Linee guida crediti architetti: come ottenere i CFP secondo il nuovo regolamento
Linee guida crediti architetti per la formazione professionale degli architetti. Modalità e tempistiche per svolgere correttamente la formazione professionale.
Conoscere a fondo tutto ciò che riguarda le Linee guida crediti architetti è quasi un impegno a tempo pieno. La materia infatti, subisce in continuazione aggiustamenti e correzione di traiettoria. É comunque possibile individuare dei punti fermi che regolano e normano le Linee guida crediti architetti.
Indice:
- Linee guida crediti architetti per la formazione professionale degli architetti. Modalità e tempistiche per svolgere correttamente la formazione professionale.
- Regolamento per le Linee guida per la formazione degli architetti
- Crediti formativi architetti: quanti cfp sono necessari per non incorrere in sanzioni?
- Linee guida crediti architetti: come devono comportarsi i neo iscritti e i professionisti che si re-iscrivono all’ordine?
- Come acquisire i Crediti Formativi Architetti?
- Chi è esentato dal conseguimento del Crediti Formativi per Architetti?
- Cosa rischio se non assolvo l’obbligo formativo?
- Sei rimasto indietro con la formazione professionale continua e devi recuperare i Crediti Formativi Professionali necessari a non incorrere in un procedimento disciplinare?
Linee guida crediti architetti per la formazione professionale degli architetti. Modalità e tempistiche per svolgere correttamente la formazione professionale.
Le linee guida crediti architetti, come oggi le intendiamo, trovano fondamento nel ultimo regolamento per le Linee guida per la formazione degli architetti in vigore dal 1 gennaio 2020. A partire dal 2020 è questo il testo da considerare per comprendere in che modo è disciplinato l’obbligo di svolgere attività formative e in che modo è possibile acquisire i crediti formativi professionali necessari a essere in regola con tale obbligo.
Regolamento per le Linee guida per la formazione degli architetti
Il testo con le linee guida crediti architetti è stato elaborato e pubblicato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e al suo interno sono state inserite alcune importanti novità.
Tutto il Regolamento si fonda sul presupposto di “salvaguardare l’interesse della collettività e dei committenti, e al contempo di tutelare la qualità dell’esercizio professionale perfezionando la competenza tecnico-scientifica di tutti gli architetti iscritti, che siano essi liberi professionisti o dipendenti pubblici”.
Crediti formativi architetti: quanti cfp sono necessari per non incorrere in sanzioni?
La linee guida sui crediti degli architetti indicano con 60 (12 in materia relativa alla deontologia e discipline ordinistiche) il numero dei CFP che devono essere conseguiti nel corso di un triennio formativo (il triennio attuale è iniziato il 1 gennaio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022)
in materie attinenti all’attività professionale degli iscritti all’albo del CNAPPC (architettura, gestione della professione, deontologia e discipline ordinistiche, paesaggio; conservazione, pianificazione). I crediti accumulati in eccesso inoltre, fino ad un numero massimo di 20 CFP, possono essere trasferiti da un triennio all’altro
Annualmente non è previsto nessuno numero minimo di cfp da acquisire, ma il CNAPPC consiglia vivamente di regolarsi e organizzare la propria formazione professionale cercando di acquisire almeno 10 crediti formativi di cui 4 in materia legate alla deontologia professionale.
Linee guida crediti architetti: come devono comportarsi i neo iscritti e i professionisti che si re-iscrivono all’ordine?
Neoscritti e re-iscritti devono entrambi sottostare all’obbligo di acquisire i crediti formativi professionali, ma in maniera diversa.
Per i neoiscritti l’obbligo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione ricordando però che in caso di non allineamento con l’itinere del triennio formativo i crediti da acquisire sono calcolati (su ogni anno) su un numero di 20 cfp di cui 4 da discipline ordinistiche e deontologia.
I professionisti che si iscrivono nuovamente ad un ordine territoriale di competenza dopo un periodo di cancellazione devono invece conseguire, se reiscritti dal 1 gennaio al 30 giugno, 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche; se reiscritti dal 1 luglio al 31 dicembre invece, i cfp da conseguire sono 10 di cui 2 in materie deontologiche. L’obbligo formativo in ogni caso decorre dall’anno della nuova iscrizione.
Come acquisire i Crediti Formativi Architetti?
Le modalità per l’acquisizione dei CFP non sono mutate con la pubblicazione del nuovo regolamento. I crediti quindi possono essere recuperati attraverso la frequenza di corsi di formazione in aula; corsi di formazione per architetti svolti in modalità FAD sincrona e asincrona; attraverso la partecipazione a master universitari, a dottorati di ricerca, con il conseguimento di seconde lauree, e con la partecipazione a convegni e conferenze. I CFP possono inoltre essere conseguiti anche attraverso la frequenza o la partecipazione attiva a quelle che lo stesso CNAPPC indica come “altre attività”.
Chi è esentato dal conseguimento del Crediti Formativi per Architetti?
Il Regolamento CNAPPC in vigore dal primo gennaio 2020 prevede delle esplicite cause di esonero.
Sono esentati (parzialmente) dall’obbligo formativo gli architetti che si trovano in stato di maternità, paternità e adozione e che infatti devono acquisire un numero massimo di CFP pari a 20 di cui 4 in attività deontologiche.
Sono esentati totalmente invece i professionisti soggetti a malattia grave o infortunio che siano causa di un interruzione dell’attività professionale di almeno sei mesi; gli architetti impegnati a tempo pieno in attività di docenze universitarie; gli architetti per i quali risulti essere precluso l’esercizio della libera professione; tutti gli architetti iscritti all’ordine ma che concretamente non esercitino la professione da almeno 3 anni ininterrotti.
Cosa rischio se non assolvo l’obbligo formativo?
Tutti gli architetti che, pur essendo iscritti all’albo e non trovandosi in una delle cause di esenzione, non acquisiscano i CFP obbligatori incorreranno nelle sanzioni della: Censura (dichiarazione formale in cui viene notificata la mancanza di crediti formativi applicabile per una mancanza pari o inferiore a 12 CFP), Sospensione (sanzione che viene decisa per una mancanza superiore a 12 CFP e comporta una cessazione dell’esercizio di tanti giorni quanti sono i crediti mancanti).