Le pubbliche amministrazioni non “possono” richiedere il Durc agli architetti
L'Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro ha invitato le pubbliche amministrazioni italiane a pagare i crediti degli architetti senza alcuna pretesa di esibizione del Durc
La cosiddetta “regolarità contributiva” degli architetti senza dipendenti iscritti ad Inarcassa non va confusa con il regime di tutela dei diritti dei lavoratori. Essendo quindi impossibile una interpretazione analogica esclusa dalla normativa in vigore, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alcun Durc ai liberi professionisti iscritti ad Inarcassa
A dichiararlo, con un pubblico invito alla pubbliche amministrazioni italiane, è stato il Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro
Consiglio che cosi facendo ha voluto dare un parere ed un importante input di discussione sull’annoso problema del Durc richiesto dalle pubbliche amministrazioni agli architetti italiani per attivare i pagamenti dei corrispettivi maturati dagli stessi a fronte delle prestazioni professionali effettuate.
“Alla luce dei nostri approfondimenti e di un’analisi di tutta la materia in merito, riteniamo” a+ha affermato il Consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro “ che la pretesa degli Enti Locali, Province, Regioni, Stazioni Appaltanti e degli Enti pubblici di varia natura è ingiusta, errata e non trova alcuna giustificazione giuridica nel dettato normativo, dal quale, in modo così esplicito e senza necessità di ulteriori chiarimenti parla di adempimenti INPS e INAIL e della Cassa Edile per i lavori, senza includere le Casse di Previdenza Private dei Liberi Professionisti”
Il principio del controllo del Durc, ha affermato l’ordine catanzarese degli architetti “discende dalla necessità di tutelare i lavoratori e non i liberi professionisti, cosi come stabilito dall’articolo 5 del Codice, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, rubricati rispettivamente Tutela dei lavoratori e pagamento dei dipendenti dell’appaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi, parere n. 3262/2007 nell’adunanza del 17 settembre 2007, pag.3, e parere 313/2010, nell’adunanza del 24 febbraio 2010, pag. 11; Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, Relazione di accompagnamento al Regolamento, pag. 26) per cui risulta errata l’interpretazione che configura una suggestiva analogia tra libere professioni e lavoratori dipendenti”
Per questo, l’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro ha inteso invitare le Pubbliche Amministrazioni “a procedere senza indugio con il pagamento dei crediti vantati dagli architetti senza alcuna pretesa di esibizione del D.U.R.C. ed a recedere da interpretazioni personali non supportate dal quadro giuridico vigente, in difetto segnaleremo alle Autorità competenti detti comportamenti come vessatori e lesivi della dignità dei professionisti”.