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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 18 settembre 2012

Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 settembre 2012
Disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio’ che concerne le modalita’ per l’ammissione al Registro nazionale delle varieta’ di specie ortive da conservazione e delle varieta’ di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell’attivita’ sementiera e successive modificazione ed integrazioni, in particolare il comma 6 dell’art. 19-bis;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita’ sementiera;
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001”;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre del 2009 recante “Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’ agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche’ per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta’”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: “Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096” concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio del 2011 concernente “Attuazione della direttiva 2009/145/CE recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’ orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita’ e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche’ di varieta’ orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta’”;
Visto il decreto 17 dicembre 2010 del MIPAAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 e concernente “Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre, n. 149, circa le modalita’ per l’ammissione al Registro nazionale delle varieta’ da conservazione di specie agrarie”;
Visto il Piano nazionale sulla biodiversita’ di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008;
Visto l’art. 3 della legge n. 101/2004, il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono all’esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;
Visto l’art. 35 del predetto decreto legislativo n. 267/2010 che prevede l’emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalita’ per l’ammissione al Registro nazionale delle varieta’ prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Considerato opportuno estendere le disposizioni applicative gia’ stabilite dal decreto ministeriale 17 dicembre 2010 per le varieta’ da conservazione di specie agrarie anche alle varieta’ da conservazione di specie ortive;
Considerata la necessita’ di definire le modalita’ e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalita’ per la successiva istruttoria;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto da’ applicazione al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, relativo all’attuazione della Direttiva 2009/145/CE per cio’ che concerne talune deroghe per l’ammissione di varieta’ da conservazione di specie ortive e di varieta’ di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nonche’ per la commercializzazione di sementi di tali varieta’.
2. Per le varieta’ da conservazione di specie ortive si applicano le disposizioni adottate con il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, per cio’ che concerne le modalita’ di ammissione al registro nazionale della varieta’ da conservazione di specie agrarie.

Art. 2
Documentazione necessaria per la presentazione delle domande
d’iscrizione delle varieta’ di specie ortive prive di valore
intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari
1. L’iscrizione delle varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varieta’ avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio in base all’origine della varieta’.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e deve contenere:
a) denominazione botanica e comune della specie;
b) nome comune o nome locale della varieta’ e ogni eventuale sinonimo;
c) descrizione della varieta’ risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l’impiego;
d) zona di origine della varieta’;
e) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente;
f) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;
g) condizioni tecniche per il mantenimento della varieta’, nonche’ il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato.
Nella domanda deve essere specificata la particolare condizione di coltivazione di natura agrotecnica, climatica o pedologica per la quale la varieta’ e’ stata costituita.

Art. 3
Registrazione

1. L’iscrizione delle varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale e’ gratuita. Gli eventuali costi per l’accertamento della differenziabilita’ delle medesime varieta’ rispetto a quelle piu’ simili sono a carico del richiedente.
2. L’accertamento della differenziabilita’ si rende necessario nel caso in cui la documentazione presentata, con la domanda d’iscrizione, non fornisca elementi sufficienti per l’identificazione della varieta’.

Art. 4
Misure particolari

1. La produzione dei prodotti sementieri di varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e la loro commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le varieta’ geneticamente modificate di cui all’art. 19, comma 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanarsi previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le disposizioni applicative per l’attuazione dell’esercizio del diritto sancito dall’art. 19-bis, comma 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
4. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica alle Regioni e Province autonome le superfici e l’ubicazione delle aree di produzione delle sementi di cui all’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 267, effettuate sul territorio di competenza, prima dell’inizio della stagione di produzione.

Art. 5
Esame delle domande e conclusione del procedimento

1. L’esame della domanda d’iscrizione delle varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale e’ effettuato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il parere di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto, e’ formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Regione competente per territorio di origine.
2. L’ammissione delle varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro Nazionale, e’ effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalla Commissione di cui all’art. 19 della la legge 25 novembre 1971, n. 1096.
3. I termini del procedimento amministrativo di cui al presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d’iscrizione, o nel caso in cui sia necessario dare avvio a prove varietali per l’accertamento del requisito della differenziabilita’ della varieta’ candidata, rispetto alle altre gia’ conosciute.

Art. 6
Clausola di salvaguardia

1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente decreto e’ inviato alla registrazione della Corte dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF registro n. 12, foglio n. 116