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Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita’

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 luglio 2012
Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita’. (12A11455)
(GU n.254 del 30-10-2012)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l’art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell’art. 106 ed il comma 1 dell’art. 114 del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro
dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in materia
di norme costruttive e funzionali, nonche’ in materia di emissioni
inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i
provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e
panicolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna
destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE
per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato
in regime di flessibilita’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 305 del 23 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del
quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Adotta il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20
dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. I
motori ad accensione spontanea, non destinati alla propulsione di
automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna, possono
essere immessi sul mercato in regime di flessibilita’ secondo la
procedura di cui all’allegato XIII, oltre a quanto disposto nei commi
da 1 a 5.»;
b) all’art. 10:
1) al comma 1-bis, il secondo periodo e’ soppresso;
2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:«1-ter. In
deroga all’art. 9, commi 3-octies, 3-decies e 4-bis, e’ consentita
l’immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici e le
locomotive, esclusivamente nei casi in cui il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, autorita’ nazionale che rilascia
l’omologazione, accetti che l’uso di un motore di sostituzione che
risponde ai requisiti della fase piu’ recente di emissioni
applicabile nell’automotrice ferroviaria o nella locomotiva in
questione comportera’ significative difficolta’ tecniche :
a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III
A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici
ferroviarie e locomotive che:
non sono conformi alle prescrizioni della fase III A, o
sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle
prescrizioni della fase III B;
b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti
della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per
automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di
movimento autonomo, purche’ tali motori di sostituzione siano
conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate
dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello
stesso tipo.
1-quater. Una marcatura con la menzione «Motore di
sostituzione» e recante l’unico riferimento alla deroga associata e’
apposta sui motori contemplati dal comma 1-bis o 1-ter.
c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. E’ consentita
l’immissione sul mercato dei motori definiti nella sezione 1, lettera
A, punti i), ii) e v), dell’allegato I, in regime di flessibilita’,
conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII.»;
d) l’allegato XIII e’ modificato conformemente all’allegato del
presente decreto.