Autorizzazione paesaggistica: tutto quello che devi sapere prima di intervenire su immobili vincolati
Come ottenere l’autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati: procedura ordinaria, semplificata e casi di esenzione.

In un Paese come l’Italia, dove il patrimonio paesaggistico rappresenta una risorsa culturale, identitaria ed economica di primaria importanza, ogni intervento che incide sul territorio deve rispettare precise norme di tutela. La procedura di autorizzazione paesaggistica, regolata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è uno strumento fondamentale per garantire che modifiche a immobili o aree vincolate avvengano nel pieno rispetto dell’ambiente e del contesto storico. Questo articolo offre una panoramica chiara e aggiornata delle diverse tipologie di autorizzazione, dagli interventi ordinari a quelli di lieve entità, fino ai casi di esonero previsti dalla legge.
Come ottenere l’autorizzazione paesaggistica per interventi su immobili vincolati: procedura ordinaria, semplificata e casi di esenzione.
Quando si intende realizzare interventi su immobili o aree sottoposti a vincolo paesaggistico, è fondamentale comprendere le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) disciplina tali interventi attraverso l’articolo 146, che stabilisce l’obbligo di ottenere un’autorizzazione paesaggistica prima di intraprendere lavori che possano modificare l’aspetto esteriore degli edifici o lo stato dei luoghi.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria: iter e tempistiche
Per interventi di rilevante impatto paesaggistico, la procedura ordinaria prevede la presentazione di un’istanza corredata da una relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato. L’amministrazione competente, solitamente il Comune o un ente delegato dalla Regione, ha 40 giorni per trasmettere la documentazione alla Soprintendenza, che esprime un parere vincolante entro i successivi 45 giorni. In caso di parere favorevole, l’autorizzazione viene rilasciata entro 20 giorni e ha una validità di 5 anni.
Interventi esenti da autorizzazione
Non tutti gli interventi richiedono un’autorizzazione paesaggistica. L’articolo 149 del D.lgs. 42/2004 elenca le opere esenti, tra cui:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi legati all’attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifiche permanenti del territorio;
- opere di taglio colturale, forestazione, riforestazione e bonifica nei boschi e nelle foreste tutelati, se previste e autorizzate dalla normativa vigente.
Procedura semplificata per interventi di lieve entità
Per interventi considerati di lieve entità, il DPR 31/2017 ha introdotto una procedura semplificata. In questo caso, l’istanza deve essere accompagnata da una relazione paesaggistica semplificata. L’amministrazione competente valuta la richiesta e, in caso di esito positivo, trasmette la documentazione alla Soprintendenza entro 20 giorni. La Soprintendenza ha 20 giorni per esprimere il proprio parere vincolante. In assenza di risposta, si applica il principio del silenzio-assenso. L’autorizzazione rilasciata ha una validità di 5 anni.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
In alcuni casi, è possibile richiedere un accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi già realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione, purché non abbiano comportato la creazione o l’aumento di superfici o volumi e siano conformi ai piani paesaggistici vigenti.
La tutela del paesaggio richiede attenzione e rispetto delle normative vigenti. È essenziale informarsi adeguatamente e seguire le procedure previste per evitare sanzioni e garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico.
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