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Urbanistica

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto  Dell’ 11 Gennaio 2017  del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.

Nel testo viene specificato che “  Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,sono adottati i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  agli  allegatitecnici del presente decreto, facenti parte  integrante  del  decreto stesso, di prodotti/servizi di seguito indicati per la:

  • «Fornitura e il servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni“ (allegato 1);

  • “Affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  pubblici“ (allegato 2);

«Forniture di prodotti tessili» (allegato 3)Viene, tra l’altro specificato che   la disposizione è stata emanata visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,  dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche’ per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in particolare, l’art. 34 recante «Criteri di sostenibilita’  energetica e  ambientale»  Il quale determina l’introduzione obbligatoria    nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  e  che ne disciplina le relative modalita’, anche a seconda delle differenti categorie di appalto. Nel testo viene altresì sottolineato anche il Decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale  sono  stati adottati i criteri ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  «prodottitessili» e di «arredi per ufficio»;

Si specifica, altresì, che al comma 2 dell’articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti” ; il comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti   è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.

 

Il testo, specifica, altresì, che il decreto 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del  21 gennaio 2016) ha adottato i “  criteri  ambientali minimi per l’«affidamento di servizi di progettazione e lavori per lanuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per  la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

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