Calcolo compenso progettista: sempre indicato anche nelle indagini di mercato
Il calcolo del compenso del progettista deve sempre essere indicato, anche nelle fasi che precedono la negoziazione.
Per rendere note e pubbliche le prestazioni richieste e consentire agli eventuali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito il calcolo del compenso del progettista deve sempre risultare nero su bianco. A dirlo è l’ultima nota dell’Anac a firma del presidente Giuseppe Busia.
Il calcolo del compenso del progettista deve sempre essere indicato, anche nelle fasi che precedono la negoziazione.
Secondo l’Anac, il calcolo del compenso del progettista deve sempre essere indicato, già dalla fase dell’indagine di mercato che precede la procedura negoziata. Il motivo è quello di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le prestazioni richieste e consentire quindi a eventuali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga o meno partecipare alla gara.
Pubblicità degli atti e dei processi di progettazione.
L’ANAC, all’interno della stessa nota, chiarisce che ai fini del calcolo del compenso del progettista anche le attività rientranti tra gli eventuali livelli di progettazione omessi devono essere correttamente retribuite. “I livelli di progettazione omessi – si legge nella nota ANAC – non devono essere considerati come soppressi ma semplicemente come unificati ai successivi”. Le voci delle parcelle quindi, se riferite ai singoli livelli progettuali devono tenere conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi.
I fatti.
La nota ANAC sul calcolo compenso del progettista prende spunto dal fatto concreto portato alla luce da una segnalazione del Consiglio Nazionale Ingegneri (Cni). Il Cni ha rilevato come, in un lavoro per l’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo d’infanzia a Pesaro, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro, il corrispettivo a base della gara non coincideva con l’importo calcolato secondo i parametri del decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 cui le stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi negli appalti per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e di architettura.
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