lunedì, Dicembre 23, 2024
0 Carrello

DECRETO 23 novembre 2012

Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2012
DECRETO 23 novembre 2012
Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, alla riduzione dei consumi di gas, per l’anno termico 2012/2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all’economicita’ e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita’ di salvaguardare la continuita’ e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita’ del sistema nazionale del gas;
Visto l’art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita’ puo’ adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare l’art. 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu’ fornitori;
Visto l’art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti criteri per l’individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008 che aggiorna la Procedura di emergenza del sistema del gas naturale per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;
Viste le linee applicative del piano di emergenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, da emanare in conformita’ con le disposizioni dell’art. 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;
Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nella Procedura di emergenza, allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 2008 sopra citato;
Tenuto conto che, nella riunione del 21 settembre 2012, il Comitato tecnico per l’emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas ha delineato, al fine di far fronte ad una possibile emergenza, la opportunita’ di predisporre misure per una contemporanea adozione di piu’ interventi atti a limitare i consumi di gas in situazioni eccezionali di punta invernale, al fine di garantire un adeguato margine di sicurezza in caso di emergenza;
Considerato che, tra gli interventi delineati, e’ possibile il ricorso al contenimento dei consumi nel settore industriale su base volontaria, nonche’ il ricorso a minori consumi di gas nel settore termoelettrico mediante l’attivazione su chiamata di gruppi di produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, e visti gli esiti della consultazione degli operatori interessati;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla societa’ Terna S.p.A., in qualita’ di gestore del sistema di trasmissione elettrica, in relazione all’attuale disponibilita’ di impianti di generazione alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW e del possibile risparmio di gas naturale che si otterrebbe utilizzando al massimo la produzione proveniente da detti impianti;
Considerata la necessita’ di rendere possibile l’adozione tempestiva, in caso di necessita’, dell’intervento sopra indicato, con l’obiettivo di salvaguardare la continuita’ delle forniture ai clienti vulnerabili, e conseguentemente di modificare temporaneamente, nelle situazioni di emergenza, le condizioni di organizzazione e funzionamento del mercato elettrico, in modo da consentire il dispacciamento prioritario degli impianti di generazione elettrica alimentati non a gas, ferma restando analoga priorita’ attribuita in via ordinaria agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
Considerata la necessita’ di individuare le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita’, nonche’ le procedure atte ad individuare gli specifici gruppi di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel periodo invernale nell’anno termico 2012/2013, e vista la nota in data 21 novembre 2012 con cui la soc. Terna valuta in 4470 MW la potenza di centrali alimentate a combustibili diversi dal gas naturale necessaria a ottenere una equivalente riduzione dei consumi di gas nella generazione elettrica pari ad almeno 18 milioni di metri cubi/giorno;

Decreta:

Art. 1
Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico
nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per
l’anno termico 2012/2013.
1. Il contributo complessivo di contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza, per l’anno termico 2012/2013, da realizzare mediante il ricorso a gruppi di generazione elettrica alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW, e’ stabilito in 18 milioni di metri cubi/giorno, corrispondenti ad una potenza elettrica netta di 4470 MW.
2. Considerato che la societa’ Terna, sulla base degli esiti di una ricognizione effettuata presso i gestori di impianti di produzione di energia elettrica, ha individuato una consistenza di disponibilita’ di potenza elettrica di gruppi alimentati a combustibili diversi dal gas naturale superiore a quella complessivamente stabilita al comma 1, la stessa soc. Terna, al fine di stabilire una lista di gruppi che possano essere utilizzati in caso di emergenza del sistema nazionale del gas, classificati secondo criteri di contenimento degli oneri, invita tutti i gestori dei gruppi di generazione alimentabili con combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW a fornire entro il 3 dicembre 2012 un’offerta di disponibilita’ ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di cui al comma 1.
3. Il servizio richiesto a tali gruppi e’ qualificato come unita’ essenziale per la sicurezza del sistema gas ed e’ determinato in un impegno non rinunciabile a garantire l’entrata in produzione degli stessi gruppi al livello di massima capacita’ operativa in caso di chiamata all’esercizio nell’ambito della Procedura di emergenza del sistema del gas naturale entro 48 ore dalla richiesta e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza, fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2013.
4. L’offerta di cui al comma 2 deve contenere i dati dei gruppi in grado di effettuare il servizio di cui al comma 3, in particolare i dati di potenza effettiva in caso di marcia a combustibili diversi dal gas naturale e la capacita’ di stoccaggio di combustibile diverso dal gas naturale, nonche’ l’impegno sottoscritto dal legale rappresentante della societa’ proprietaria o che gestisce tali gruppi, a mantenere scorte e sistemi di approvvigionamento di combustibili diversi dal gas utili per una produzione massima nei tempi e per le durate indicati al comma 3.
5. L’offerta di cui al comma 2 indica altresi’ il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dichiarato di tali gruppi, da corrispondere per la sola disponibilita’ dell’impianto garantita dal 1° gennaio al 31 luglio 2013, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio. Il costo fisso, come definito nell’Allegato A della delibera dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n. 111/06, include i costi diretti del personale di impianto e le risorse esterne necessarie per garantire la disponibilita’ efficiente dell’impianto, gli oneri tributari indiretti e i canoni, nonche’ il costo del riscaldamento dell’olio combustibile necessario a garantire le prestazioni di cui al comma 3, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013 e sino al 31 marzo 2013.
6. Non sono ammesse offerte presentate per gruppi gia’ indicati dalla soc. Terna come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per gruppi che dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2012 abbiano avuto un fattore di utilizzo medio, inteso come rapporto tra energia prodotta e potenza massima moltiplicata per 8760, superiore al 15%.
7. La soc. Terna, entro la data dell’11 dicembre 2012, verificati i dati tecnici dei gruppi e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall’attivazione di ciascun gruppo, determina una lista dei gruppi per i quali sono state presentate le offerte, ordinata secondo i seguenti criteri, che si applicano, in caso di parita’, in ordine di priorita’ decrescente:
a) minore corrispettivo di cui al comma 5;
b) minore costo variabile di cui al comma 5;
c) gruppi che possono essere eserciti senza limitazioni derivanti da prescrizioni stabilite in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale;
d) gruppi che possono essere eserciti in presenza di deroghe ai limiti stabiliti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, esercibili a norma dei punti 3 e 4 dell’art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
8. La soc. Terna trasmette la lista al Ministero dello sviluppo economico ed all’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas, indicando i possibili vincoli operativi di tali gruppi in funzione delle esigenze di sicurezza della rete di trasmissione nazionale e ogni altro elemento utile per valutare la effettiva capacita’ di tali gruppi di fornire il servizio offerto.
9. La lista definitiva e’ approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, ed e’ comunicata dalla soc. Terna ai titolari degli impianti, che presentano entro tre giorni dalla comunicazione una conferma dell’accettazione del servizio offerto secondo le modalita’ previste dal presente decreto, a seguito della quale la soc. Terna provvede a sottoscrivere col gestore dell’impianto un contratto relativo al servizio di cui al comma 3.
10. Le modalita’ per il dispacciamento dell’energia prodotta dai gruppi di cui al comma 9 nonche’ le modalita’ per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi gruppi per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2013 sono stabiliti dall’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas in base a quanto disposto al punto 5 dell’art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
11. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas procede altresi’ alla verifica dei costi fissi effettivi dei gruppi inclusi nella lista di cui al comma 9. Nel caso essi siano inferiori ai corrispettivi di cui al comma 5, il riconoscimento dei costi e’ limitato ai soli costi fissi accertati.

Art. 2
Penali in caso di inadempienza

1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas determina le penali contrattuali a carico dei gestori dei gruppi inclusi nella lista di cui all’art. 1, comma 9, da applicare nel caso di mancata o ritardata attivazione su richiesta in caso di emergenza, in entita’ commisurata al valore dell’equivalente volume giornaliero di gas non risparmiato, per ogni giorno per il quale e’ perdurata la situazione di emergenza del sistema del gas, fatta salva l’applicazione di sanzioni o risarcimenti derivanti da danni a terzi che siano riconducibili al comportamento omissivo.
2. Le entrate derivanti dalle penali di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei corrispettivi di cui al presente decreto.
3. Nel caso di parziale attivazione e’ applicata una penale calcolata ai sensi del comma 1, in modo proporzionale ai mancati risparmi equivalenti di gas.
4. Cause di forza maggiore che siano dimostrate indipendenti dal comportamento del titolare o del gestore degli impianti non esimono dal versamento delle penali di cui ai commi 1 e 3, potendo essere considerate opponibili solo alle sanzioni o risarcimenti di cui al comma 1.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e’ destinato alle imprese che gestiscono impianti di produzione di energia elettrica alimentabili a combustibili diversi dal gas naturale. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: Passera