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Decreto Salva Casa: tutti gli articoli commentati dagli Architetti.

La conversione in legge del Decreto “Salva Casa” introduce modifiche al DPR 380 per semplificare le pratiche edilizie. Architetti e ingegneri chiedono una riforma integrale.

Decreto Salva Casa: tutti gli articoli commentati dagli Architetti.
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Mercoledì 29 luglio il Senato ha convertito in legge il Decreto Salva Casa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La conversione in legge del Decreto “Salva Casa” introduce modifiche al DPR 380 per semplificare le pratiche edilizie. Architetti e ingegneri chiedono una riforma integrale.

  1. Gli articoli del salva casa commentati dagli architetti del CNAPPC.
  2. Art. 2 bis
  3. Art. 6
  4. Art. 9 bis
  5. Art. 23
  6. Art. 24
  7. Art. 34 bis
  8. Art. 34 ter
  9. Art. 36 bis
  10. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

La trasformazione in legge del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, ha apportato significative modifiche al DPR 380 – Testo Unico dell’Edilizia, con l’obiettivo di semplificare e chiarire le pratiche edilizie. Queste modifiche permettono la regolarizzazione di piccole difformità che avevano reso molte abitazioni invendibili o non conformi, frenando il mercato immobiliare e le attività di ristrutturazione. La legge consente di superare situazioni di stallo decennali, come quelle relative a edifici costruiti prima della legge Bucalossi del 1977, piccole difformità costruttive e variazioni interne agli alloggi. Viene introdotta una nuova visione sulla conformità edilizia e urbanistica, eliminando il concetto di doppia conformità.

Sebbene la legge modifichi alcuni articoli del Testo Unico dell’edilizia, i Consigli Nazionali di Architetti PPC e Ingegneri sottolineano l’urgenza di una riforma integrale del sistema normativo edilizio. Essi richiedono un nuovo codice che risponda alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione, supportando la crescita sostenibile del Paese. La nuova normativa dovrebbe favorire la rigenerazione urbana, ridurre il consumo di suolo e promuovere la costruzione su edifici esistenti.

Gli articoli del salva casa commentati dagli architetti del CNAPPC.

Il nuovo DPR “380”, modificato dalla legge “Salva Casa”, interviene anche in ambiti della normativa urbanistica, sostituendo parzialmente normative preesistenti senza abrogarle. Questo potrebbe creare incertezze applicative per i professionisti e gli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione, introducendo il rischio di “derogabilità permanente” e complicando la gestione del territorio. È necessaria una nuova disciplina urbanistica e un nuovo Codice delle Costruzioni aggiornato e organico, in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica, inclusione sociale e qualità ambientale.

Art. 2 bis

Permette interventi di recupero dei sottotetti, rispettando limiti specifici, anche se non si rispettano le distanze minime tra edifici e confini, evitando ulteriore consumo di suolo.

Art. 6

Sottolinea la necessità di un nuovo testo normativo che definisca con chiarezza le categorie di intervento sul patrimonio esistente, semplificando descrizioni e procedure per ogni intervento.

Art. 9 bis

Chiarisce e semplifica la definizione di stato legittimo, considerando legittimi gli immobili con l’ultimo titolo abilitativo rilasciato, riducendo tempi e ricerche burocratiche.

Art. 23

Facilita i cambi di destinazione d’uso, anche con opere, per adattare gli edifici alle nuove esigenze sociali, produttive e culturali, adeguando le norme agli specifici tessuti urbani.

Art. 24

Riduce le altezze minime e le superfici degli alloggi per garantirne l’agibilità, vincolando tali modifiche al miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.

Art. 34 bis

Introduce tolleranze geometriche graduate per le unità immobiliari, senza adeguare i requisiti igienico-sanitari esistenti, creando una tolleranza del 2% indipendentemente dalle superfici utili.

Art. 34 ter

Regolarizza interventi realizzati come varianti in corso d’opera per edifici anteriori alla Legge Bucalossi, affidando al tecnico la responsabilità di attestare la data degli interventi.

Art. 36 bis

Permette l’accertamento di conformità per parziali difformità e variazioni essenziali, eliminando il concetto di doppia conformità, ma lasciando al tecnico la responsabilità di determinare la data degli interventi in assenza di documentazione certa.

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