Beni culturali, in vigore il nuovo regolamento
Entrato in vigore, lo scorso 11 Novembre, il Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati.
Il decreto con il l Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 Ottobre 2017 e recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
La normativa entrata in vigore che era stata predisposta all’articolo 147, comma 1 del Codice dei Contratti, doveva essere emanata entro il 18 Ottobre 2016. Come già ricordato, il ritardo nell’emanazione del Decreto è stato dato dalle vicissitudini riscontrate nell’applicazione del nuovo Codice dei Contratti.
Altresì, si ricorda che il Decreto ha avuto il nulla osta del Consiglio di Stato n. 263 del 30 Gennaio 2017. Nel parere è stata evidenziata l’opportunità di una normativa predisposta apposta per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall’amministrazione aggiudicatrice.
Il Consiglio di Stato, aveva, successivamente, espresso un parere positivo riguardo su una delle principali novità date dallo schema di Regolamento, ovvero quello sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”. Palazzo Spada, infatti, evidenziava che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”.
Il provvedimento emanato è formato da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli così predisposti:
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titolo I – (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3;
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titolo II – (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13];
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titolo III – (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22];
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titolo IV – (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23;
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titolo V – (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26;
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titolo VI – (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.
Con il nuovo decreto il Ministero dei Beni Culturali (Mibact) alleggerisce alcuni requisiti per qualificarsi nelle gare su immobili tutelati; ad esempio sul fronte dei requisiti di idoneità tecnica prescrive che, per partecipare all’appalto, l’impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell’importo (e non più al 90% come prescriveva il DM 294/2000) della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione.
La normativa va a snellire alcune disposizioni attinenti alla qualificazione delle imprese nelle gare su immobili tutelati. E’ previsto anche, se si dimostra la continuità nell’attività, nessun limite temporale. Prima, invece, era necessario dimostrare di aver eseguito il totale dei lavori nei cinque anni precedenti la firma del contratto.
E’ stato predisposto, inoltre, un regime di premialità per le offerte portate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di operai specializzati che siano in possesso di titoli rilasciati da scuole specifiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale. E’ altresì, consentito riportare i requsiti tecnici dell’impresa cedente a quella cessionaria.