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Determinazione dell’entita’ e delle modalita’ di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 settembre 2012
Determinazione dell’entita’ e delle modalita’ di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali. (12A11410) (GU n.253 del 29-10-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visto l’art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della
giustizia dal presente decreto e’ finanziato dai contributi degli
iscritti nel Registro;
Visto, in particolare, l’art. 21, comma 8, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l’entita’ dei contributi,
commisurati al mero costo del servizio reso, nonche’ la ripartizione
degli stessi tra i due Ministeri, sono definiti annualmente con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unita’
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18
luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9,
comma 1, lettera f-bis) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti
dall’art. 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21
settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attivita’ di cui
all’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n.
39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione
dell’art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento
emanato in applicazione dell’art. 6, in materia di iscrizione al
Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in
applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7,
concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali
ed il contenuto informativo del Registro;

Decreta:

Art. 1

Contributo annuale a carico degli iscritti
nel Registro dei revisori legali

1. Al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo
svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e
delle finanze dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, i revisori legali e le societa’ di
revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, anche se
iscritti nella Sezione separata dei revisori inattivi, sono tenuti al
versamento di un contributo annuale stabilito in euro 26,00.
2. L’importo del contributo annuale e’ versato in unica soluzione,
con le modalita’ di cui all’art. 2, unitamente alle spese postali e
alle eventuali commissioni di incasso, e non e’ frazionabile in
rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le
societa’ di revisione legale che risultano iscritti nel Registro alla
data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di
iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le
societa’ di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima
volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del
contributo annuale di cui al comma 1 a partire dall’anno successivo a
quello di iscrizione.
4. Per gli anni successivi al 2013, l’ammontare del contributo di
cui al comma 1 puo’ essere aggiornato nella misura necessaria alla
copertura delle spese, anche in relazione all’entita’ del costo del
servizio reso desumibile dai documenti di rendicontazione annuale
presentati all’amministrazione vigilante dal soggetto incaricato di
funzioni strumentali alla tenuta del registro. L’aggiornamento avra’
effetto a partire dall’anno successivo a quello della pubblicazione
del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale
sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla
scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonche’ gli
oneri amministrativi connessi alla correlata attivita’ di
riscossione. In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla
scadenza prevista, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato
generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al
revisore o alla societa’ di revisione un termine, non superiore ad
ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto
ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato,
sono applicabili, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i provvedimenti sanzionatori di
cui all’art. 24 del citato decreto.