Lottizzazione abusiva. Sequestro evitabile per il nuovo possessore del terreno coinvolto?
Da anni, i tribunali italiani affrontano il fenomeno delle lottizzazioni illecite e, soprattutto, il sequestro dei terreni o delle strutture costruite su di essi.
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 2217, sentenza del 2 marzo 2023) ha esaminato il caso di un proprietario che sosteneva di essere in buona fede, ma che aveva perso la proprietà del terreno a seguito di un provvedimento amministrativo legato a una lottizzazione abusiva.
Da anni, i tribunali italiani affrontano il fenomeno delle lottizzazioni abusive e, soprattutto, il sequestro dei terreni o delle strutture costruite su di essi.
Il Comune, dopo aver rilevato una lottizzazione abusiva, aveva interrotto i lavori e, trascorsi 90 giorni senza revocare il provvedimento, era divenuto proprietario dei terreni e delle costruzioni.
Questa situazione (perdita di proprietà) è simile a quella che si verifica in caso di confisca (provvedimento emesso dal giudice penale): nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la giurisdizione era del giudice amministrativo, in quanto il provvedimento era stato emesso dal Comune (secondo il Testo Unico dell’Edilizia). Più frequentemente, è il giudice penale a sequestrare i terreni, giudicando sul reato di lottizzazione illecita (art 44 lettera C del DPR 327/2001), anche se spesso non emette una sentenza di condanna (ma dichiara la prescrizione del reato).
Le questioni affrontate dalla sentenza in esame riguardano però gli stessi temi del giudice penale e riguardano la definizione di lottizzazione illecita (materiale o cartolare), il concetto di colpevolezza del proprietario (o del terzo in buona fede che acquista dal proprietario), la necessità o meno di un accertamento della colpa per la perdita della proprietà.
Il caso specifico.
In questo caso concreto, il Consiglio di Stato ha preso in considerazione sia le condanne penali sia un documento comunale completo, che hanno dimostrato che il ricorrente difettava della “buona fede”, intesa come assenza di colpa.
Il ricorrente ha fatto riferimento anche alla violazione delle norme europee a tutela del diritto di proprietà, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha tradotto i principi europei stabiliti dalla Grande Camera della Corte EDU.
Secondo questa interpretazione, il provvedimento ablatorio sarebbe legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali.
ùIl Consiglio di Stato ha ritenuto conforme al principio di protezione della proprietà (art. 1 del Prot. n. 1 CEDU) la confisca di tutta l’area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove l’operazione edilizia abbia determinato un completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni.
La sentenza è un esempio di come i principi europei vengano declinati “all’italiana”, adattando i concetti per sopperire alle carenze del sistema giuridico italiano, quali la prescrizione e la complessità delle questioni, allo scopo di mantenere il “governo del territorio”. In questo modo, il Consiglio di Stato ha cercato di bilanciare sia la tutela del diritto di proprietà sia la necessità di regolare e controllare l’uso del territorio, rispettando al contempo gli standard europei in materia di diritti fondamentali.
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