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DECRETO 8 ottobre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 ottobre 2012
Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. (12A13228)
(GU Serie Generale n.296 del 20-12-2012)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell’economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante il regolamento di semplificazione delle procedure di
spesa e contabili, ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» il quale definisce il
contratto di servizio energia quale atto contrattuale che disciplina
l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni
di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia
di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 41 e 42 che
definiscono le funzioni e i compiti di spettanza statale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’art. 65 che
definisce le funzioni attribuite all’Agenzia del demanio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto l’art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, che concede in locazione all’Agenzia del demanio gli immobili
in uso governativo, conferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE», il quale, al fine di contribuire al
miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e
alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il
profilo costi e benefici;
Visto l’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di elaborare un
piano di razionalizzazione degli spazi sulla base delle previsioni
triennali dei fabbisogni delle Amministrazioni statali;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di
contabilita’ e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la
riforma dei controlli di regolarita’ amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attivita’ di analisi e valutazione della spesa, ed
in particolare gli articoli 11 e seguenti;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto l’art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a
oggetto «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili
pubblici», cosi’ come modificato e integrato dall’art. 27 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che contiene disposizioni in
merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche’ alla
piccola manutenzione degli immobili di proprieta’ dello Stato,
utilizzati per finalita’ istituzionali, e degli immobili di
proprieta’ di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
Visto il comma 10 del suddetto art. 12 che prevede che, con uno o
piu’ decreti di natura non regolamentare del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite, per l’attuazione dello stesso articolo,
senza nuovi e maggiori oneri, le attivita’ dei Provveditorati alle
opere pubbliche e le modalita’, i termini, i criteri e le risorse
disponibili;
Visto l’art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, recante norme finalizzate alla razionalizzazione dei beni
pubblici e al contenimento della spesa;
Visto l’art. 3, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Ritenuto necessario dare attuazione alle previsioni dettate
dall’art. 12, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
cosi’ come modificato e integrato dall’art. 27 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;

Decreta:

Art. 1

Programmazione dei lavori: comunicazioni

1. Le Amministrazioni di cui all’art. 12, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunicano all’Agenzia del
demanio – Direzione generale e al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti – Direzione generale per l’edilizia statale e per gli
interventi speciali, entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni
singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza,
le previsioni triennali degli interventi edilizi, che si prevede di
effettuare sugli immobili di proprieta’ dello Stato in uso alle
stesse e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. Dette previsioni sono differenziate
per gli interventi di «manutenzione ordinaria» di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 e per quelli di «manutenzione straordinaria» di
cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del citato D.P.R. n. 380
del 2001. Le predette Amministrazioni comunicano, altresi’, entro il
medesimo termine, a decorrere dal 1° gennaio 2013, quanto previsto
dall’art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge, relativamente agli
interventi di nuova costruzione come definiti all’art. 3, comma 1,
lettera e) del predetto D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Le modalita’ di predisposizione delle predette previsioni
triennali, di trasmissione delle stesse e ogni altra indicazione di
carattere operativo, sono stabilite da apposite linee guida redatte
dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti – Direzione generale per l’edilizia statale e per gli
interventi speciali, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.