Da qualche tempo sono in vigore le “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile per coloro che esercitano libere professioni”.
“Chiunque esercita un’attività in regime libero-professionale è soggetto all’obbligo dell’assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di tale attività”.
Il legislatore ha stabilito di normare la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali facendo in modo che per esercitare le professioni in tutta sicurezza ci sia l’obbligo di sottoscrivere un contratto d’assicurazione professionale che garantista il cliente ma in primis l’operatore.
Sembra chiaro che per essere un professionista di determinati settori (Architetto, Ingegnere, geometra, perito e così via) urga mettersi in regola con l’rc professionale e qualora la sia abbia già magari cercare preventivi e servizi migliori.
Nonostante quasi tutti sino in regola i dubbi sono ancora tantissimi infatti utile è rimanere sempre informati leggendo le circolari del proprio Ordine.
E’ sempre bene tenere presente che ormai da tempo se si vuole esercitare la libera professione non solo è necessario la regolare iscrizione all’Ordine d’appartenenza ma è imprescindibile la stipula di una assicurazione professionale, l’Rc professionale diventa ulteriore condizione dell’esercizio in concreto dell’attività professionale.
La polizza assicurativa è necessaria per la tutela del professionista stesso ma anche per quella della committenza.
Alcuni soggetti ad esempio possono non sottoscrivere le polizze anche se è comunque consigliato avere l’assicurazione professionale. Secondo quanto si apprende dal Centro Studi CNI gli ingegneri dipendenti delle pubbliche amministrazioni che lavorano esclusivamente per l’ente pubblico non hanno l’obbligo di stipulare la copertura assicurativa, così come non lo hanno gli ingegneri che lavorano a contratto con un soggetto privato e non firmano i progetti. Se non si firma un contratto, perché non si hanno clienti propri, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale, in questo caso l’obbligo di copertura è quella del titolare di studio.
In merito alle assicurazioni professionali è bene sapere che l’obbligo vigente va rispettato oltre alle sanzioni previste si potrebbe rischiare l’iscrizione all’Ordine professionale.
Cosa copre l’assicurazione professionale?
Posto che le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare, nel caso della polizza assicurativa professionale si copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia).
Ovviamente la compagnia assicurativa prima di risarcire il danno attende che venga dimostrato e certificato l’errore. Intanto è bene ricordare che la polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Mentre l’assicurazione professionale non copre le responsabilità penali se non fanno parte delle clausole contrattuali.
Non tutte le compagnie assicurative offrono la copertura ai professionisti per tale motivo è sicuramente meglio scegliere un professionista del settore, in modo da scegliere insieme la miglior assicurazione professionale del settore di interesse.