Lazio, varata la legge per la rigenerazione urbana
Introdotte premialità in cubatura e superficie e norme per il recupero edilizio. Ai Comuni assegnato un ruolo chiave nella programmazione degli interventi urbanistici
Scaduto il primo giugno il piano casa, il Lazio si è dotato di disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. Ad approvarle, con 28 voti a favore e 18 contrari, il Consiglio regionale del Lazio a partire da un’iniziativa presentata dall’assessore Michele Civita. L’esame in Aula si è concluso dopo una serie di sedute, iniziate lo scorso 12 giugno.
Quella approvata è una normativa prevista dalla legge di stabilità regionale 2017 del dicembre scorso e che da marzo in poi è stata in gestazione nella sesta commissione consiliare. “Questa legge – ha ricordato Civita all’avvio dell’iter – ha l’obiettivo di superare le norme transitorie e derogatorie contenute nel piano casa con nuove disposizioni legislative ordinarie”.
Il primo tra gli strumenti di intervento delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” approvate dal Consiglio regionale del Lazio è rappresentato dai “programmi di rigenerazione urbana”, che possono essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriva fino al 35 per cento della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota almeno del 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Ambiti territoriali “urbani” di riqualificazione e recupero edilizio potranno essere individuati dai Comuni per consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione, con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva al massimo del 30 per cento. Anche in questo caso sono possibili cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come nei programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5 per cento se si farà ricorso a concorsi di progettazione. Le disposizioni sugli “ambiti” di riqualificazione e recupero edilizio non si applicano agli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.
Ci sono poi gli “interventi diretti”. Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10 per cento della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. Cinema e centri culturali polifunzionali potranno godere di premialità fino al 20 per cento. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino al 30 per cento per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.
Un articolo a parte disciplina gli interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico: negli strumenti urbanistici generali vigenti potranno essere previsti, in questi casi, ampliamenti del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati. Anche con un corpo edilizio separato, se possibile o se non si compromette “l’armonia estetica del fabbricato”. Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di sisma sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere. Misure per prevenzione e riduzione del rischio saranno affidate a un regolamento di Giunta.