MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 dicembre 2012
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 dicembre 2012
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi – Periodo di rilevazione 1° luglio – 30 settembre 2012 – Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (12A13617)
(GU Serie Generale n.301 del 28-12-2012)
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la
«classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 settembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2012 e,
in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca
d’Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2012 – 30
settembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate
dalla Banca d’Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
29 agosto 2009);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1° luglio 2012 – 30 settembre 2012 e tenuto
conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di
riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto;
Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
l’indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla
Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un
campione di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell’ambito di responsabilita’ del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2
della legge n. 108/1996 rientra nell’ambito di responsabilita’ del
vertice amministrativo;
Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° luglio 2012 – 30 settembre 2012, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).