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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DECRETO 30 novembre 2012

Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 30 novembre 2012
Definizione delle modalita’ di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parita’ scolastica;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l’art. 1, comma 632 che prevede la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale, la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione in «Centri provinciali per l’istruzione degli adulti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″ e in particolare l’art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; l’art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le universita’ o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi’ attivita’ di vigilanza sulle attivita’ di tirocinio;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell’art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte in merito ai seguenti punti:
si condivide la proposta di riformulare l’art. 2, comma 4, anche alla luce dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto parere, relativamente al comma 4 dell’art. 2, confermando l’accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e per l’assegnazione dei relativi contributi», al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualita’ previsti dal presente decreto;
si ritiene altresi’ di non conformarsi integralmente al predetto parere in merito all’art. 3 comma 4 e di mantenere l’incompatibilita’ tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di incompatibilita’;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attivita’ di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
c) Istituzioni: le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di cui all’art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) Direttore dell’istituzione: il dirigente scolastico, il coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale;
f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) Regolamento: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
h) TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
l) CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.

Art. 2
Elenco regionale delle istituzioni accreditate

1. Le universita’ o le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attivita’ di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.
2. Ai fini dell’accreditamento, le istituzioni possono costituire apposite reti finalizzate all’ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.
3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita’ di tirocinio;
c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attivita’ di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell’istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall’istituzione;
h) la documentazione di cui all’art. 5 comma 2;
i) l’eventuale accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
4. L’iscrizione all’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l’assegnazione dei relativi contributi.

Art. 3
Commissione per l’accreditamento

1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all’accreditamento delle istituzioni di cui all’art. 2.
2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l’accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del presente decreto.
3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Universita’ e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attivita’ di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attivita’ di tirocinio, l’istituzione interessata e’ espunta dall’elenco e non puo’ fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.
4. La commissione e’ costituita con decreto del direttore generale dell’USR ed e’ formata dal direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature. L’incarico di commissario e’ incompatibile con la funzione di direttore dell’istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell’art. 2. In quest’ultimo caso, il componente cessa dall’incarico all’atto della presentazione della domanda.
5. La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun compenso o gettone e’ dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.
6. Ciascuna commissione redige annualmente una relazione sull’attivita’ svolta, nell’ambito della quale formula eventuali proposte di revisione del presente decreto, acquisendo a tal fine dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La relazione e’ trasmessa al Dipartimento per l’Istruzione.

Art. 4
Criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche

1. Le condizioni per l’accoglimento delle candidature e i criteri per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di tirocinio formativo attivo sono definiti dall’allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Le condizioni per l’accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno sono definiti dall’allegato B, parte integrante del presente decreto.
3. Le condizioni per l’accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di tirocinio nei percorsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sono definiti dall’allegato C, parte integrante del presente decreto.

Art. 5
Candidature

1. La candidatura all’inclusione nell’elenco di cui all’art. 2 e’ presentata all’USR dal direttore dell’istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.
2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita’ di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.
3. Il direttore dell’istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attivita’ di tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l’accordo individua le responsabilita’.
4. Ai fini dell’espletamento di parte delle attivita’ di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell’art. 2.

Art. 6
Tirocinio per personale in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato o determinato

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all’art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,
a) se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
b) ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico.
2. L’accoglimento della domanda di cui al comma 1 e’ subordinato alla disponibilita’ di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.
3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all’art. 1 curano la compatibilita’ dei percorsi di tirocinio con l’espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:
a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non puo’ essere accolta ai sensi del comma 2;
b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facolta’ di scelta ivi prevista;
c) nei casi di tirocinio svolto nell’ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Art. 7
Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio delle attivita’ di cui al presente decreto e’ affidato al Dipartimento per l’istruzione.
2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui all’art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 8
Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all’art. 5 comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.
2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le universita’ o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d’intesa con gli USR competenti, che esercitano altresi’ attivita’ di vigilanza sulle attivita’ di tirocinio, ai sensi dell’art. 15, comma 23 del Regolamento.
3. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 12 comma 1 del Regolamento; dell’art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell’art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita’ per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.
Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: Profumo

Allegato A
(Articolo 4, comma 1)
1. Sono condizioni necessarie per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di Tirocinio Formativo Attivo:
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attivita’ di tirocinio;
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale;
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinche’ i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall’INVALSI a partire dall’anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione e’ considerata assolta anche nei casi in cui l’istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
d) l’utilizzo nell’attivita’ didattica delle TIC;
e) la disponibilita’ acquisita di docenti in qualita’ di tutor dei tirocinanti;
f) la congruita’ dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento:
a) partecipazione dell’istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
b) documentata partecipazione ad attivita’ di formazione del personale docente su metodologie didattiche;
c) attivita’ documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l’apprendimento;
d) promozione di interventi per l’innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;
e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attivita’ di insegnamentoapprendimento e dell’attivita’ complessiva della scuola;
f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;
g) attivita’ di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 marzo 2012;
h) attivita’ di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi.

Allegato B
(Articolo 4, comma 2)
1. Sono condizioni aggiuntive per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di tirocinio nell’ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:
a) la disponibilita’ acquisita di docenti in qualita’ di tutor dei tirocinanti sul sostegno;
b) la congruita’ dei progetti di tirocinio con le finalita’ previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l’accreditamento:
a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;
b) l’aver avuto un progetto selezionato nell’ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell’inclusione degli alunni con disabilita’;
c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;
d) documentata attivita’ di inclusione degli studenti con disabilita’;
e) documentata attivita’ di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilita’;
f) attivita’ di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;
g) attivita’ in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;
h) documentata capacita’ di personalizzazione dei percorsi didattici.

Allegato C
(Articolo 4, comma 3)
1. Sono condizioni aggiuntive per l’accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita’ di tirocinio nell’ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:
a) la disponibilita’ acquisita di docenti in qualita’ di tutor dei tirocinanti in CLIL;
b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
c) la congruita’ dei progetti di tirocinio con le finalita’ previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l’accreditamento:
a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;
b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;
c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.