MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 ottobre 2012
Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2012
Determinazione, per l’esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche’ i requisiti e le modalita’ di accesso agli stessi;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalita’ di accesso agli stessi ai sensi dell’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010»;
Visto l’art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;
Visto l’art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l’IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si e’ provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita’ di accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalita’ di accesso alla prestazione prevista all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, con il quale sono stati individuati – per l’esercizio finanziario 2011 – gli importi della prestazione per ciascuna tipologia di nucleo familiare;
Visto lo stanziamento di bilancio disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato pari a € 9.761.998,00;
Viste le quietanze n. 000011893 e 000011894, con la quale l’INAIL ha provveduto al versamento delle somme rispettivamente di € 1.650.000,00 e di € 1.350.000,00, in conto entrate del bilancio dello Stato a titolo di economie realizzatesi nella gestione del Fondo relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009;
Vista la nota 60104.06/07/2012.0003999, con la quale l’INAIL ha trasmesso la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale contenente la proposta di incremento dell’importo del beneficio previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2011, comunicando altresi’ la stima della spesa per l’esercizio finanziario 2012 per l’erogazione della prestazione di cui all’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Tenuto conto pertanto che lo stanziamento di bilancio a tal fine disponibile per il corrente esercizio finanziario ammonta complessivamente a € 12.761.998,00;
Ritenuto altresi’, che e’ possibile provvedere all’incremento dell’importo delle prestazioni di cui al decreto 15 marzo 2011 sopracitato;
Decreta:
Articolo unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita’ di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l’importo della prestazione di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008, e’ determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2012
Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 167.