anche  conto  dell’entita’
dell’importo   complessivo,   e   consentire   quindi   una   offerta
maggiormente coerente  col  valore  dello  spettro,  con  conseguenti
vantaggi per l’Amministrazione, ed in linea con  le  richieste  della
Commissione europea. Inoltre, come  nelle  altre  procedure  di  asta
disciplinate dall’Autorita’, il versamento dell’offerta  prodotta  al
termine della procedura viene effettato a titolo di contributo per  i
diritti di uso delle relative frequenze ai sensi dell’articolo 35 del
Codice.
  38. Ai sensi dell’articolo 14, comma  9,  del  Codice,  l’Autorita’
puo’ stabilire, nell’ambito delle proprie competenze, misure atte  ad
impedire  l’accumulo  delle  frequenze,  in   particolare,   fissando
scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti  d’uso  da
parte dei titolari dei diritti e  applicando  sanzioni,  comprese  le
sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d’uso in caso di  mancato
utilizzo  delle  frequenze.  A  tale  riguardo,  l’Autorita’  ritiene
giustificato e proporzionato fissare un obbligo di  copertura  (nella
misura del 35% della popolazione nazionale da  raggiungere  nell’arco
di 30 mesi dalla data di rilascio del  titolo,  purche’  sia  coperto
almeno  il  10%  della  popolazione  di  ciascuna  regione   italiana
interessata, e del 51% della popolazione entro cinque  anni,  purche’
sia coperto almeno il 10% della popolazione di ciascuna regione) e di
avvio del servizio commerciale entro 12 mesi in un area  pari  almeno
al 10% della popolazione nazionale. Dal momento che la partecipazione
alla gara riguarda gli operatori di rete, il servizio commerciale  e’
inteso nella forma di offerta di accesso wholesale  al  fornitore  di
contenuti. Inoltre, al termine del periodo di 5 anni il servizio deve
essere attivo su tutte  le  regioni  interessate.  Agli  obblighi  di
copertura ed avvio del servizio commerciale deve essere associata una
clausola di  use-it-or-lose-it,  cioe’  l’obbligo  di  utilizzare  le
frequenze ed avviare il servizio commerciale a pena della revoca  del
diritto d’uso, per tutte le frequenze assegnate. Tali previsioni sono
necessarie ai fini di fornire idonea garanzia sull’utilizzo effettivo
ed efficiente delle frequenze, a beneficio dell’utenza.
  39. L’Autorita’ e’ tenuta, ai sensi degli  articoli  29,  comma  1,
lettera  c),  e  dell’articolo  11  del  Codice,   a   sottoporre   a
consultazione pubblica  lo  schema  di  provvedimento  relativo  alla
procedura di assegnazione  per  le  frequenze  disponibili  in  banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure
atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a  tutela  del
pluralismo ai  sensi  dell’articolo  3-quinquies  della  Legge.  Tale
consultazione, per quanto riguarda le modifiche al Piano nazionale di
assegnazione delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  e’
effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6,
lett. a), n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Tutto cio’ premesso, rilevato e considerato;
  UDITA  la  relazione  dei  Commissari  Maurizio  Decina  e  Antonio
Martusciello,  relatori  ai  sensi  dell’art.  31   del   Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’; 
DELIBERA
Art. 1
  1.  E’  sottoposto  a   consultazione   pubblica   lo   schema   di
provvedimento  recante  la  “Procedura   per   l’assegnazione   delle
frequenze  disponibili   in   banda   televisiva   per   sistemi   di
radiodiffusione  digitale  terrestre  e  misure  atte   a   garantire
condizioni di effettiva concorrenza e  a  tutela  del  pluralismo  ai
sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”.
  Il documento di consultazione recante lo schema di provvedimento  e
le modalita’ di consultazione sono riportati, rispettivamente,  negli
allegati A e B della presente delibera, di  cui  costituiscono  parte
integrante.
  2.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla
data di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Uficiale della Repubblica italiana.
  La presente delibera e’ pubblicata, priva degli  allegati  A  e  B,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed  integralmente
nel sito web dell’Autorita’. 
Roma, 14 novembre 2012
Il presidente: Cardani
I commissari relatori: Decina – Martusciello