Codice Deontologico Architetti: il consiglio nazionale modifica l’articolo 9
Il CNAPPC ha approvato la modifica dell’articolo 9 del testo sull’aggiornamento professionale del Codice Deontologico Architetti.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha approvato un importane modifica al tema dell’aggiornamento professionale contenuto nel codice Deontologico architetti. In particolare le modifiche si sono concertate sul contenuto dell’articolo 9.
L’aggiornamento si è reso necessario per poter meglio definire i contorni di una revisione incentrata sulle sanzioni disciplinari nell’ambito delle mancanze connesse all’aggiornamento professionale. L’aggiornamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 30 aprile 2021.
Il CNAPPC ha approvato la modifica dell’articolo 9 del testo sull’aggiornamento professionale del Codice Deontologico Architetti.
“La discussione sull’aggiornamento – dichiara il CNAPPC – è solo il risultato di un confronto professionale lungo ed estremamente partecipato portato avanti all’interno dei gruppi relativi alla deontologia e alla Formazione, in seno alla Delegazione Consultiva, in Conferenza degli Ordini, in Consiglio Nazionale”.
Quali sono le principali modifiche apportate al codice deontologico architetti?
La modifica all’articolo nove introduce un’importante novità, le sanzioni connesse alla mancata o parziale formazione professionale obbligatoria vengono tipizzate e strettamente elencate. Tutte le mancanze prevedono d’ora in poi una serie di conseguenze e di sanzioni estremamente tipizzate.
Cosa dice il testo attualmente vigente?
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura. La mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Come è stato articolato il nuovo articolo 9 del codice deontologico architetti?
Il testo modificato dell’articolo 9 prevede che al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina delle seguenti sanzioni:
- avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
- censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
- sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
- sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
- sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.