giovedì, Novembre 14, 2024
0 Carrello

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 16 novembre 2012

Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2012 n. 285

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2012

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l’art. 1, comma 3, che prevede che «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei Trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l’impianto e l’esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita’ dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e’ stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l’approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;
Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1975 n. 9610 riguardante l’estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli;
Visto il decreto dirigenziale 15 aprile 2002 con il quale sono state adottate le «Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri»;
Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della citata direttiva 2000/9/CE, gli impianti e la relativa infrastruttura devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all’allegato II della medesima direttiva;
Considerato che si presumono conformi agli anzidetti requisiti essenziali gli impianti che siano conformi ad una norma nazionale di recepimento di una norma europea armonizzata;
Considerato che per norma armonizzata si intende una specifica tecnica elaborata ed adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC);
Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della citata direttiva 2000/9/CE, in assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri dell’Unione Europea adottano le disposizioni necessarie affinche’ siano comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili per l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all’art. 3, comma 1, della medesima direttiva;
Ritenuta pertanto la necessita’ di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza dell’infrastruttura relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il preliminare parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri con il voto n. 5 del 18 marzo 2009;
Ottemperato agli obblighi d’informazione posti dalla direttiva 98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Vista la comunicazione del 17 marzo 2010 della Commissione Europea, trasmessa con nota n. 12792 del 18 marzo 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale, nell’ambito della predetta procedura di informazione, la Commissione Europea ha formulato alcune osservazioni sul testo del presente decreto;
Tenuto conto delle suddette osservazioni ed apportate le conseguenti correzioni al decreto, informandone la Commissione Europea per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. RU 1401 del 24 febbraio 2012;
Vista la successiva comunicazione della Commissione Europea n. SG(2012)D/51436, trasmessa con nota n. 130090 del 5 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale la medesima Commissione dichiara di ritenere soddisfacente la risposta fornita dalle autorita’ italiane alle predette osservazioni con la nota da ultimo citata;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone» riportate nell’Allegato Tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.
2. Le disposizioni e le prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee armonizzate, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.
3. Gli impianti realizzati in conformita’ alle disposizioni ed alle prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della direttiva 2000/9/CE.
4. Resta ferma la possibilita’ di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni e prescrizioni, a condizione che venga dimostrata la conformita’ ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della direttiva 2000/9/CE.

Avvertenza:
Il presente decreto, nella versione completa
dell’Allegato Tecnico, e’ pubblicato sul sito Internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla
sezione Normativa, o digitando il seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa & o=vd &
id=1667

Art. 2

1. I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo la direttiva 2000/9/CE – recepita con il decreto legislativo del 12 giugno 2003 n. 210 – e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformita’ alle disposizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 4.

Art. 3

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessita’ di aggiornamento o revisione.

Art. 4

1. Il presente decreto e’ comunicato alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, della direttiva 2000/9/CE.
2. Il testo del presente decreto, completo di Allegato Tecnico, e’ pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: Di Giambattista