venerdì, Novembre 15, 2024
0 Carrello
Ambiente

Gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: cambia tutto!

Dal 15 agosto entra in vigore l’open scope raee: cambiano le regole per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Gestione dei rifiuti: smaltimento RAEE cambia tutto!
2.39KVisite

La normativa in materia, ovvero il decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, recepisce la Direttiva Europea 2012/19/UE e obbliga tutti i produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) a farsi carico del fine vita delle stesse, secondo il principio della responsabilità estesa del produttore. Dal prossimo 15 agosto l’ambito di applicazione del decreto diventa “aperto”, il cosiddetto Open Scope: in pratica tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientreranno negli obblighi del Decreto RAEE, salvo alcune specifiche esclusioni (mentre prima esisteva un elenco con categorie specifiche di prodotti che rientravano nell’ambito di applicazione “chiuso”).

Ne consegue che i produttori di AEE devono innanzitutto:

  • istituire un sistema individuale o aderire a un sistema collettivo per finanziare il sistema di raccolta e smaltimento delle proprie AEE;

  • iscriversi al Registro dei Produttori di AEE e/o aggiornare i prodotti di iscrizione;effettuare le dichiarazioni annuali di immesso sul mercato al Registro.

In un’ottica di Open Scope il produttore di AEE deve fornire agli utilizzatori finali adeguate informazioni riguardanti:

  • l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare la raccolta differenziata;

  • i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE all’atto dell’acquisto di una nuova AEE o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni;

  • gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a una scorretta gestione delle stesse;

  • il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

Il produttore di AEE deve fornire specifiche informazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato anche agli impianti di trattamento e ai centri di preparazione allo scopo di agevolare la manutenzione, l’ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE. Vanno indicati in particolare le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell’AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. Tali informazioni possono essere messe a disposizione in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici.

Il produttore ha infine l’obbligo di apporre su ogni AEE:

  • il simbolo raffigurante il cassonetto barrato (conformemente a quanto riportato all’Allegato IX del D.lgs. n. 49/2014) che ha lo scopo di assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata;

  • il marchio di identificazione, non definito nella forma grafica, ma con un contenuto informativo minimo costituito da almeno uno dei seguenti elementi: nome del produttore (denominazione o ragione sociale) oppure logo del produttore, solo se è un marchio registrato, o numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Alcune apparecchiature sono tuttavia escluse dall’Open Scope. Le esclusioni potenzialmente applicabili ai prodotti di interesse Assoclima (apparecchiature per la climatizzazione e la ventilazione) sono le seguenti:

  • installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni (rif. art. 3, comma 2, lettera c del D.lgs. 49/2014);

  • apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura (rif. art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 49/2014).

Le apparecchiature soggette alle prescrizioni RAEE, compresi gli apparecchi e i sistemi per la ventilazione e la climatizzazione, vanno distinte tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali, così come definiti dalla Direttiva europea e dal decreto nazionale:

“RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Smaltimento RAEE domestici

I cittadini possono conferire gratuitamente i propri RAEE utilizzando i servizi messi a disposizione dai comuni o dalle aziende di servizio ambientale (Centri di raccolta, stazioni mobili, ritiro a domicilio) o conferire gratuitamente i RAEE al punto vendita, usufruendo del servizio 1 contro 0 per le AEE di piccole dimensioni (lato lungo max 25 cm), oppure al momento dell’acquisto di un prodotto equivalente (1 contro 1).

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi