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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 5 dicembre 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 5 dicembre 2012
Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l’attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. (12A13258)
(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2012)

IL DIREZIONE GENERALE
della giustizia penale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
[Testo A] (d’ora in poi T.U.);
Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2004), recante «L’attuazione parziale e transitoria dell’art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale»;
Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio
2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico operativo
per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
313/2002»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa [Testo A] e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno
2008) recante le «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento
del Sistema pubblico di connettivita’ previste dall’art. 71, comma
1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009)
recante le «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici»;
Vista la deliberazione Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) n. 45 del 21 maggio 2009, recante le
«Regole per il riconoscimento e la verifica del documento
informatico»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Rilevato che, per la previsione di cui all’art. 39 T.U., occorre
individuare le modalita’ tecnico operative per consentire alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi la
consultazione diretta, in via telematica, del sistema informativo del
casellario (SIC), qualora per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali abbiano necessita’ di procedere:
1) alle acquisizioni d’ufficio di informazioni concernenti stati,
qualita’ e fatti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all’art. 46 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
2) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
di cui all’art. 71 del citato decreto n. 445/2000;
3) all’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32
del T.U.;
Ritenuto che la consultazione diretta del SIC costituisce una
modalita’ di accesso ai servizi certificativi previsti dal T.U., che
renda fruibili alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di
pubblici servizi i dati di interesse, attraverso l’uso di tecnologie
finalizzate ad escludere il trattamento di dati personali che non
siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ai loro obblighi
e compiti istituzionali;
Ritenuto che l’accesso diretto al SIC deve avvenire previa stipula
di apposite convenzioni, anche mediante adesione, tra le
amministrazioni interessate ed il Ministero della giustizia, redatte
su schemi tipo, distinti eventualmente secondo l’ambito territoriale
di competenza dell’amministrazione richiedente (nazionale, regionale,
comunale) in base alle linee guida della DigitPA e sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, che siano tali da rispettare le
normative in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai
documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione;
Considerato che in sede di richiesta di accesso al sistema le
amministrazioni interessate devono indicare le norme che ne
regolamentano gli specifici procedimenti amministrativi ed, in modo
analitico e puntuale, le fattispecie di reato e le condizioni
ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi e comunque
ogni ulteriore indicazione necessaria per la realizzazione di una
procedura informatica che garantisca un accesso selettivo;
Ritenuto che per la stipula delle varie convenzioni e’ necessario
adottare criteri di gradualita’, eventualmente con differenziazioni
territoriali, per tipo di certificato e secondo l’amministrazione o
ente richiedente;
Ritenuto che per i fini di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati la
consultazione diretta del SIC deve avvenire tramite l’acquisizione di
apposito certificato rilasciato all’esito di un accesso selettivo
alla banca dati del sistema, attuato secondo le regole stabilite
nella relativa convenzione;
Ritenuto che le singole amministrazioni, fino a quando non saranno
definite le convenzioni che le riguardano e realizzate le procedure
informatiche in relazione alle regole tecniche ivi individuate,
possono continuare ad acquisire, presso gli uffici locali del
casellario, i certificati previsti dal T.U., secondo le disposizioni
transitorie di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004;
Considerato che la consultazione diretta del sistema di cui
all’art. 39 del T.U. consente anche l’acquisizione del certificato
del casellario giudiziale di cui all’art. 29 del T.U., richiesto dai
comuni per ragioni di elettorato;
Considerato che l’accesso diretto al sistema soddisfa, altresi’,
l’esigenza delle stazioni appaltanti lavori pubblici di verificare le
dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 e 2 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, relativamente ai candidati o ai concorrenti,
finora assolta tramite la richiesta dei certificati di cui all’art.
21 del T.U. oppure delle visure di cui all’art. 33, comma 1, dello
stesso T.U., al competente ufficio locale del casellario;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e contenuto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita’ tecnico operative
per consentire alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di
pubblici servizi la consultazione diretta, per via telematica, del
sistema informativo del casellario (SIC), qualora per lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali abbiano necessita’ di procedere:
a) alle acquisizioni d’ufficio di informazioni concernenti stati,
qualita’ e fatti, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all’art. 46 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
b) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
di cui all’art. 71 del citato decreto n. 445/2000;
c) all’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32
del T.U.;
d) all’acquisizione del certificato di cui all’art. 29 del T.U.;
e) all’acquisizione del certificato di cui all’art. 38, commi 1 e 2
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. La consultazione diretta del sistema avviene nel rispetto
dell’obbligo, previsto dagli articoli 11, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i soggetti pubblici, di
trattare dati personali, e giudiziari in particolare, che siano
pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili rispetto alle
finalita’ perseguite nei singoli procedimenti amministrativi di loro
competenza.
3. La consultazione diretta del sistema e’ limitata
all’acquisizione delle certificazioni del casellario giudiziale,
relative a persone di maggiore eta’ salvo quanto disposto all’art.
11, e di quelle relative all’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato.
4. Le amministrazioni interessate all’accesso al SIC formulano
apposita richiesta, secondo i modelli di cui all’allegato tecnico,
riportando le norme che ne regolamentano gli specifici procedimenti
amministrativi ed, in modo analitico e puntuale, le fattispecie di
reato e le condizioni ostative per la definizione positiva di
ciascuno di essi e comunque ogni ulteriore indicazione necessaria per
la realizzazione di una procedura informatica per un accesso
selettivo.
5. Per consentire l’accesso al sistema sono stipulate tra il
ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite
convenzioni, anche mediante adesione, finalizzate ad assicurare la
fruibilita’ dei dati nel rispetto delle normative in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
Le convenzioni sono redatte su schemi tipo, distinti eventualmente
secondo l’ambito territoriale di competenza dell’amministrazione
richiedente (nazionale, regionale, comunale) in base alle linee guida
della DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Nelle stesse sono stabiliti, tra l’altro, i termini, le
condizioni, i vincoli normativi nonche’ le regole tecniche necessarie
per garantire il rilascio di un certificato che contenga solo dati
pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate.
6. In ciascuna convenzione sono stabilite le modalita’ con le quali
l’amministrazione interessata comunica all’ufficio centrale del
casellario eventuali modifiche delle norme che incidano sulle regole
tecniche alla base dell’accesso selettivo. Le convenzioni riportano
altresi’ le modalita’ con le quali l’ufficio centrale del casellario
comunica eventuali modifiche a norme del T.U.
7. La consultazione diretta al SIC per le finalita’ di cui al comma
1, lettere a) e b), si realizza tramite l’acquisizione di apposito
certificato (d’ora in poi denominato «certificato selettivo ex art.
39 del T.U.») rilasciato all’esito dell’attivazione del «sistema
CERPA» secondo le regole stabilite nella relativa convenzione. Il
certificato, riferito ad una determinata persona o ente, riporta le
sole iscrizioni corrispondenti a provvedimenti giudiziari che
riflettano le condizioni ostative indicate dall’amministrazione
richiedente. Il certificato riporta altresi’ gli estremi della
convenzione.
8. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il certificato riporta
l’iscrizione completa dei provvedimenti giudiziari selezionati dal
sistema. Per iscrizione completa si intende quella conforme
all’estratto iscritto nel SIC ai sensi dell’art. 4 del T.U. Resta
fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e giudiziari
in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento
previsto nell’ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce
la richiesta.
9. Fino a quando non saranno definite le convenzioni e realizzate
le procedure informatiche in relazione alle regole tecniche ivi
individuate, le amministrazioni interessate continuano ad acquisire i
certificati previsti dal T.U., presso gli uffici locali del
casellario, secondo le disposizioni transitorie di cui al decreto
dirigenziale 11 febbraio 2004.
10. Qualora si verifichi una delle due ipotesi previste dal comma
6, il «certificato selettivo ex art. 39» e’ sostituito, fino alla
modifica della convenzione e della relativa procedura informatica,
con un certificato, denominato «certificato ex art. 39», contenente
tutte le iscrizioni presenti sul sistema, munito di apposita
avvertenza circa il divieto di utilizzare i dati non indispensabili
al procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta di
accesso.
11. Fermo restando le capacita’ operative di elaborazione del SIC e
del Sistema pubblico di connettivita’ (SPC), il sistema CERPA e’
attivato seguendo criteri di gradualita’, eventualmente con
differenziazioni territoriali, e per tipo di certificato, che tengano
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste di
accesso al SIC e delle esigenze delle amministrazioni interessate,
valutate attraverso l’analisi dei dati statistici dei certificati
richiesti.
12. La consultazione diretta del sistema per le finalita’ di cui al
comma 1, lettere c) e d), consente, oltre all’acquisizione dei
certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U., anche quello di
cui all’art. 29 del T.U. ovvero il certificato del casellario
giudiziale richiesto per ragioni di elettorato.
13. La consultazione diretta del sistema per le finalita’ di cui al
comma 1, lettera e), consente di soddisfare l’esigenza delle stazioni
appaltanti lavori pubblici di verificare le dichiarazioni di cui
all’art. 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, relativamente ai candidati o ai concorrenti, finora assolta
tramite la richiesta al competente ufficio locale del casellario, dei
certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del T.U.
oppure delle visure di cui all’art. 33, comma 1, dello stesso T.U. La
consultazione avviene attraverso il rilascio di apposito certificato
denominato «certificato del casellario giudiziale ex art. 21 del T.U.
in relazione all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006», nel quale
sono riportate le iscrizioni di cui all’art. 21 del T.U., ad
eccezione dei provvedimenti indicati al comma 5 dell’art. 25 del
decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007.
14. La certificazione in materia di casellario dei carichi pendenti
e di anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, in attesa della realizzazione delle funzioni di
interconnessione telematica tra il SIC ed i sistemi fonte, continua
ad essere assicurata su base locale dagli uffici delle procure della
Repubblica presso i tribunali in conformita’ alle disposizioni del
pubblico ministero, secondo le modalita’ finora osservate.
15. Le disposizioni transitorie di cui al decreto dirigenziale 11
febbraio 2004 che consentono alle amministrazioni interessate
l’acquisizione dei certificati ai sensi dell’art. 39 del T.U. per il
tramite degli uffici locali rimangono in vigore fino al 30 giugno
2014.