martedì, Dicembre 24, 2024
0 Carrello

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 27 novembre 2012

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 27 novembre 2012
Modifiche e integrazioni alla delibera 31 gennaio 2008 recante: «Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare». (12A13040)
(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2012)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito,
decreto n. 252/2005);
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che
la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere
generale e particolare;
Visto l’art. 19, comma 2, lett. g), che attribuisce alla COVIP il
potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta
delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica
agli aderenti;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento
dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, (di seguito, decreto n. 201/2011);
Visto l’art. 24 del decreto n. 201/2011, che ha introdotto nuove
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna (di seguito, decreto
n. 198/2006);
Visto in particolare l’art. 30-bis del citato decreto n. 198/2006,
introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in
attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego, che disciplina il divieto di
discriminazione nelle forme pensionistiche complementari e individua
le condizioni in presenza delle quali sono ammessi livelli differenti
di prestazioni per le prestazioni a donne e a uomini;
Visto inoltre il successivo art. 55-quater del medesimo decreto n.
198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196,
in attuazione della Direttiva 2004/113/CE sul principio della parita’
di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a
beni e servizi e la loro fornitura;
Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante
“Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: ‘Stima
della pensione complementare”;
Vista la propria Deliberazione dell’8 settembre 2011, recante
“Regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge n. 262 del 28
dicembre 2005 concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di
regolazione di competenza della COVIP”;
Visto in particolare l’art. 9, comma 1, della citata Deliberazione
dell’8 settembre 2011, relativa alle situazioni nelle quali e’
possibile derogare alla disposizioni in essa contenute;
Rilevato che le nuove disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici comportano l’innalzamento dell’eta’ pensionabile dal 1°
gennaio 2012;
Considerati gli effetti dell’innalzamento dell’eta’ pensionabile
sulla stima dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e
dell’importo iniziale della prestazione complementare;
Considerate altresi’ le previsioni di cui ai citati artt. 30-bis e
55-quater del decreto n. 198/2006 circa i limiti alla possibilita’ di
differenziazione per sesso delle prestazioni di previdenza
complementare e delle prestazioni assicurative e le possibili
conseguenze sulle basi demografiche utilizzabili dalle forme
pensionistiche complementari;
Ritenuto di dover adottare le necessarie modifiche e integrazioni
in ordine all’evoluzione nel tempo della posizione individuale e
dell’importo iniziale della prestazione complementare;
Considerata l’esigenza di dare tempestiva attuazione alle norme
nazionali e comunitarie piu’ sopra richiamate:

Delibera:

Art. 1

1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante “Istruzioni per la
redazione del Progetto esemplificativo: ‘Stima della pensione
complementare'”, e’ cosi’ modificata:
1) nella sezione B) intitolata “Variabili utilizzate per la
costruzione del Progetto”
a) la voce “Eta’ di pensionamento” e’ sostituita dalla seguente:
“Eta’ di pensionamento: si fa riferimento all’ipotesi che il
pensionamento avvenga, per la generalita’ degli iscritti, all’eta’ di
66, 67, 68, 69 e 70 anni; per gli iscritti che raggiungano il 66esimo
anno di eta’ entro il 2018, all’eta’ di 62, 63, 64, 65 e 66 anni.
Qualora l’iscritto, nell’anno di riferimento della simulazione, abbia
gia’ compiuto l’eta’ minima sopra indicata per la relativa fascia di
appartenenza, si fa riferimento all’ipotesi che il pensionamento
avvenga nei cinque anni successivi.”
b) La sottovoce “basi demografiche” e’ sostituita dalla seguente:
“basi demografiche: la tavola di mortalita’ e’ la IPS55, ove la forma
pensionistica preveda una differenziazione per sesso, e, negli altri
casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), corrispondente
alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;”
2) nella sezione C) intitolata “Istruzioni per l’elaborazione del
Progetto”
a) al terzo paragrafo le parole “il coefficiente di conversione,
calcolato sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate, relativo
all’eta’ di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini” sono
sostituite con le seguenti: “i coefficienti di conversione calcolati
sulla base delle ipotesi tecniche sopra riportate”
b) alla voce “Esemplificazione della prestazione pensionistica” le
parole: “per le ipotesi di pensionamento a 60 e 65 anni di eta’” sono
sostituite con le seguenti: “per ciascuna delle eta’ di pensionamento
previste nel paragrafo ‘B) Variabili utilizzate per la costruzione
del Progetto’.”
3) nella sezione D) intitolata “Istruzioni per la rappresentazione
del Progetto”
a) al primo paragrafo la parola “esemplificato” e’ sostituita con
la seguente “esemplificativo”;
b) alla fine e’ inserito il seguente paragrafo “Indicare in forma
di Avvertenza che l’eta’ di possibile pensionamento dell’iscritto
dipende dal relativo regime previdenziale di base e dalla normativa
tempo per tempo vigente e che, ad eta’ inferiori a quelle
rappresentate corrispondono, a parita’ di altre condizioni, rate di
rendita piu’ basse. Indicare inoltre che e’ possibile effettuare
simulazioni ‘personalizzate’ mediante un motore di calcolo messo a
disposizione sul web, precisando l’indirizzo del relativo sito
internet.”
4) nella sezione E) intitolata “Progetto esemplificativo
standardizzato”
a) al primo paragrafo sono eliminate le parole: “differenziate per
sesso e”
b) al primo paragrafo le parole: “60 anni per le donne e 65 anni
per gli uomini” sono sostituite con le seguenti “67 anni”,
c) dopo il secondo paragrafo e’ inserito il seguente: “Qualora la
forma pensionistica adotti basi demografiche differenziate per sesso,
il Progetto esemplificativo standardizzato riporta, per ogni
figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita
distintamente per maschi e femmine.”
5) nella sezione F) intitolata “Altre procedure di stima delle
prestazioni attese” e’ eliminato l’ultimo paragrafo.