Emendamenti edilizia rischiano di compromettere la trasparenza negli affidamenti di incarichi professionali
Gli architetti italiani: emendamenti edilizia rischiano di compromettere la trasparenza negli affidamenti di incarichi professionali e di mettere in ginocchio il settore
“Siamo perplessi e preoccupati per gli effetti di una serie di emendamenti introdotti in Commissione al Senato nella legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”; emendamenti che modificano, in seno a provvedimenti omnibus privi di una visione organica, leggi di riferimento in ambiti specifici e fondamentali nei processi di trasformazione del territorio, come il Codice dei contratti ed il testo unico dell’edilizia, rischiando di compromettere la trasparenza negli affidamenti di incarichi professionali e di mettere in ginocchio il settore delle costruzioni”. Così Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
“Entrando nel merito – continua Cappochin – l’emendamento 5.27 è del tutto incomprensibile in quanto vieta alle stazioni appaltanti di ricorrere al cosiddetto Decreto parametri, ma solo per affidamenti diretti di cui all’art.31 comma 8 del Codice. Forse sfugge a chi ha proposto l’emendamento che, in ogni caso, per procedere all’affidamento diretto, le stazioni appaltanti devono prima calcolare l’importo a base di gara con il Decreto parametri, come prescrive l’art.24 comma 8 (che non è stato abrogato), e solo dopo possono essere attivate le procedure di affidamento diretto, per le quali il Codice prevede peraltro l’applicazione del criterio di selezione del prezzo più basso. Non si intuiscono, quindi, le finalità di un emendamento inutile, contraddittorio e pericoloso che produrrà solo confusione, errori e contenziosi, finendo per appesantire anziché semplificare gli affidamenti”.
“Altri emendamenti incomprensibili sono il 5.0.22 e il 7.0.5 che, perseguendo un’illusoria semplificazione nell’ambito del testo unico per l’edilizia, finiscono per complicare notevolmente le procedure per il deposito di progetti strutturali all’Ufficio della Regione (Genio Civile), per tramite dello sportello unico. Infatti, mentre il testo vigente prescrive l’autorizzazione preventiva solo per gli interventi strutturali nelle zone ad alta sismicità, per effetto dell’emendamento l’autorizzazione preventiva sarebbe necessaria anche per le nuove costruzioni ricadenti in zona a bassa sismicità, se ritenute “rilevanti dal punto di vista della pubblica incolumità”. Con il risultato di avere appesantito le procedure attualmente adottate dagli addetti ai lavori, attribuendo notevoli responsabilità al professionista incaricato che, in relazione all’intervento progettato, dovrà assumere la decisione di procedere al semplice deposito o, al contrario, richiedere l’autorizzazione preventiva”.