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Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilita’ relativo all’anno 2011.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 25 ottobre 2012 Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilita’ relativo all’anno 2011. (12A11616)
(GU n.254 del 30-10-2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto l’art. 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, come modificato, da ultimo, dall’art. 4,
comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede, a
carico degli enti che non rispettano il patto di stabilita’, una
riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio
in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l’obiettivo programmatico predeterminato, e che gli enti locali della
Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla
riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura;
Considerato altresi’ che il predetto art. 7 comma 2, lettera a) del
decreto legislativo n. 149 del 2011 prescrive che, in caso di
incapienza dei predetti fondi, gli enti sono tenuti a versare
all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Tenuto conto che il testo dello stesso art. 7 comma 2, lettera a)
prevedeva – prima della modifica introdotta dall’art. 4, comma 12-bis
del decreto-legge n. 16 del 2012, – l’applicazione di un importo a
titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell’ultimo consuntivo;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, con il quale sono state
applicate le predette sanzioni agli enti locali inadempienti al patto
di stabilita’ relativo all’anno 2011, con i relativi allegati A e B;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2012, con il quale si e’
aggiornato l’allegato B di cui al predetto decreto ministeriale 26
luglio 2012;
Visto l’art. 11, comma 1, lettera a) capoverso numero 5) del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con il quale si prevede che ai
comuni ricedenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto
di stabilita’ interno 2011, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e seguenti
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
Considerate le nuove risultanze, alla data odierna, delle
assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, nonche’
dei trasferimenti erariali attribuiti agli enti locali che consentono
di applicare le sanzioni sulle risorse attribuite dal Ministero
dell’interno, aggiornate rispetto a quelle risultanti alla data del
23 luglio 2012 e prese in considerazione con il decreto ministeriale
26 luglio 2012 ai fini di operare la riduzione di risorse;
Ravvisata pertanto l’esigenza, sia di disapplicare la sanzione agli
enti che rientrano nella richiamata previsione di cui l’art. 11,
comma 1, lettera a) capoverso numero 5) del decreto-legge n. 174 del
2012, sia di procedere ad una rideterminazione del quantum della
sanzione che e’ possibile recuperare sulle risorse attribuite da
questo Ministero e quanto andra’ versato entro il 31 dicembre 2012,
tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2;

Decreta:

Art. 1

Disapplicazione della sanzione

Per i motivi di cui in premessa, e’ disposta la disapplicazione
della sanzione irrogata con decreto ministeriale del 26 luglio 2012,
per i comuni di Gualtieri e Pieve di Cento ricadenti nei territori
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,
inadempienti al patto di stabilita’ 2011.