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Attualità

Covid-19: le indicazioni del CNAPPC agli ordini territoriali e agli studi professionali

Sono state diffuse le due Circolari con le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sull’emergenza Coronavirus.

Covid-19: indicazioni CNAPPC per ordini territoriali e studi professionali
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Sono state diffuse le due Circolari con le indicazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sull’emergenza Coronavirus. Riguardano gli adempimenti a cui sono tenuti gli Ordini territoriali a seguito delle ultime Disposizioni di Legge; ed i provvedimenti adottati dal CNAPPC riguardo alla Formazione Professionale Continua.

Cappochin: “In questa situazione gli studi professionali, per sopravvivere, necessitano di liquidità e conseguentemente è indispensabile che le stesse attenzioni che vengono riservate giustamente alle altre categorie economiche, siano estese anche alle professioni intellettuali”

Fatte salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020, si segnala quanto segue.

Tutti gli Ordini d’Italia sono invitati a:

  • sospendere, fino al 3 aprile, eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
  • sospendere, fino al 3 aprile ogni attività di formazione frontale o connessa e conseguente ad essa, compresi i corsi abilitanti frontali;
  • sospendere le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica; appare comunque possibile riprogrammare le prove concorsuali, preselettive e prove scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi (cfr. Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica);
  • evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; munirsi a tal fine di autocertificazione secondo il facsimile allegato alla presente circolare;
  • utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; tale accorgimento potrà essere adottato anche per le sedute consiliari, ma solamente nel caso in cui sia previsto, nel regolamento interno di ciascun Ordine, la possibilità di svolgere sedute in via telematica;
  • promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dell’Ordine dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
  • potenziare, fino al 3 aprile, il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. A tal fine, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  • continuare ad assicurare, in via ordinaria, la normale apertura degli uffici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali, mettendo a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • evitare, negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da personale esterno, il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, assicurando una frequente aerazione degli uffici, curando che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, mantenere, altresì, un’adeguata distanza con l’utenza.

Il consiglio nazionale degli Architetti invita inoltre:

  • a comunicare a tutti gli iscritti una forte raccomandazione alla stretta osservanza delle suddette disposizioni, nonché delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al D.P.C.M.;
  • a segnalare al CNAPPC eventuali casi di iscritti colpiti dal coronavirus.

Il CNAPPC assicura la propria vicinanza a tutti gli Ordini provinciali ed a tale scopo ridefinirà i propri impegni ed attività, in quanto la gravissima ed inedita situazione del Paese e della categoria impone di rimodulare, con adeguata flessibilità, le priorità programmatiche.

Occorre rammentare, infine, che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge in epigrafe, si è passibili della violazione di cui all’articolo 650 del codice penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro)

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