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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230
Regolamento relativo ai requisiti di professionalita’ ed ai criteri per l’espletamento della selezione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonche’ agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (12G0247) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2013

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
cosi’ come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23, ed in particolare l’articolo 20, che istituisce un elenco
nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari
generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definiti i requisiti di professionalita’ e fissati i
criteri per l’espletamento della selezione ai fini dell’iscrizione
nell’elenco e prevede l’obbligo per i segretari generali di
partecipare all’attivita’ di formazione organizzata da Unioncamere,
secondo modalita’ e criteri fissati con il suddetto decreto;
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni,
recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125,
concernente il personale statale delle camere di commercio, industria
e agricoltura e degli uffici provinciali dell’industria, del
commercio e dell’artigianato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visti l’articolo 2 e l’articolo 3, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 maggio 2012;
Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema
di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «elenco» indica l’elenco previsto dal comma 3 dell’articolo 20
della legge;
c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro
e il Ministero dello Sviluppo economico;
d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano
rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero dello sviluppo economico;
e) «camera di commercio», indica la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
f) «commissione» indica la commissione di cui all’articolo 20,
comma 5, della legge;
g) «divisione» indica l’ufficio dirigenziale di livello non
generale della Direzione generale, competente alla tenuta
dell’elenco;
h) «Unioncamere» indica l’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che
la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
L’articolo 118 della Costituzione cosi’ recita :
“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’.”.
L’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) cosi’ dispone:
“Art. 20. Segretario generale.
1. Al segretario generale della camera di commercio
competono le funzioni di vertice dell’amministrazione, di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il segretario generale coordina l’attivita’
dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilita’ della
segreteria del consiglio e della giunta.
2. Nelle camere di commercio per cui non viene
raggiunto un sufficiente equilibrio economico e’ consentito
avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale,
di un segretario generale titolare di altra camera di
commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
3. Il segretario generale, su designazione della
giunta, e’ nominato dal Ministro dello sviluppo economico
tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto
presso il Ministero.
4. All’elenco di cui al comma 3, possono essere
iscritti, a domanda e previo superamento di un’apposita
selezione nazionale per titoli:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni
regionali delle camere di commercio, dell’Unioncamere,
delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o
enti pubblici che siano in possesso dei requisiti
professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita’ e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono definiti i requisiti di professionalita’ e stabiliti i
criteri per l’espletamento della selezione di cui al comma
4 ed e’ istituita una commissione, composta da un dirigente
del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da
due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso
Ministero e delle regioni, di provata esperienza in
discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante
di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita’ per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui
al comma 3.
6. E’ fatto obbligo a ciascun segretario generale di
partecipare alle attivita’ di formazione organizzate da
Unioncamere secondo criteri e modalita’ stabiliti con il
decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e’ consentito il rientro nei ruoli
dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere a conseguenti ampliamenti della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera
a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge
25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.”.
La Legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative
della L. 23 febbraio 1968, n. 125 , concernente il
personale statale delle camere di commercio, industria e
agricoltura e degli uffici provinciali dell’industria, del
commercio e dell’artigianato) e’ pubblicata nella Gazz.
Uff. 9 agosto 1971, n. 200.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – Testo A) e’ pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e’ pubblicata nella Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192.
Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23
(Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n.
99) cosi’ dispongono:
“Art. 2. Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 12 marzo 2010 1. In sede di prima
applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3,
12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo,
sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.”
“Art. 3 Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno
successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dagli
articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge.
Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al
comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli
stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo,
gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e
regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993
n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto
legislativo.
3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano
gia’ insediati alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le incompatibilita’, i vincoli, le limitazioni ed i
requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i
componenti degli organi degli enti del sistema camerale,
decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al
termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in
corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1,
primo periodo, vengono completate secondo la disciplina
vigente al momento del loro avvio. Le gestioni
commissariali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono fino all’esaurimento del
relativo mandato.
6. Ai segretari generali in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo continua
a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma
5, terzo periodo, dell’articolo 20 della legge n. 580 del
1993, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del
presente decreto.
7. Le disposizioni dell’articolo 20 della legge n. 580
del 1993, come modificato dall’articolo 1, comma 20, del
presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5
dello stesso articolo 20.”.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
L’art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) cosi’ dispone:
“Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita’ eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.”.

Note all’art. 1:
Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993, si veda
nelle note alle premesse.