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Bonus barriere architettoniche 2024: tutti gli interventi esclusi

Scale, rampe e ascensori sono gli unici interventi che rientrano nel bonus barriere architettoniche 2024. Scopri di più.

Bonus barriere architettoniche 2024: tutti gli interventi esclusi
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Il Decreto Legge n. 212 del 2023 ha introdotto significative modifiche al regime di incentivazione noto come bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Attraverso l’aggiornamento dell’articolo 119-ter inserito nel Decreto Rilancio (DL 34/2020), il Governo ha stabilito una restrizione dei benefici fiscali precedentemente disponibili. A partire dal 30 dicembre 2023, giorno in cui il nuovo decreto entra ufficialmente in vigore, si qualificheranno per il bonus al 75% esclusivamente le opere di adeguamento che comprendono l’installazione o la modifica di scale, rampe, ascensori, montascale e piattaforme elevatrici. Questa mossa rappresenta un ricalibramento dell’ambito applicativo dell’incentivo, concentrando il sostegno finanziario su interventi specifici volti a migliorare l’accessibilità degli edifici.

  1. Eccezioni per sconto in fattura e cessione del credito.
  2. Bonus barriere architettoniche 2024, termini e scadenze.
  3. Importanza della Compartimentazione Antincendio
  4. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Scale, rampe e ascensori sono gli unici interventi che rientrano nel bonus barriere architettoniche 2024. Scopri di più.

A partire da Gennaio 2024, il quadro degli incentivi relativi al bonus barriere architettoniche ha subito modifiche sostanziali, delineando un orizzonte più restrittivo per i beneficiari. Il Decreto Legge n. 212 del 2023 ha ridefinito il perimetro di applicabilità di questo incentivo, escludendo una serie di lavori che, fino a questo momento, erano stati interpretati dall’Agenzia delle Entrate come ammissibili. Tra questi, gli interventi di automazione domestica quali l’installazione di porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, nonché le modifiche che riguardano porte, finestre, pavimentazioni e la ristrutturazione di bagni per renderli più accessibili, compresi l’ampliamento delle porte, la modifica dei pavimenti e la sostituzione degli apparecchi sanitari.

Nonostante la stretta sulle tipologie di lavori finanziabili, rimane inalterato il requisito fondamentale per l’accesso al bonus: gli interventi devono essere conformi alle normative stabilite dal DM 236/1989, una condizione che assicura il rispetto di standard precisi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A partire dal 2024, la verifica della conformità a tali standard dovrà essere attestata da tecnici abilitati, garantendo un’attuazione conforme alle aspettative normative.

Un’ulteriore revisione riguarda le modalità di fruizione del bonus. Da gennaio 2024 non è più possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’unica via per godere del bonus è quella rappresentata dalla detrazione IRPEF, un cambiamento che semplifica il processo ma che, al contempo, limita le opzioni a disposizione dei beneficiari.

Eccezioni per sconto in fattura e cessione del credito.

Le modifiche introdotte dal DL 212/2023 presentano comunque notevoli eccezioni che mantengono vivi alcuni degli strumenti più flessibili per l’accesso ai benefici fiscali legati al bonus barriere architettoniche. Anche nel nuovo quadro normativo, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano opzioni perseguibili per determinate categorie di interventi, delineando un’isola di flessibilità in un mare di restrizioni.

Gli interventi che si avvalgono di questa eccezione sono specificamente individuati e comprendono:

  • Lavori realizzati sulle parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa, che permettono di sostenere interventi collettivi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, facilitando così l’accessibilità e la vivibilità per tutti i condomini.
  • Interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari o abitative all’interno di edifici plurifamiliari adibiti ad abitazione principale, a patto che i proprietari o i possessori abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, garantendo così il sostegno alle fasce di popolazione più vulnerabili.
  • Unità immobiliari unifamiliari o in edifici plurifamiliari destinati all’abitazione principale di proprietari o possessori che abbiano all’interno del nucleo familiare una persona con disabilità, attestata secondo i criteri della Legge 104/1992. Questa categoria non prevede limiti di reddito, riconoscendo la necessità di un sostegno inclusivo che tenga conto delle esigenze specifiche legate alla disabilità.

Ricordiamo inoltre come, a partire dal 30 dicembre 2023, i pagamenti relativi agli interventi agevolati dal bonus barriere architettoniche devono essere effettuati solo con lo strumento del bonifico bancario parlante. Questa disposizione si propone di garantire trasparenza e tracciabilità finanziaria, elementi chiave per la corretta gestione e fruizione degli incentivi fiscali

Bonus barriere architettoniche 2024, termini e scadenze.

All’interno del quadro normativo stabilito dal DL 212/2023, permane invariata la scadenza per beneficiare della detrazione fiscale relativa al bonus barriere architettoniche, fissata al 31 dicembre 2025. La modalità di fruizione del bonus, inoltre, continua a prevedere la ripartizione dell’importo detraibile in cinque quote annuali, una disposizione che facilita la gestione finanziaria per i beneficiari.

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammissibili ai fini del calcolo della detrazione del 75%, si confermano le soglie precedentemente stabilite:

Un massimale di 50.000 euro è applicabile per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, consentendo un ampio margine di intervento per migliorare l’accessibilità di queste abitazioni.

  • Per gli edifici costituiti da 2 a 8 unità immobiliari, il tetto di spesa si basa su un calcolo di 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità che compongono l’edificio, una formula che adatta il beneficio alla dimensione condominiale.
  • Nel caso di edifici con più di 8 unità immobiliari, la soglia è definita da 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità, garantendo una distribuzione equa del vantaggio fiscale anche nelle realtà abitative più numerose.

Va sottolineato che le restrizioni introdotte con il DL 212/2023 non trovano applicazione per una serie di casi specifici. In particolare, gli interventi per i quali, alla data del 30 dicembre 2023 – giorno dell’entrata in vigore del decreto – sia già stata inoltrata la richiesta per il titolo abilitativo necessario, siano iniziati i lavori, o sia stato sottoscritto un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi relativi ai lavori, con contestuale versamento di un acconto, saranno esentati dalle nuove limitazioni. Questo provvedimento garantisce una certa continuità per gli interventi già pianificati o avviati, salvaguardando le aspettative e gli investimenti dei soggetti coinvolti.

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