COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2013
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2013 Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Documento n. 15). (13A00127) (GU Serie Generale n.4 del 5-1-2013)
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
premesso:
che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012,
n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica
24 febbraio e di lunedi’ 25 febbraio 2013;
rilevato
che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27
dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso,
ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie, a norma dell’articolo 10, commi 1 e
2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato,
per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedi’ 25 febbraio
2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni
Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente della Regione Lazio,
con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il
precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10
e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i
giorni di domenica 24 febbraio e lunedi’ 25 febbraio 2013, in
contemporaneita’ con lo svolgimento delle elezioni politiche;
visti
a) quanto alla potesta’ di rivolgere indirizzi generali alla RAI e
di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche’ alla tutela
delle pari opportunita’ tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione,
approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’articolo
1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della
vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI,
gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il
30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;
c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potesta’ della Commissione, la legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; nonche’, per
l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19
della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;
e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e
integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni
e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale
vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonche’ la legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459,
relative alla rappresentanza e all’esercizio del voto dei cittadini
italiani residenti all’estero;
f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: “Nuove norme per
l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”;
g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:
“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni”;
h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio,
recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della
regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita’ e
incompatibilita’ dei componenti della Giunta e del Consiglio
regionale”;
l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante
“Statuto d’autonomia della Lombardia”, entrata in vigore il 1°
settembre 2008;
m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione
Lombardia concernente “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione”, pubblicata sul supplemento al BURL n.
44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1° novembre 2012;
n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio
Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche’ l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalita’ della
presentazione delle candidature e dell’espressione del voto, si
riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con
l’approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o
integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione
politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla
presentazione delle candidature;
consultata l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa’
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialita’,
dell’indipendenza, dell’obiettivita’ e della completezza del sistema
radiotelevisivo nonche’ ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si
riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25
febbraio 2013, nonche’ a quelle per le elezioni del Presidente della
Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise,
indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne
l’ambito nazionale, dall’indizione dei comizi elettorali fino al
giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per
quanto riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle
consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2,
a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle
elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali
consultazioni. La Commissione puo’ tuttavia individuare, con le
modalita’ di cui all’articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali
l’efficacia di talune disposizioni puo’ cessare anticipatamente.
2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.