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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 19 dicembre 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 19 dicembre 2012 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (12A13749)
(GU Serie Generale n.303 del 31-12-2012)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita’ alla citata
disposizione legislativa, all’aggiornamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della
strada, in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,
verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l’importo
delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme
correlate per effetto delle disposizioni dell’art. 36, comma 10-bis,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15
luglio 2011, n.111, dell’art.1, comma 3, della legge 22 marzo 2012,
n. 33, dell’art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell’art.11-bis del
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile
2012, n. 35, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro
entrata in vigore;
Considerato che l’indice di variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel
biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato
dall’Istituto Nazionale di Statistica, e’ del 5,4%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice
della strada e successive modifiche e integrazioni, e’ aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall’adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come
introdotte o modificate dalle disposizioni dell’art. 36, comma
10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge
15 luglio 2011, n.111, dell’art.1, comma 3, della legge 22 marzo
2012, n. 33, dell’art.17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e
dell’art.11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in
allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra’ effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Roma, 19 dicembre 2012

Il Ministro della giustizia
Severino

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012
Registro n. 10, foglio n. 193