Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalita’ di operativita’ delle garanzie stesse.
Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 novembre 2012
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalita’ di operativita’ delle garanzie stesse.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante “Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.”;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”;
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, il quale prevede che “Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e’ stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche’ di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”;
Visto l’art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, concernente “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale”;
Visto l’art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente “Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali”;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”;
Visto in particolare l’art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante “Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.”;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche’ ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”;
Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:
“In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche’ sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia’ operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.” (comma 5);
“I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche’ dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.” (comma 6);
“Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche’ per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita’ di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita’ di operativita’ delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” (comma 7);
“I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche’ i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.” (comma 8);
“Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell’art. 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
nonche’
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entita’ effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita’ di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l’importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche’ della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.” (comma 9);
“Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche’ le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e’ utilizzabile ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo’ essere ceduto secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e’ restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.” (comma 10);
“Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e’ approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi’ ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche’ sono stabiliti i tempi e le modalita’ della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita’ e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche’ quelli di attuazione del comma 8.” (comma 11);
“Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.” (comma 12);
“Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l’anno 2013 e in 70 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente.” (comma 13);
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;
Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2012, reg. n. 9, foglio n. 394, recante la concessione delle garanzie dello Stato di cui all’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonche’ i criteri e le modalita’ di operativita’ delle garanzie stesse;
Considerato che, ai fini della tempestiva operativita’ dell’intervento, occorre estendere la copertura della garanzia dello Stato di cui al citato art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui al medesimo art. 11, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, eventualmente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto pertanto di provvedere all’annullamento e alla sostituzione del citato decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e’ incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e’ concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita’ a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.
5. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e’ surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 2
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita’ di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 dello stesso decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ovvero all’art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e’ incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e’ concessa ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l’adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita’ a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. A seguito dell’intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e’ surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
Art. 3
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l’adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all’art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l’inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell’art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita’ e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita’ di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta’ dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 82113 del 18 ottobre 2012 di cui al preambolo.
Il presente decreto sara’ inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 novembre 2012
Il Ministro: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 285