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Attualità

Le centrali di committenza nel D.L.GS 50 2016

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prende in considerazione le centrali di committenza in particolare agli articoli 37, 38 e articolo 41.

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici prende in considerazione le centrali di committenza in particolare agli articoli 37, 38 e articolo 41.

Nello specifico l’articolo 37, comma 1, fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Il successivo articolo 38 prevede poi l’istituzione presso l’Anac di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, e in cui è iscritta di diritto Consip.

Infine, l’articolo 41, comma 1, prevede che con apposito DPCM siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di affidamento utilizzabili da CONSIP e dalle altre centrali di committenza e soggetti aggregatori.

Nell’ambito di tali misure il successivo comma 2 individua, tra le altre, quelle indirizzate al monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori.

 

È proprio quest’ultima previsione quella che potrebbe assumere rilievo in relazione alla tematica oggetto della pronuncia in commento. Occorrerà infatti attendere l’emanazione del richiamato DPCM per verificare se e in che termini in esso saranno contenute previsioni volte ad assicurare forme di coordinamento tra i vari soggetti operanti, a livello nazionale e regionale, ai fini della centralizzazione degli acquisti.

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