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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223 Testo del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 294 del 18 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013.». (13A00001) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle
liste di candidati e cause di ineleggibilita’ alle elezioni
politiche del 2013

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell’articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni:
a) la riduzione (( ad un quarto )) del numero delle sottoscrizioni
per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli
articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2)
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1,
lettera a), primo periodo, (( e lettera b), primo e quarto periodo,
)) del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e all’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27
dicembre 2001, n. 459;
b) (( soppressa; ))
c) (( soppressa; ))
d) le cause di ineleggibilita’ di cui all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del decreto di scioglimento.

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 18-bis, comma 1,
primo periodo e 92, primo comma, n. 2 primo periodo del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno
1957).
«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di
candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e
da non piu’ di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a
500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu’ di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con piu’ di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu’ di
4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni con piu’ di 1.000.000 di
abitanti. Omissis».
«Art. 92. – L’elezione uninominale nel Collegio “Valle
d’Aosta”, agli effetti dell’art. 22 del decreto legislativo
7 settembre 1945, n. 545, e’ regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le
modificazioni seguenti:
1) (omissis);
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu’ di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e’ ridotto della
meta’.
Omissis».
– Si riporta il testo degli articoli 9 comma 2, primo
periodo e dell’art. 20, comma 1, lettera a), primo periodo,
e lettera b), primo e quarto periodo, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: «Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica»:
«Art. 9. (Omissis).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu’ di 1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e
da non piu’ di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu’ di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da
almeno 3.500 e da non piu’ di 5.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu’
di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del
Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di
cui alle lettere a), b) e c) e’ ridotto alla meta’.
Omissis».
«Art. 20. (Omissis).
1. L’elezione uninominale nel collegio della Valle
d’Aosta e nei collegi uninominali della regione
Trentino-Alto Adige e’ regolata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme
seguenti:
a) nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve
essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno
di 300 e da non piu’ di 600 elettori del collegio.
b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione
di presentazione del gruppo di candidati deve essere
sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu’ di 2.500
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un
numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al
numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento
del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni
della candidatura e’ ridotto della meta’. Per le
candidature individuali la dichiarazione di presentazione
deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu’ di
1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del
collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle
candidature individuali e’ effettuata, insieme al deposito
del relativo contrassegno, presso la cancelleria della
corte d’appello di Trento.
Omissis».
– Si riporta l’art. 8, comma 1, lettera c) della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all’estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
2002, n. 4):
«Art. 8. (Omissis).
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle
liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella
circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili,
le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in
ogni caso le seguenti disposizioni:
(Omissis);
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e da non piu’ di 1000 elettori
residenti nella relativa ripartizione.
Omissis».
– Si riporta l’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139):
«Art. 7. – Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella
Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni
a statuto ordinario, il commissario del Governo per la
regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta,
i commissari del Governo per le province di Trento e
Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle
predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) [gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella
circoscrizione del loro comando territoriale].
Le cause di ineleggibilita’ di cui al primo comma sono
riferite anche alla titolarita’ di analoghe cariche, ove
esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati
esteri.
Le cause di ineleggibilita’, di cui al primo e al
secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza del quinquennio di durata della Camera dei
deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva
astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del
primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal
secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in
aspettativa.
L’accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione
dell’Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le
cause di ineleggibilita’ anzidette non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.».