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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236 Regolamento recante disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004) (GU Serie Generale n.5 del 7-1-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l’emanazione di
un regolamento per la disciplina delle attivita’ del Ministero della
difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia
relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che
rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attivita’ del
Genio militare, a norma dell’art. 3, comma 7-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109»;
Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per
l’amministrazione e la contabilita’ degli organismi della Difesa, a
norma dell’art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000,
n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200,
recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per
i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante:
«Modalita’ e procedure per l’acquisizione in economia di beni e
servizi da parte di organismi dell’Amministrazione della difesa»;
Visto il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010,
n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma
dell’art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori
pubblici reso in data 19 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 marzo
2012;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle
finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito oggettivo e soggettivo

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed
attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle
procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di
competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi
della Difesa, diversi da quelli di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici
e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
nonche’ quelle in materia negoziale previste dal codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
– Si riporta il testo dell’art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato prima
dall’art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6,
e poi dall’art. 33 del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n.
292:
«Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel
settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE) – 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e’ adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attivita’ del
Ministero della difesa, in relazione ai contratti di
lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
nel campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
5 dell’articolo 5. Il regolamento disciplina altresi’ gli
interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere
adottati capitolati in materia di forniture e servizi,
contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai
contratti di cui al comma 1, nonche’ un capitolato generale
relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali
capitolati, menzionati nel bando o nell’invito,
costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1,
lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici
di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e’ pari o
superiore alle soglie seguenti:
137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i
prodotti menzionati nell’allegato V;
211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto
prodotti non menzionati nell’allegato V.
4. In deroga all’articolo 10, limitatamente agli
appalti pubblici di lavori di cui al comma 1,
l’amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
un unico responsabile del procedimento puo’ nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo’ essere un dipendente specializzato in
materie giuridico- amministrative.
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei
contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti con
le modalita’ di cui all’articolo 128, comma 11. Detti
programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle
parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17
e 18, per la pubblicita’ di cui al citato articolo 128,
comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i
lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero
della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si
applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in
economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di
importo di cui all’articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all’estero
dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che
sara’ disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.».
Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come
modificato prima dall’art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, e poi dall’art. 72 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 17. (Regolamenti) – 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle
attivita’ del Genio militare, a norma dell’articolo 3,
comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), e’
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale 30 agosto 2005, n. 201.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167
(Regolamento per l’amministrazione e la contabilita’ degli
organismi della Difesa, a norma dell’articolo 7, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2006, n. 107:
«Art. 14. (Acquisti e servizi in economia) – 1.
Possono essere eseguite in economia sotto la diretta
responsabilita’ dei titolari del potere di spesa, nei
limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma, indipendentemente dal relativo importo, le
acquisizioni di beni e servizi:
a) relative a interventi dichiarati segreti o la
cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza,
secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative;
b) relative a categorie di interventi, previamente
individuate con decreto del Ministro della difesa,
necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di
particolari esigenze operative.
2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1,
sono effettuate ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell’articolo 6 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, dell’art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la
diretta responsabilita’ dei titolari del potere di spesa,
entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell’I.V.A.,
le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di
spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con
decreto del Ministro della difesa che definisce anche le
correlate procedure. Per le forniture di beni e’ fatto
salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione
dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti
limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non
si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano
applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme
vigenti in materia.
5. Il ricorso alla procedura in economia, nell’ambito
dei fondi assegnati per ciascun programma, e’ autorizzato
dal dirigente militare o civile titolare del potere di
spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere
di spesa e’ il comandante dell’ente o distaccamento
provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche
se non riveste grado dirigenziale, puo’ autorizzare:
a) indipendentemente dal relativo importo, le spese
afferenti a categorie di beni e servizi individuate con
decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1,
lettera b);
b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al
comma 3, previa autorizzazione da parte dell’alto comando
competente ovvero da parte dell’autorita’ logistica
centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza
armata. Per l’Arma dei carabinieri l’autorizzazione e’
rilasciata dall’autorita’ individuata da apposito
provvedimento del Comando generale.
6. I limiti di somma di cui al presente articolo si
intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista
di ogni singola fattispecie che presupponga unicita’ di
approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia,
per ciascuna delle spese, e’ disposto con atto del titolare
del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i
motivi per i quali e’ adottata la procedura stessa. E’
vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione
di beni o servizi che possa considerarsi con carattere
unitario, in piu’ acquisizioni.»
«Art. 15. (Esecuzione degli acquisti in economia) –
1. L’acquisizione di beni e servizi in economia puo’ essere
effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a
cottimo fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i servizi per i quali non occorra l’intervento di
imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e
mezzi dell’amministrazione o appositamente noleggiati e con
personale dell’amministrazione;
b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a
pronta esecuzione.
3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo
fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate
direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita’
ed idoneita’.
4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2,
lettera b), ed al comma 3:
a) si prescinde dalla richiesta di piu’ preventivi
quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di
20.000 euro, con esclusione dell’I.V.A. Il suddetto limite
e’ elevato a 40.000 euro, con esclusione dell’I.V.A., per
l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) in ogni altro caso, mediante gara informale con
richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed
acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito
in- fruttuoso della gara, si ripete l’indagine di mercato e
in tal caso l’acquisizione puo’ essere aggiudicata anche in
presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti,
se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere
conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si
riferisce a nota specialita’, e’ prescelto quello con il
prezzo piu’ basso. Negli altri casi la scelta puo’ essere
effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali
stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e
dei servizi, i relativi prezzi, le modalita’ di pagamento,
le penalita’ da infliggere in caso di ritardo, l’obbligo
del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le
norme vigenti in materia, nonche’ la facolta’ per
l’amministrazione di provvedere in danno del contraente e
di risolvere l’accordo mediante semplice denuncia qualora
il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.
6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta
giorni dalla data del collaudo o dalla data di
presentazione della fattura, se successiva, al pagamento
delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi
effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto
anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate
con provvedimento ministeriale, qualora cio’ sia disposto
nell’atto di autorizzazione.».
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2000, n. 131.
Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.
200, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000,
n. 167.
Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell’ordinamento militare), e’ pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da
8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2011, n. 37.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288.

Note all’art. 1:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v.
nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell’art. 2 del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011:
«Art. 2. (Finalita’ e ambito di applicazione) – 1. Il
presente decreto disciplina i contratti nei settori della
difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per
oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di
componenti o di sottoassiemi;
b) forniture di materiale sensibile e loro parti,
di componenti o di sottoassiemi;
c) lavori, forniture e servizi direttamente
correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e
per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente
correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e
per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e) lavori e servizi per fini specificatamente
militari;
f) lavori e servizi sensibili.».
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012,
nonche’ per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e
il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, v. nelle note alle premesse.