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Urbanistica

Novità CNAPPC sui servizi di progettazione

Servizi di progettazione: esteso l’obbligo di calcolare il compenso del professionista anche alle procedure di appalto integrato

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Dal CNAPPC novità sui servizi di progettazione. Con la circolare numero 36 dello scorso 16 marzo 2015, il Consiglio nazionale degli architetti invita le stazioni appaltanti a rispettare, negli affidamenti di servizi di progettazione di architettura e ingegneria, gli atti di indirizzo formulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 4/2015.

Il Cnappc, presieduto da Leopoldo Freirye ha inoltre invitato gli Ordini professionali territoriali a segnalare alle stazioni appaltanti la necessità di rivedere i bandi redatti in violazione alle linee guida in oggetto, informando immediatamente il Consiglio Nazionale di ogni eventuale violazione.

Nella circolare in esame viene prescritto, per le stazioni appaltanti, l’obbligo di calcolare l’importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria applicando il DM 143/2013.

Nel dettaglio viene esteso l’obbligo di calcolare il compenso del professionista, applicando il appunto il DM 143/2013, obbligo che come già sopra riportato viene esteso anche alle procedure di appalto integrato.

Particolarmente importante il dettaglio normativo con cui vengono superati i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti con il Regolamento di attuazione riguardanti i servizi di progettazione. Viene chiarito infatti che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l’attuale norma prevede fatturati di importo da due a quattro volte).

CNAPPC e ANAC ribadiscono inoltre che nei concorsi, “siano essi servizi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”.

 

In particolare l’Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di pre-qualifica elementi di natura economica.

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