giovedì, Novembre 14, 2024
0 Carrello

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute.

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (12G0212)

(GU n. 263 del 10-11-2012 – Suppl. Ordinario n. 201)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 8 novembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5440): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro della salute (Balduzzi) il 13 settembre 2012. Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente il 13 settembre 2012 con il parere delle Commissioni Legislazione, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 19, 20, 25, 27 settembre; 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 17 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 15, 16 e 17 ottobre 2012 ed approvato il 18 ottobre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3534): Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene), in sede referente, il 22 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª e per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 23 ottobre 2012. Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 23, 24 e 25 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 23 e 30 ottobre 2012 ed approvato il 31 ottobre 2012.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158

L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «Art. 1. (Riordino dell’assistenza territoriale e mobilita’ del personale delle aziende sanitarie). – 1. Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacita’ di presa in carico dei cittadini, secondo modalita’ operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’ assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professionalita’ convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalita’ ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unita’ complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonche’ nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. 2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita’ complesse di cure primarie erogano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. 3. Il personale convenzionato e’ costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e’ istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. 4. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) e’ premessa la seguente: “0a) prevedere che le attivita’ e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;”; b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: “b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche’ un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’ assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarita’ delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita’ con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; b-sexies) prevedere le modalita’ attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita’ delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita’ del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali, all’accessibilita’ ed alla continuita’ delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;”; c) la lettera e) e’ abrogata; d) la lettera f) e’ abrogata; e) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente: “f-bis) prevedere la possibilita’ per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attivita’ assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita’ e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale”; f) la lettera h) e’ sostituita dalle seguenti: “h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato o del diploma e’ comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell’attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d’interesse;”; g) alla lettera i), le parole: “di tali medici” sono sostituite dalle seguenti: “dei medici convenzionati”; h) dopo la lettera m-bis) e’ inserita la seguente: “m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche”. 5. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita’, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l’attivita’ remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell’azienda sanitaria e della medicina convenzionata. 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi. 7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6. 8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilita’ del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita’ di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma».

All’articolo 2, al comma 1: alla lettera b), le parole: «di seguito IRCCS di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico,», le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012», dopo le parole: «ricognizione straordinaria degli spazi disponibili» sono inserite le seguenti: «e che si renderanno disponibili in conseguenza dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,», le parole: «presso la strutture» sono sostituite dalle seguenti: «presso le strutture», la parola: «vincolante» e’ soppressa, le parole da: «Lo schema tipo» fino a: «12.000 euro annui» sono soppresse, le parole: «le autorizzazioni di cui comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni di cui al comma 3» e dopo la parola: «garantiscono» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso proprie linee guida,»; dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: «b-bis) al comma 4, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro”»; alla lettera c), capoverso a-bis), la parola: «telematico» e’ sostituita dalle seguenti: «in voce o in dati», le parole: «prevede l’espletamento, in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «prevede, con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l’espletamento», dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilita’ delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema» e la parola: «implementazione» e’ sostituita dalla seguente: «attivazione».

Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie). – 1. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 e’ inserito il seguente: “17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l’aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell’insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all’eventuale aggiornamento delle predette tariffe”. 2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 3: il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo»; al comma 2: all’alinea, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro il 30 giugno 2013,» e dopo le parole: «imprese assicuratrici (ANIA),» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche’»; alla lettera a), dopo le parole: «dei professionisti che ne facciano espressa richiesta» sono inserite le seguenti: «, in misura definita in sede di contrattazione collettiva,» e dopo la parola: «sentite» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche’»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «accertata con sentenza definitiva»; al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento»; al comma 6, la parola: «derivano» e’ sostituita dalle seguenti: «devono derivare».

Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari). – 1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attivita’, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico».

L’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. (Dirigenza sanitaria e governo clinico). – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Sono organi dell’azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”; a) all’articolo 3-bis, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita’ e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita’ delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche’ di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicita’ e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”; b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Al fine di assicurare una omogeneita’ nella valutazione dell’attivita’ dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita’, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”; b-bis) all’articolo 7-quater: 1) al comma 1, secondo periodo, la parola: “dirigenti” e’ sostituita dalle seguenti: “direttori di struttura complessa del dipartimento”; 2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Le strutture organizzative dell’area di sanita’ pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilita’, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonche’ della gestione delle risorse economiche attribuite”; 3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza”; c) all’articolo 15, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita’ definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche’ a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attivita’ professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita’ definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita’ e la qualita’ delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; d) all’articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: “e secondo” fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo e’ soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: “7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda e’ tenuta a dare adeguata pubblicita’, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parita’ di voti e’ eletto il componente piu’ anziano. In caso di parita’ nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente; b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attivita’ svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria interessata puo’ preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e’ stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; c) la nomina dei responsabili di unita’ operativa complessa a direzione universitaria e’ effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. Sono altresi’ pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati. 7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa e’ soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e’ attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, e’ attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita’ di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche’ il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies”; e) all’articolo 15-ter, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta’ di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu’ breve”; e-bis) all’articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: “entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza,” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”; e-ter) all’articolo 15-septies, comma 2, le parole da: “non superiore” fino a: “dirigenza professionale, tecnica e amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche’ al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”; f) l’articolo 17 e’ sostituito dal seguente: “Art. 17. (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche’ le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita’ cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita’, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attivita’ libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attivita’ di ricerca e didattica nell’ambito di quanto definito dall’universita’; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonche’ dei requisiti di appropriatezza e di qualita’ delle prestazioni. Partecipa altresi’ alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e’ consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita’ cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita’ o rimborso spese”. 2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche’ dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi’ agli incarichi gia’ conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza. 3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attivita’ assistenziali e della loro qualita’ finalizzato a verificare la qualita’ delle prestazioni delle singole unita’ assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento. 5. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e’ inserito il seguente: “4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessita’ di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l’articolo 5, comma 4-bis”».

Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa). – 1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco puo’ essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessita’ di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione e’ disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport».

All’articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti» e dopo le parole: «decreto del Ministro della sanita’ 18 maggio 2001, n. 279,» sono inserite le seguenti: «e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell’articolo 8 del medesimo decreto,»; dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all’aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita’ 27 agosto 1999, n. 332».

All’articolo 6: al comma 1, la parola: «anche» e’ soppressa ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori di ristrutturazione nonche’ di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonche’ interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche»; al comma 2: all’alinea, secondo periodo, dopo le parole: «relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie» e’ inserita la seguente: «pubbliche»; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l’adozione del modello citato ha efficacia esimente dalla responsabilita’ delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni»; dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private»; al comma 3: all’alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»; al capoverso, primo periodo, le parole: «e province autonome» e le parole: «o provincia autonoma», ovunque ricorrono, sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve consentire la realizzabilita’ di progetti terapeutico-riabilitativi individuali».

Nel capo I, dopo l’articolo 6 e’ aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. (Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni). – 1. In parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l’importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell’esercizio 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita’ extra-sanitarie. 2. All’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “azioni esecutive” sono inserite le seguenti: “, anche ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,” e le parole: “dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2013”; b) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche’ effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l’espletamento delle finalita’ indicate nel primo periodo.”».

All’articolo 7: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Dopo l’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e’ inserito il seguente: “Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). – 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identita’, tranne che nei casi in cui la maggiore eta’ dell’acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’ commesso piu’ di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi”. 3-ter. All’articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso piu’ di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi”. 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita’ di offerta di giochi con vincita in denaro, e’ vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita’»; al comma 4:
all’alinea: al primo periodo, le parole: «rivolte prevalentemente ai giovani» sono sostituite dalle seguenti: «rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse»; dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «E’ altresi’ vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita’ sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori»; alla lettera c), le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»; dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. La pubblicita’ dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita’ di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e’ indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e’ obbligato a ripetere la stessa pubblicita’ secondo modalita’, mezzi utilizzati e quantita’ di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche’ il fatto che la pubblicita’ e’ ripetuta per violazione della normativa di riferimento»; al comma 5: al secondo periodo, le parole: «e’ tale» sono sostituite dalle seguenti: «sia tale» e le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.»; dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche’ gli istituti, nell’ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo»; al comma 8: al primo periodo, le parole: «e’ vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso»; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonche’ volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco»; al comma 9, primo periodo, la parola: «cinquemila» e’ sostituita dalla seguente: «diecimila»; al comma 10: il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche’ rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu’ efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».

All’articolo 8: al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «a carico della finanza pubblica,»; al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; al comma 8, la parola: «sottoporlo» e’ sostituita dalle seguenti: «garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto»; al comma 11, le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 20.000»; il comma 16 e’ sostituito dal seguente: «16. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento»; dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: «16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, le parole: “non possono essere colorate se non contengono anche” sono sostituite dalle seguenti: “devono contenere” e le parole: “al 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 20 per cento”; b) all’articolo 2, le parole: “colorate in violazione del divieto” sono sostituite dalle seguenti: “in violazione delle disposizioni”. 16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data. 16-quater. Ai fini dell’applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalita’ di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale formazione. 16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzione, mediante l’installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici».

All’articolo 9: al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «, il turismo e lo sport».

All’articolo 10: al comma 2, le parole: «di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «, come definito dall’articolo 1, comma 1, dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n. 197/CSR»; al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».

All’articolo 11: al comma 1, le parole da: «e quelli la cui efficacia non risulti» fino a: «stabilito al 31 dicembre 2013» sono soppresse e le parole: «dei precedenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «del precedente periodo»; i commi 3 e 4 sono soppressi; al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza».

Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente: «Art. 11-bis. (Modifica al comma 811 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale). – 1. Al comma 811 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo’ essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva”».

L’articolo 12 e’ sostituito dal seguente: «Art. 12. (Procedure concernenti i medicinali). – 1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e’ istruita dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l’azienda farmaceutica interessata puo’ presentare all’AIFA la domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. 3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell’AIFA, adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo’ essere presentata anteriormente al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 4. L’AIFA comunica all’interessato le proprie determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e’ comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione e’ fondata. Parimenti documentata e’ la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali e’ stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e’ rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, o un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita’, della classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell’azienda interessata, di un’eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento (CE) n. 1901/2006 o del regolamento (CE) n. 1394/2007, l’AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del presente comma e il suo regime di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. In ogni caso, prima dell’inizio della commercializzazione, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto a comunicare all’AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui all’articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, o di medicinale biosimilare, di cui all’articolo 10, comma 7, dello stesso decreto, e’ automaticamente collocato, senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l’azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale. E’ considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 7. Quando e’ autorizzata un’estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l’immissione in commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di cui al comma 5 e gia’ classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il medicinale non puo’ essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della rimborsabilita’ del medicinale medesimo, nonche’ della pubblicazione, da parte dell’AIFA, del nuovo prezzo ai sensi della normativa vigente. Quando e’ autorizzata un’estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l’immissione in commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e gia’ classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l’estensione delle indicazioni terapeutiche contiene, altresi’, il prezzo concordato in seguito alla nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma della rimborsabilita’ del medicinale. 8. All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, e’ abrogato il comma 6. 9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, all’Istituto superiore di sanita’ sono trasferite all’AIFA, la quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all’adozione del decreto del Ministro della salute, l’Istituto superiore di sanita’, raccordandosi con l’AIFA, svolge le competenze ad esso gia’ attribuite, secondo le modalita’ previste dalle disposizioni previgenti. Sono altresi’ trasferite all’AIFA le competenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono confermate in capo all’AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all’AIFA ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri: a) a ciascun comitato etico e’ attribuita una competenza territoriale di una o piu’ province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilita’ di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o piu’ istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell’ultimo triennio; c) la competenza di ciascun comitato puo’ riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull’uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull’impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati; d) sono assicurate l’indipendenza di ciascun comitato e l’assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA per i profili di sua competenza, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12. A decorrere dal 1º luglio 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e’ gestita esclusivamente con modalita’ telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA».

All’articolo 13: al comma 1, capoverso Art. 20, comma 1, ultimo periodo, le parole: «Tale disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del terzo periodo»; il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I primi tre periodi del comma 12 dell’articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: “Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita’ tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed e’ stabilito, nella misura del 20 per cento dell’importo dovuto per ciascuna autorizzazione all’immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull’impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita’, sulla base delle variazioni annuali dell’indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre”»; dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e’ sostituito dal seguente: “3. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attivita’ e qualora l’intervento professionale lo richieda, puo’ consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia’ utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate”».

All’articolo 14: al comma 1, ultimo periodo, le parole: «versamento in entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «versamento all’entrata del bilancio dello Stato»; al comma 3, le parole: «socio sanitario» sono sostituite dalla seguente: «socio-sanitario»; al comma 4, ultimo periodo, le parole: «viene disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati»; al comma 5, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2013» sono aggiunte le seguenti: «, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno di riferimento»; al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nonche’ in 11» sono inserite le seguenti: «euro mensili»; al comma 9: al secondo periodo, le parole: «e’ stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite»; al quarto periodo, le parole: «inferiore a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 500 euro»; dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: “, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialita’” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita’ o svolgono altre attivita’ aventi i caratteri di eccellenza di cui all’articolo 13, comma 3, lettera d)”.
9-ter. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) caratteri di eccellenza del livello dell’attivita’ di ricovero e cura di alta specialita’ direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di un’attivita’ di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu’ alta qualita’ dell’attivita’ assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale”»; al comma 10, le parole: «va precisata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere indicate», le parole: «puo’ trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi» sono sostituite dalle seguenti: «puo’ procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi cosi’ acquisiti» e le parole: «Al comma 3, le parole: “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa”.» sono soppresse; dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: «10-bis. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa”»; al comma 11, le parole: «altresi’ indicata» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito» e le parole: «l’accesso al finanziamento degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «l’erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati»; al comma 12, la parola: «sentito» e’ sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «quali-quantitativi» e’ sostituita dalle seguenti: «qualitativi e quantitativi».

All’articolo 15: al comma 1: al capoverso 90, le parole: «dell’infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture»; al capoverso 92-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuita’ delle funzioni conferite, le regioni erogano l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, attraverso gli ambulatori dei SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose»; al capoverso 92-ter, le parole: «medico legali» sono sostituite dalla seguente: «medico-legali»; al comma 3, le parole: «diviso il numero» sono sostituite dalle seguenti: «divisa per il numero»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e’ esclusa dal riordino di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo. All’allegato 1 annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e’ abrogato.
3-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 aprile 2013″».

Dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente: «Art. 15-bis. (Razionalizzazione della spesa sanitaria) – 1. All’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell’istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici”.
2. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a): 1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5º percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero il 20º percentile, ovvero il 25º percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significativita’ statistica e della eterogeneita’ dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile e’ tanto piu’ piccolo quanto maggiore risulta essere l’omogeneita’ del bene o del servizio. Il prezzo e’ rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.”; 2) al quarto periodo, dopo le parole: “di cui al presente comma, nonche'” sono inserite le seguenti: “, in sua assenza,”; b) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente: “a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e’ effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;”».

All’allegato 1: alla rubrica, le parole: «del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194» sono soppresse.