DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2012 Autorizzazione al Ministero dell’interno – ex AGES al trattenimento in servizio di 19 unita’ e alla ricostituzione del rapporto di lavoro di 2 segretari comunali. (13A00048) (GU Serie Generale n.6 del 8-1-2013)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in
particolare l’art. 66 che disciplina il turn over di alcune
amministrazioni tra cui quelle elencate nell’art. 1, comma 523, della
predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l’art. 14,
comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalita’
di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n.
112 del 2008, per un numero di unita’ non superiore all’80 per cento
di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’
di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
che prevede l’obbligatorieta’, per ogni comune ed ogni provincia, di
avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto
all’apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso
decreto;
Considerato che, in forza della specificita’ dello status
giuridico, il segretario e’ titolare di un rapporto di lavoro con il
Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si
instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di
dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresi’,
l’obbligo di erogazione del trattamento economico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, ed in particolare l’art. 9, comma 31, il quale stabilisce
che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art.
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;
Visto l’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti
pensionistici;
Vista la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte
dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 – Foglio n. 313, avente ad
oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214
del 2011, c.d. “Decreto salva Italia” – art. 24 – limiti massimi per
la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto l’art. 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario il
cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni
puo’ richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e’ ricollocato nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni.
[..] la ricostituzione del rapporto di lavoro e’ subordinata alla
disponibilita’ del corrispondente posto nel numero complessivo degli
iscritti all’albo»;
Visto l’art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78 del
2010 che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’art. 102 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
stabilisce che il Ministero dell’interno succeda a titolo universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in
servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al
Ministero medesimo;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES, in data 27
luglio 2011, n. 1228, concernente, tra l’altro, la richiesta a
trattenere in servizio n. 13 segretari che hanno presentato istanza
di permanenza in servizio oltre il 65° anno d’eta’;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES, in data 9
novembre 2011, n. 54828, concernente la richiesta al trattenimento in
servizio di ulteriori 8 segretari comunali e provinciali oltre il 65°
anno di eta’;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 20
dicembre 2011, n. 60859, con la quale, alla luce delle novita’
normative intervenute in materia previdenziale, e’ stata chiesta al
Ministero dell’interno – ex AGES conferma delle richieste di
trattenimento in servizio;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES in data 21 marzo
2012, n. 14001, con la quale si confermano soltanto n. 19 delle n. 21
richieste di trattenimento in servizio avanzate con le note sopra
citate;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES in data 15 marzo
2012, n. 13008, con la quale si trasmette il decreto del 14 marzo
2012, n. 12847, del Presidente dell’Unita’ di missione, afferente la
richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze di ricostituzione del rapporto di
lavoro del dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile
1949, e collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2011;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES in data 19
luglio 2012, n. 33464, con la quale si trasmette il decreto del 19
luglio 2012, n. 33384, del Presidente dell’Unita’ di missione,
afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze di ricostituzione del
rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Basile, nato ad Atessa (Chieti)
il 23 febbraio 1970, e cancellato dall’albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali a decorrere dal 15 giugno 2012;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES, in data 2
febbraio 2012, n. 6331, nonche’ le comunicazioni sopra citate, dalle
quali emerge che: alla data del 27 gennaio 2012 il Ministero
dell’interno – ex AGES gestisce, su un totale di n. 7.788 enti
locali, n. 4.305 sedi di segreteria, tra singole e convenzionate, e
che il numero dei segretari in servizio attivo e’ di 3.507;
Considerato che con nota del 21 marzo 2012, n. 14001, il Ministero
dell’interno – ex AGES ha comunicato che alla data del 19 marzo 2012
le sedi di segreteria vacanti risultavano essere n. 901, e che i
segretari in disponibilita’ ammontavano a n. 116 unita’;
Visto l’art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all’albo non
puo’ essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto
del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell’Agenzia e funzionale all’esigenza di garantire una adeguata
opportunita’ di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 15
maggio 2012, n. 19391, con la quale, tra l’altro, e’ stato richiesto
al Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze il parere in
merito alle richieste di trattenimento in servizio ed alla
riammissione del dott. Claudio Brambilla;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze in data 18 luglio 2012, n. 17861, con la quale viene
trasmessa la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – IGOP del 4 giugno 2012, n. 49171, concernente, tra l’altro,
le valutazioni in merito ai sopra richiamati trattenimenti in
servizio;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 27
luglio 2012, n. 31601, con la quale si chiede al Ministero
dell’interno – ex AGES analitica documentazione che consenta di
verificare che ricorrono le condizioni previste dal nuovo regime
assunzionale;
Vista la nota del Ministero dell’interno – ex AGES in data 29
agosto 2012, n. 39609, con la quale, nel confermare la richiesta di
19 trattenimenti in servizio, nonche’ quella del dott. Brambilla, si
comunica, fra l’altro, che nel corso del 2011 si sono verificate n.
212 cessazioni dal servizio e n. 7 dimissioni volontarie e che,
conseguentemente, il numero delle unita’ assumibili, pari all’80 per
cento delle cessazioni, e’ pari a n. 175;
Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell’interno – ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’interno – Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e’ autorizzato
a trattenere in servizio n. 19 unita’ di segretari comunali e
provinciali.