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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35

Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – modalita’ applicative.

Alle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato
Agli enti pubblici nazionali di cui
all’Elenco n. 1 allegato
Agli Uffici centrali del bilancio
Alle Ragionerie territoriali dello
Stato
Ad Equitalia SpA
A Riscossione Sicilia SpA
e p.c.
Al Dipartimento del tesoro
Al Dipartimento delle finanze
1. Premessa.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti e’ stata fornita la possibilita’ di presentare all’amministrazione o ente debitore l’istanza di certificazione del credito secondo una modalita’ ordinaria, descritta nell’articolo 2 del D.M. certificazione.
Dell’entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalita’ che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, e’ stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell’economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell’attivazione delle ulteriori funzionalita’, che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sara’ data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra’ essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita’ di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita’.
Per una efficiente gestione delle attivita’ connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l’attuazione del D.M. certificazione.
Successivamente all’emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all’articolo 13-bis ha modificato l’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:
e’ stato ridotto a trenta giorni dal momento dell’istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l’amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l’insussistenza o inesigibilita’ del credito;
e’ stato esteso ai fornitori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo gia’ vigente per le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
e’ stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB), con riferimento alle amministrazioni statali centrali e agli enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina del Commissario ad acta per il rilascio della certificazione, originariamente affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono invece competenti per la nomina con riferimento alle certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.
Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 3-bis, comma 7, ha altresi’ previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche’ per l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Nella presente circolare si fa altresi’ riferimento al meccanismo della compensazione dei crediti certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, considerata l’estensione del predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali disposta dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 («Modalita’ con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (di seguito «D.M. compensazione»).
Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle sopra richiamate modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute. 2. Definizione dell’ambito di applicazione.
L’articolo 1, comma 1, del D.M. certificazione, nel definirne l’ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.
Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtu’ della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati.
Relativamente all’ambito di applicazione della normativa di cui trattasi, sono da intendersi «enti pubblici nazionali», di cui all’allegato elenco n. 1, i soggetti istituiti o riconosciuti per legge, a carattere nazionale, nonche’ le Universita’.
Sono, invece, da ritenere non incluse le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, in considerazione del loro ambito di operativita’ a livello territoriale.
Sono, altresi’, da ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico, gli enti ed organismi di diritto privato e le societa’ a partecipazione pubblica.
Si fa presente che la funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato e’ disponibile all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l’accreditamento in IPA e’ obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per l’adozione del protocollo informatico» e dall’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto prima di procedere all’accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell’archivio IPA, con particolare riferimento alla denominazione, all’indirizzo della sede e all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Per quanto attiene all’ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, cosi’ come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Puo’ essere certificato solo l’importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l’obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e’ norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. E’ invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.
A norma del D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2012, di modifica del D.M. certificazione, il creditore puo’ delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita’ connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta. 3. Modalita’ di verifica della certificazione da parte degli Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie territoriali dello Stato.
L’articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, che le amministrazioni statali effettuino il riscontro della certezza, liquidita’ ed esigibilita’ del credito e che l’esito di tale riscontro sia verificato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali e dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, per le amministrazioni periferiche. Cio’ anche ai fini della programmazione relativa all’utilizzo delle disponibilita’ dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.
Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche del credito certificabile.
Il credito e’ da considerarsi certo quando e’ determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili.
Ai fini della certificazione, e’ da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto, ai sensi dell’articolo 34 delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili.
Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, le amministrazioni statali non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l’appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente per i crediti ascrivibili alla gestione dei funzionari delegati, i quali non effettuano registrazioni di impegni sulle scritture contabili, occorrera’ riferirsi unicamente alla imprescindibile presenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti).
Il requisito della liquidita’, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, e’ ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.
Quanto all’esigibilita’, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l’assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Non sono quindi in nessun caso certificabili le somme corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.
Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un’eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarita’ contributiva e’ un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidita’ ed esigibilita’).
In merito ai requisiti della certezza, liquidita’ ed esigibilita’, giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorita’ di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione, il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa, assunto ai sensi dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell’apposito modello, in sede di presentazione dell’istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.
Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono incluse nell’ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalita’ ordinarie.
Cio’ premesso, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.M. certificazione, le amministrazioni statali debitrici trasmettono all’UCB/RTS, una bozza di certificazione (modello 2 del D.M. certificazione), unitamente alla documentazione giustificativa dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.
Verificato con esito positivo il predetto riscontro, l’UCB/RTS restituisce il modello 2 all’amministrazione con apposto il timbro del nulla osta al rilascio della certificazione. In caso contrario l’ufficio di riscontro restituisce il modello senza il timbro di nulla osta. In tal caso l’amministrazione statale debitrice non potra’ rilasciare la certificazione e dovra’ immediatamente comunicare al creditore istante l’insussistenza o l’inesigibilita’ del credito utilizzando l’apposito modello 2, allegato al D.M. certificazione.
Per consentire la conclusione del procedimento di rilascio della certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, la documentazione sopra indicata deve essere trasmessa all’UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione. Per le stesse finalita’ la verifica da parte dell’UCB/RTS deve concludersi, con la comunicazione dell’esito della stessa e del nulla osta, entro i successivi dieci giorni.
Si precisa che il predetto riscontro e la relativa verifica costituiscono un’attivita’ di carattere istruttorio, preordinata all’emissione della certificazione e non assumono le caratteristiche del controllo di regolarita’ amministrativa e contabile.
Effettuata la predetta verifica da parte dell’UCB/RTS, qualora la richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti fra i residui passivi perenti, e’ necessario distinguere il caso in cui per lo stesso credito sia gia’ stata presentata una richiesta di reiscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata.
Nel caso in cui, per l’impegno perente oggetto di richiesta di certificazione, non sia mai stata presentata alcuna richiesta di reiscrizione, si effettua l’iter sopra descritto.
Qualora, invece, per l’impegno perente oggetto di richiesta di certificazione sia gia’ stata presentata richiesta di reiscrizione (anche parziale), l’Amministrazione ne informa il creditore, il quale ha facolta’ di attivare una delle seguenti procedure:
Caso 1. ritirare la precedente istanza di reiscrizione e farsi rilasciare la certificazione;
Caso 2. richiedere che la certificazione sia allegata alla istanza di reiscrizione gia’ presentata;
Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte per la quale non e’ stata presentata istanza di reiscrizione. Caso 1
l’Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all’Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all’annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;
L’Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l’esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli che abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno schema di decreto), dandone informazione anche all’Ufficio II dell’Ispettorato Generale del Bilancio;
Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l’Amministrazione consegna al creditore la certificazione. Caso 2
L’Amministrazione procede, entro i sette giorni successivi, mediante richiesta trasmessa all’Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato all’annullamento della richiesta precedentemente inoltrata;
L’Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica, con lo stesso mezzo, l’esito della procedura di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli), dandone informazione anche all’Ufficio II dell’Ispettorato Generale del Bilancio;
Una volta verificato lo stato di annullamento della precedente istanza, l’Amministrazione produce la certificazione e predispone, sulla base del modello B, nuova istanza di reiscrizione;
Infine invia la documentazione all’UCB/RTS, che procede come disposto nel paragrafo 6. Caso 3
L’Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte non riferita alla richiesta di reiscrizione gia’ presentata. 4. Indicazioni operative a UCB/RTS circa la nomina dei commissari ad acta.
L’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nel modificare l’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha disposto che, in caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine previsto, su istanza del creditore, venga nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale e dall’Ufficio centrale del bilancio competente, per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali. Per le certificazioni di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti da questa vigilati, l’Ufficio centrale del bilancio competente e’ quello del Ministero dell’economia e delle finanze.
Pertanto, alla luce della predetta modifica normativa le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell’apposita istanza presentata dal creditore, il direttore dell’Ufficio centrale del bilancio competente, ovvero il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata gia’ resa dall’amministrazione o dall’ente debitore.
Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica e’ stata data comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito all’avvenuto rilascio della certificazione e’ effettuata con specifica richiesta all’amministrazione o all’ente debitore, nella quale sara’ indicato il numero identificativo dell’originaria istanza di certificazione.
Qualora non venga fornito, da parte del creditore, il predetto numero identificativo non si potra’ dare corso alla verifica e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.
L’incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, e 5, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell’amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un proprio dirigente o funzionario.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, per il conferimento dell’incarico e’ utilizzato il modello di cui all’allegato 3 del predetto D.M.
Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell’amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell’amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest’ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.
Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per l’attivazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano ottemperato all’obbligo, previsto all’articolo 3, comma 2 del D.M. certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di nomina di un commissario ad acta. 5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore.
A) in caso di cessione al sistema finanziario.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto modificativo in materia di certificazione.
All’avvio dell’istruttoria per la cessione, l’istituto finanziario cessionario verifica con un’apposita funzione telematica la validita’ della certificazione e svolge nelle modalita’ consuete, fuori piattaforma, le opportune attivita’ relative all’istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l’istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l’avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all’amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.
Si rammenta che, a norma dell’articolo 3, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all’articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all’obbligo di notificazione.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all’avvio dell’istruttoria per la cessione, l’istituto finanziario cessionario trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l’amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito.
L’istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.
B) in caso di compensazione.
Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.», le cui disposizioni si applicano, a seguito dell’emanazione del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.
All’avvio dell’istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l’agente della riscossione verifica con un’apposita funzione telematica la validita’ della certificazione e svolge nelle modalita’ consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attivita’ concluse con esito positivo l’agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l’avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. L’attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalita’ telematica.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l’agente della riscossione, trattiene l’originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice e’ tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e’ annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’ essere utilizzato solo se la copia della certificazione e’ accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione. 6. Procedura di pagamento del credito certificato.
La certificazione del credito rilasciata dall’amministrazione o ente debitore contiene l’indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non puo’ essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione). L’attivita’ di certificazione comporta necessariamente che le amministrazioni statali accertino la disponibilita’ delle risorse finanziarie necessarie ai pagamenti, tenendo conto delle scadenze risultanti dalle certificazioni stesse: cio’ al fine di preordinare, per tempo, le disponibilita’ di cassa, soprattutto nel caso in cui si debba procedere al pagamento di residui iscritti in bilancio ovvero dei residui perenti, per i quali e’ necessario procedere anche alla loro reiscrizione in bilancio in termini di competenza.
Al fine di una efficiente programmazione dei pagamenti, le Amministrazioni devono predisporre un crono-programma mensile degli stessi; tale crono-programma e’ oggetto delle comunicazioni mensili relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8.
Per l’indicazione della data di pagamento si devono adottare i criteri illustrati nel seguito.
Relativamente alle somme iscritte in bilancio (impegni di competenza o residui) si deve comunque tener conto:
dei tempi occorrenti per l’acquisizione delle disponibilita’ finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti;
dei tempi necessari per provvedere al pagamento;
per i residui passivi, del termine di perenzione, escludendo la possibilita’ di fissare una data prevista di pagamento successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.
Per gli impegni iscritti nel rendiconto patrimoniale (residui passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza, il termine di pagamento da indicare sulla certificazione deve essere esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Resta inteso che, nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine perentorio per l’effettuazione del pagamento, lo stesso e’ da considerarsi quale data da inserire nella certificazione, evitando in tal modo di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva.
Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi pagamenti anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data indicata nella certificazione, ne’ pagamenti posticipati rispetto a tale data.
Dal punto di vista operativo si precisa che tale pagamento deve avvenire:
a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una societa’ di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;
b) con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti verso Amministrazioni statali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo. L’Agente della riscossione successivamente provvedera’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalita’ ordinariamente previste;
c) con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti verso enti pubblici nazionali, i quali hanno formato oggetto di compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo. L’agente della riscossione successivamente provvedera’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalita’ ordinariamente previste. E’ opportuno evidenziare che, in caso di mancato pagamento da parte dell’ente debitore dell’importo utilizzato in compensazione entro 12 mesi dal rilascio della certificazione, l’agente della riscossione ne da’ comunicazione entro i successivi sessanta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della compensazione e’ recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del D.M. compensazione. Qualora il recupero non sia possibile con la modalita’ di cui al precedente periodo, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) con pagamento all’agente della riscossione, per i crediti i quali hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L’Agente della riscossione successivamente provvedera’ al versamento all’Ente territoriale ovvero all’Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalita’ ordinariamente previste.
Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.
Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell’agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.
Si segnala, altresi’, che eventuali pagamenti diretti da parte dell’amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata gia’ rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione).
Inoltre, poiche’ nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento e’ opportuno verificare quale sia l’effettivo beneficiario dell’operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalita’ per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).
Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell’ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si e’ provveduto all’erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L’imputazione e’ operata sul capitolo ovvero sulla voce di spesa originariamente deputati ad accogliere il pagamento della fornitura e, per l’eventuale pagamento di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l’incasso del ruolo da parte dello Stato, dell’Ente territoriale ovvero dell’Ente previdenziale avviene tramite l’agente della riscossione che provvede al relativo versamento ai predetti Enti, con imputazione alle pertinenti voci di entrata. Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative, specifiche per le amministrazioni statali.
Modalita’ della eventuale richiesta di cassa.
Per le somme iscritte in bilancio, l’amministrazione deve comunicare immediatamente l’eventuale necessita’ di cassa per effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto, per il corrente esercizio finanziario e quello successivo, la «facolta’ di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita’ delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica».
Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una volta che sia stata verificata l’impossibilita’ di far fronte al pagamento attraverso il ricorso alle misure di flessibilita’ sopra illustrate.
Modalita’ della eventuale richiesta di reiscrizione dei residui perenti.
L’articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 2, terzo periodo, che le amministrazioni statali, nella richiesta di reiscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se si tratti di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione ai sensi del predetto D.M. e che, in tal caso, nella medesima richiesta indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le indicazioni di cui al precedente punto.
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 recante Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, si indicano le casistiche e le procedure specifiche relative ai crediti certificati che riguardino impegni colpiti da perenzione amministrativa.
Operazioni di competenza del creditore (Titolare, cessionario o agente della riscossione).
Il creditore presenta richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001, consegnando l’originale della certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla scadenza, si distinguono i seguenti casi:
A) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 e’ presentata dal creditore originario:
Laddove il creditore originario intenda presentare richiesta per attivare la procedura per la reiscrizione di perenti (quindi non sia intenzionato a cedere il credito ad un istituto bancario o ad utilizzarlo per una compensazione, oppure intenda attivare la procedura di richiesta di riassegnazione per il credito residuo risultante dopo le predette operazioni), questa deve essere effettuata entro quattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione.
B) La richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 e’ presentata da un soggetto subentrato al creditore originario (es. Istituto cessionario o agente della riscossione):
In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di certificazione.
Adempimenti dell’amministrazione.
L’Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di reiscrizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001 al coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello B), da presentare, in triplice copia, allegando la documentazione indicata nello stesso.
Adempimenti dell’Ufficio centrale del bilancio.
L’Ufficio centrale del bilancio, ricevute le richieste di reiscrizione, provvede ad inserire quelle interessate da certificazione in appositi fascicoli, identificabili sul sistema informatico tramite funzionalita’ appositamente predisposte sull’applicativo SIPATR, avendo cura di raggruppare le istanze secondo la data prevista per il pagamento indicata sulla certificazione.
Nella nota accompagnatoria per l’invio all’Ufficio II dell’Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la scadenza di riferimento. I fascicoli, corredati della documentazione richiesta (in duplice copia), relativi a certificazioni aventi scadenza di pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro il terzo mese precedente la data di pagamento apposta sulla certificazione. In caso contrario, vista la tempistica per la procedura di riassegnazione di fondi attraverso l’emissione di un Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste la possibilita’ di non adempiere al pagamento entro la data indicata.
Restano salve le disposizioni di cui alla circolare 6 del 27 febbraio 2012 in merito all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli che contengano richieste di reiscrizione riguardanti debiti connessi a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.
Adempimenti dell’Ispettorato generale del bilancio.
L’ufficio II dell’Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disponibilita’ dei fondi assegnati, i Decreti di riassegnazione per le richieste di reiscrizione per le quali e’ stata rilasciata certificazione, inserite in fascicoli specificamente identificati attraverso l’applicazione informatica SIPATR.
Si evidenzia che le attivita’ sopra descritte devono essere svolte utilizzando gli strumenti specifici gia’ in uso presso le amministrazioni in quanto i relativi processi non rientrano nell’ambito applicativo della piattaforma elettronica. In ogni caso sul predetto sistema informatico e’ possibile indicare la data di previsto pagamento ed altresi’ e’ disponibile la funzione telematica di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata. 7. Verifica prescritta dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l’amministrazione o ente debitore proceda, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Tale verifica e’ effettuata con le modalita’ indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l’attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A tal proposito, si segnala che la societa’ Equitalia S.p.A. ha gia’ predisposto il formato della richiesta di verifica ex 48-bis disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.
Si fa presente che in caso di cessione del credito, a prescindere dall’esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-bis, nei confronti di quest’ultimo.
Si ricorda che, indipendentemente dall’esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall’amministrazione o ente debitore per l’effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento la certificazione dovra’ darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).
In questo caso il credito puo’ essere ceduto solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
Giova ricordare che l’intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita sezione dell’istanza di certificazione, non costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione e’ inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo complesso.
E’ opportuno sottolineare che l’unica ipotesi in cui si deve effettuare un’operazione di nettizzazione del credito da certificare e’ quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 2, riguardante gli eventuali crediti dell’amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e dell’avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tal caso l’importo e’ certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione.
L’amministrazione o ente, in tale circostanza, provvede alle relative annotazioni sulle scritture contabili sia dal lato dell’entrata che della spesa. 8. Modalita’ per la comunicazione mensile da parte delle Amministrazioni e degli Enti al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del monitoraggio.
L’articolo 7 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l’amministrazione o l’ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – il numero e l’ammontare delle certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all’incasso, nonche’ quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La comunicazione deve altresi’ includere l’indicazione del capitolo di spesa, specificando, in caso di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione.
La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell’amministrazione o dell’ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell’articolo 4 del D.M. certificazione.
A tal fine si precisa che l’obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra’ i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l’informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia’ oggetto di trasmissione, dovra’ essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l’amministrazione o ente abbia gia’ provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.
La comunicazione avverra’ tramite posta elettronica secondo l’allegato modello A.
Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente Ufficio centrale del bilancio.
Al fine di poter verificare l’esaustivita’ delle risposte pervenute, la comunicazione dovra’ avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.
Alternativamente all’invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis, dovra’ comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnera’ la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 – Amministrazioni Statali» per le amministrazioni statali e «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 – Enti Pubblici Nazionali» per gli enti pubblici nazionali.
L’indirizzo di posta elettronica da utilizzare e’ il seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovra’ essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.
Con l’entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all’ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (previsti all’articolo 3, comma 8) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche’ per le certificazioni rilasciate con modalita’ telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.
Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all’avvenuto pagamento della totalita’ degli stessi, restano valide le modalita’ di comunicazione sopra descritte. 9. Comunicazioni degli Agenti della riscossione al Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l’agente della riscossione e’ tenuto a comunicare all’amministrazione o ente debitore e all’ente impositore l’avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del D.M. compensazione, l’agente trasmettera’ altresi’ al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e’ riportata l’indicazione delle compensazioni effettuate.
Per ciascuna operazione di compensazione, l’agente della riscossione dovra’ fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell’operazione, indicazione dell’agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, capo, capitolo e articolo dello stato di previsione dell’entrata per il solo bilancio dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell’aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).
Considerato che il monitoraggio riguardera’, oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell’eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all’avvenuta compensazione), per ogni transazione si indichera’ con apposito codice quale fase della singola operazione e’ oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l’ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sara’ dato conto nell’occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza necessita’ di comunicazioni intermedie.
La piattaforma elettronica prevede l’invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall’agente della riscossione tramite funzione telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le modalita’ sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.
A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra’ avvenire, con modalita’ da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra’ i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l’informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia’ oggetto di trasmissione, dovra’ essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.
Roma, 27 novembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio