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MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 13 dicembre 2012

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 13 dicembre 2012
Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante. (12A13268)
(GU Serie Generale n.297 del 21-12-2012)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, recante
«Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136,
del 14 giugno 2007;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 con
il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la
presentazione, da parte dei gestori delle attivita’ di spettacolo
viaggianti esistenti, dell’istanza per la registrazione, e’ stato
stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni
comunali e provinciali per l’esame delle predette istanze;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996;
Rilevata la necessita’ di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007 al fine di
armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed
internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di
certificazione, nonche’ per semplificare il procedimento di
registrazione di alcune tipologie di classi delle attivita’ di
spettacolo viaggiante;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all’art. 1 del decreto
del Ministro dell’interno 18 maggio 2007

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007,
di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, e’ aggiunto il
seguente:
«2-bis. Le attivita’ di “spettacolo di strada” di cui alla sezione
VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,
sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo
restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a
tutela del pubblico e degli artisti.».