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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CIRCOLARE 6 dicembre 2012, n. 41013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CIRCOLARE 6 dicembre 2012, n. 41013
Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella Zona Franca Urbana dell’Aquila – Chiarimenti e precisazioni in merito alla compilazione dell’istanza prevista dall’articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012. (12A13175)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012)

Alle imprese interessate;
Al comune dell’Aquila;
Alla regione Abruzzo;
Alla Camera di commercio dell’Aquila;
Alla prefettura – ufficio
territoriale del governo dell’Aquila;
All’Agenzia delle entrate.

1. Premessa.
L’art. 1, comma 1, del decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 1° settembre 2012, n. 204 (nel seguito decreto), in
attuazione dell’art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni
fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola
dimensione localizzate all’interno della Zona franca urbana del
comune dell’Aquila (nel seguito ZFU), istituita ai sensi dell’art.
10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e successive
modificazioni e integrazioni.
Con decreto direttoriale in data 6 dicembre 2012 si e’ provveduto
ad approvare il modello di istanza per fruire dei suddetti benefici,
previsto dall’art. 11 del citato decreto 26 giugno 2012.
2. Intensita’ e decorrenza delle agevolazioni.
Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei
limiti di quanto previsto all’art. 2, comma 2, del regolamento (CE)
n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Pertanto, ciascun soggetto puo’ beneficiare delle agevolazioni
previste dal decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro,
ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni
gia’ ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei
due esercizi finanziari precedenti.
Nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza, ai fini
della determinazione delle agevolazioni eventualmente gia’ ottenute
dall’impresa a titolo di de minimis alla data di presentazione
dell’istanza, si precisa che l’esercizio finanziario e’ quello
indicato nella sezione «dati identificativi dell’impresa richiedente»
del modulo di istanza medesimo, corrispondente al periodo contabile
di riferimento dell’impresa, che, per talune attivita’, puo’ non
coincidere con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
Nella tabella di cui alla lettera h) del modulo di istanza,
l’impresa deve indicare eventuali ulteriori agevolazioni gia’
ottenute, non a titolo di de minimis, a valere sulle medesime
tipologie di esenzioni e per gli stessi periodi di imposta
considerati dal decreto.
Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento
dell’istanza di agevolazione. La data di accoglimento dell’istanza
coincide con quella di comunicazione di concessione delle
agevolazioni alla singola impresa beneficiaria.
3. Soggetti interessati alla presentazione dell’istanza.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e
piccola dimensione, gia’ costituite e regolarmente iscritte nel
registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza. Le
stesse devono altresi’ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali.
Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e tenuto anche conto dei rapporti di
associazione o di collegamento intercorrenti tra l’impresa che
presenta l’istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche,
si considerano:
a) «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni
di euro;
b) «piccole imprese» le imprese che hanno meno di 50 occupati e un
fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a
10 milioni di euro.
Per una piu’ puntuale trattazione dei criteri e delle modalita’ di
determinazione della dimensione aziendale ai fini dell’accesso alle
agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dalla predetta
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e
dal decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238.
Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria
attivita’ all’interno della ZFU, disponendo, alla data di
presentazione dell’istanza, come indicato dal richiedente alla
lettera a) del modulo di istanza, di un ufficio o locale destinato
all’attivita’, anche amministrativa, ubicato all’interno della ZFU,
regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e
risultante dal relativo certificato camerale.
Per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa,
produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unita’ locale
dell’impresa, cosi’ come risultante dal certificato camerale.
Per le imprese che svolgono attivita’ non sedentaria, sia nel caso
in cui l’ufficio o locale indicato alla lettera a) del modulo di
istanza sia ubicato all’interno della ZFU, sia che esso ricada nel
centro storico dell’Aquila, e’ inoltre richiesto che:
a) presso il predetto ufficio o locale sia impiegato almeno un
lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la
totalita’ delle ore lavorative;
ovvero
b) almeno il 25% del volume di affari dell’impresa sia realizzato
da operazioni effettuate all’interno della ZFU.
Ai fini del decreto, sono considerate non sedentarie le attivita’
esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale
aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente,
direttamente presso la clientela dell’impresa o in spazi pubblici. In
tal senso, a fini esemplificativi e non esaustivi, sono considerate
attivita’ di tipo:
non sedentario, i venditori ambulanti, le imprese di costruzione,
gli idraulici e i parrucchieri che svolgono la propria attivita’
prevalentemente presso l’abitazione dei clienti;
sedentario, le attivita’ manifatturiere svolte all’interno di uno
stabilimento produttivo, gli esercizi commerciali, i ristoranti, i
saloni di parrucchiere.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al decreto le «imprese in
difficolta’» ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta’. A tal fine, si considera impresa in difficolta’
l’impresa che:
a) se si tratta di una societa’ a responsabilita’ illimitata, abbia
perduto piu’ della meta’ del capitale sottoscritto e la perdita di
piu’ di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli
ultimi dodici mesi, ovvero
b) se si tratta di una societa’ in cui almeno alcuni soci abbiano
la responsabilita’ illimitata per i debiti della societa’, abbia
perduto piu’ della meta’ del capitale, come indicato nei conti della
societa’, e la perdita di piu’ di un quarto di detto capitale sia
intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero
c) indipendentemente dal tipo di societa’, le imprese per cui
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura
nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una micro o piccola impresa costituitasi da meno di tre anni non e’
considerata un’impresa in difficolta’ per il periodo interessato, a
meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla suddetta
lettera c).
4. Importi richiesti.
L’importo complessivo delle agevolazioni richieste non puo’ essere
superiore al massimale previsto all’art. 3, comma 2, del decreto,
pari a:
a) 200.000,00 euro, ovvero,
b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada.
Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell’esercizio
finanziario in corso alla data di inoltro dell’istanza e nei due
precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l’importo
massimo delle agevolazioni richiedibili ai sensi del decreto non puo’
essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla
normativa «de minimis» (200.000,00 euro, ovvero 100.000,00 euro, in
funzione del settore di attivita’ dell’impresa) e il totale delle
agevolazioni de minimis gia’ ottenute dall’impresa, cosi’ come
riportate nella tabella di cui alla lettera g) del modulo di istanza.
5. Agevolazioni concedibili.
Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni
previste alle lettere a), b) e d) del comma 341 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e
integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
c) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente.
In considerazione del fatto che l’esenzione dall’imposta municipale
propria per gli immobili ubicati nella ZFU, posseduti e utilizzati
dalle imprese per l’esercizio dell’attivita’ economica, e’
riconosciuta dal decreto e dalla normativa di riferimento «fino
all’anno 2012», le agevolazioni concesse ai sensi del decreto, avendo
decorrenza da un periodo di imposta successivo al 2012, non potranno
avere ad oggetto l’esenzione da tale imposta.
a) Esenzione dalle imposte sui redditi.
Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attivita’ svolta
dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00
euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito
previsto in termini di maggiorazioni, e’ esente dalle imposte sui
redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della
istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
100%, per i primi cinque periodi di imposta;
60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui e’ possibile
beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le
minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del
Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito TUIR), ne’ le
sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del
medesimo TUIR.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione
e’ stata rinviata in conformita’ alle disposizioni del TUIR,
concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
Per l’esenzione dalle imposte sui redditi non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 83 del
TUIR.
Il limite di 100.000,00 euro e’ maggiorato, per ciascuno dei
periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato
ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema
locale di lavoro in cui ricade la ZFU (vedi oltre per la puntuale
individuazione del SLL), assunto a tempo indeterminato dall’impresa
beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che
costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia
di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta
precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.
La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attivita’
di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU. L’incremento e’
considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa’
controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’art.
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
al medesimo soggetto.
Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attivita’ anche al di
fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto
nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere
un’apposita contabilita’ separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’attivita’ nella ZFU e al di fuori di essa
concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la
parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli
altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in
corso alla data di emanazione del decreto non si applica tale
disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi’ il reddito
determinato per l’esenzione dalle imposte.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16
del TUIR, il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte e’
computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo
del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla
formazione della base imponibile dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale
comunale di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
b) Esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da
quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e’ esentato il valore della
produzione netta.
Per la determinazione del valore della produzione netta, non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a
quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione
e’ stata rinviata in applicazione dell’art. 5-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche’ della disciplina
vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche
recate dal comma 50 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attivita’ anche al di
fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore
della produzione netta per cui e’ possibile beneficiare
dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
c) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente.
Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione
che almeno il 30 percento degli occupati risieda nel sistema locale
di lavoro in cui ricade la ZFU, e’ riconosciuto, nei limiti del
massimale di retribuzione fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1°
dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
100%, per i primi cinque anni;
60%, per gli anni dal sesto al decimo;
40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Il sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU e’ rappresentato
dal seguente aggregato di comuni: Acciano, Barete, Barisciano,
Cagnano, Amiterno, Calascio, Campotosto, Capitignano, Carapelle C.,
Castel del Monte, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L’Aquila, Lucoli,
Montereale, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca
di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ V., S. Pio delle Camere,
Sant’Eusanio F.se, S. Stefano di Sessanio, Scoppio, Tione degli
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo.
6. Concessione delle agevolazioni.
L’importo dell’agevolazione per ciascun soggetto beneficiario e’
calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse
stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo
complessivamente richiesto dalle imprese istanti, tenuto conto delle
quote di risorse destinate alle riserve di cui all’art. 4 del
decreto.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato
anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).
7. Riserve.
Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento,
ai sensi dell’art. 4 del decreto, sono istituite due specifiche
riserve.
a) «Riserva per le nuove imprese».
La prima riserva, di cui al comma 1, lettera a), del citato art. 4,
e’ istituita in favore delle imprese di nuova costituzione,
intendendosi per tali le imprese che, in possesso dei requisiti
previsti all’art. 2 del decreto, si trovano, alla data di
presentazione dell’istanza di agevolazione, nei primi tre periodi di
imposta dalla data di costituzione dell’impresa. A tale riserva e’
destinata una quota pari al 20% delle risorse disponibili.
b) «Riserva per le imprese del centro storico».
La seconda riserva, di cui alla lettera b) dell’art. 4 del decreto,
e’ destinata alle imprese, in possesso dei requisiti previsti
all’art. 2 del decreto, che svolgono l’attivita’ economica nel centro
storico dell’Aquila, disponendo, alla data di presentazione
dell’istanza di agevolazione, di un ufficio o locale destinato
all’attivita’, anche amministrativa, all’interno del centro storico
dell’Aquila, come indicato dall’impresa alla lettera a) del modulo di
istanza.
La perimetrazione del centro storico dell’Aquila e’ disponibile
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per
la ZFU del comune dell’Aquila.
Per le imprese che svolgono attivita’ non sedentaria, ai fini
dell’accesso alla riserva in argomento, si rinvia a quanto esposto,
con riferimento a tale tipologia di impresa, al precedente paragrafo
3.
Nel caso in cui l’ufficio o locale situato nel centro storico non
sia operativo alla data di presentazione della istanza di
agevolazione, l’impresa fruisce delle agevolazioni, qualora disponga
di altro ufficio o locale adibito all’attivita’ aziendale ubicato in
area esterna al centro storico ma comunque compresa nella ZFU, nella
misura stabilita per le imprese non ricadenti nella riserva per il
«centro storico», fermo restando il riconoscimento dell’eventuale
maggior importo dell’agevolazione connesso alla ricomprensione
dell’impresa nella riserva per il «centro storico» non appena
l’impresa abbia comunicato al Ministero l’intervenuto ripristino
dell’operativita’ dell’ufficio o locale situato nel centro storico.
Nel caso in cui l’ufficio o locale situato nel centro storico non
sia operativo alla data di presentazione della istanza di
agevolazione e l’impresa non disponga, alla medesima data, di altri
uffici o locali adibiti all’attivita’ aziendale ubicati all’interno
della ZFU, la effettiva fruizione delle agevolazioni e’ condizionata
all’invio, da parte dell’impresa, di una apposita comunicazione al
Ministero con la quale la stessa dichiara l’intervenuto ripristino
dell’operativita’ del predetto ufficio o locale.
Le comunicazioni di cui sopra devono essere redatte utilizzando
l’apposito schema predisposto dal Ministero e disponibile
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per
la ZFU del comune dell’Aquila.
Alla riserva per il centro storico e’ destinata una quota pari al
10% delle risorse disponibili. Le somme eventualmente non impiegate
dalla riserva in argomento sono utilizzate a copertura delle istanze,
che non gravano sulla predetta riserva, rimaste prive di integrale
copertura.
c) Gestione delle riserve.
Le predette riserve saranno gestite dal Ministero in modo da tener
conto, in sede di riparto, dei casi in cui una impresa richiedente
possegga contemporaneamente i requisiti previsti per la
ricomprensione sia nella riserva di cui alla lettera a) che alla
lettera b) dell’art. 4 del decreto.
8. Informazioni antimafia.
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad
inoltrare alla competente prefettura la richiesta di informazioni
circa l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. In
tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle
agevolazioni resta subordinata all’acquisizione dell’informativa
antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni
interdittive.
9. Modalita’ di fruizione delle agevolazioni.
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da
effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento, secondo modalita’ e termini definiti con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al
raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, cosi’ come
determinato dal Ministero (vedi paragrafo 6).
10. Informazioni e contatti.
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita’ di
accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti
riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni
per la ZFU del comune dell’Aquila.
Roma, 6 dicembre 2012

Il direttore generale: Sappino