MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 dicembre 2012
Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (12A13676)
(GU Serie Generale n.303 del 31-12-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare
l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’;
di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari,
l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche’ a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l’art.
47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal
Tesoro per la gestione delle disponibilita’ liquide», con il quale
sono state introdotte modifiche all’art. 5, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011, e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e’ stata approvata
la Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia per la gestione del conto disponibilita’ del Tesoro
per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilita’») e
dei conti ad esso assimilati;
Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011 con il
quale sono state disciplinate le modalita’ di movimentazione della
liquidita’ in essere sul conto disponibilita’ e sui conti ad esso
assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle
operazioni;
Considerato che la Direzione II – debito pubblico – del
Dipartimento del Tesoro (d’ora innanzi indicata come «Direzione II»)
puo’ porre in essere:
contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati,
secondo quanto stabilito dall’International Swap & Derivatives
Association, gia’ International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.») associazione di categoria internazionalmente riconosciuta
per la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito
pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di
regolamentare le operazione medesime;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l’art. 4 con il quale,
mentre si attribuisce agli organi di governo l’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati dell’attivita’ amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’art. 5, comma 3, ove
si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita’ delle funzioni dell’amministrazione ed e’
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, ed in particolare l’art. 6,
comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II –
debito pubblico – del Dipartimento del Tesoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in
particolare l’art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di
legittimita’ della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare
e valutaria;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in
particolare l’art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Ritenuta la necessita’ di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell’attivita’ amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita’ cui l’amministrazione
dovra’ attenersi in tale attivita’ durante l’anno finanziario 2013;
Decreta:
Art. 1
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l’anno finanziario
2013, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo
articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per
sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione II del
Dipartimento del Tesoro (d’ora innanzi indicato come «Direttore della
Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le
operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo Direttore
Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa.
Il Dipartimento del Tesoro potra’ procedere ad emissioni di titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile. Potra’, inoltre, procedere all’emissione
temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi
finanziaria al fine di promuovere l’efficienza dei mercati.