DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2012
Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2012
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita’ di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2012);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita’ economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l’art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell’art. l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente;
Visto l’art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita’ di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016;
Visto l’art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;
Visto il comma 11 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unita’, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unita’;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto l’art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 il quale prevede che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonche’ a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visti il successivo comma 4 del citato art. 1 del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3, e’ fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l’art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita’ previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
Tenuto conto che l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visto l’art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Considerato che l’art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l’anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonche’ i trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ed in particolare l’art. 1 che proroga al 31 dicembre 2012 la possibilita’ per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui all’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Considerato che per le amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all’iter procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta’, anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni indicate nella Tabella allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato e ai trattenimenti in servizio, delle unita’ di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. Resta, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 ottobre 2012, le Amministrazioni non potranno, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012, di entrata in vigore del decreto legge 95/2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012.
3. Le Amministrazioni di cui alla Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2012
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 382