MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 ottobre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 11 ottobre 2012
Liquidazione dell’IVA secondo la contabilita’ di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (12A12692)
(GU n. 284 del 5-12-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l’art. 167-bis della citata direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che consente, a partire dal 1° gennaio 2013, il differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti passivi per i quali l’IVA diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo;
Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, iscritta in sede di approvazione della citata direttiva 2010/45/UE, che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni o il prestatore di servizi sia soggetto all’IVA sulla base del criterio di cassa, di derogare al principio generale di cui all’art. 167 della direttiva 2006/112/CE in materia di maturazione del diritto alla detrazione;
Visto l’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca disposizioni in materia di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la contabilita’ di cassa;
Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del citato art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo;
Decreta:
Art. 1
Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa
1. I soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilita’ di cassa, di seguito denominata «IVA per cassa», come disciplinata dall’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al comma 2, che non abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Art. 2
Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilita’ di cassa
1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:
a) le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;
c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile;
d) le operazioni di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 3
Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione
1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Art. 4
Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore
1. Per le operazioni di cui all’art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all’art. 1 concorrono a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’anno in cui le operazioni sono effettuate.
3. Le operazioni di cui all’art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale e’ incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed e’ computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l’annotazione che si tratta di operazione con «IVA per cassa», con l’indicazione dell’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Art. 5
Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore
1. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti e’ esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Art. 6
Esercizio dell’opzione
1. L’opzione di cui all’art. 1 e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalita’ individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui e’ esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attivita’.
3. Le operazioni gia’ liquidate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa.
Art. 7
Termine dell’opzione
1. Qualora nel corso dell’anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d’affari, le disposizioni di cui all’art. 1 non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite e’ stato superato.
2. Nel caso di cui al comma 1, ovvero in caso di revoca dell’opzione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui e’ stata applicata l’IVA per cassa e’ computato a debito l’ammontare dell’imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione puo’ essere esercitato, ai sensi dell’art. 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Art. 8
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2012.
Il Ministro: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2012.
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 334.