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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 208)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio
2013 si procedera’ alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell’ISTAT

Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale
unificato e finanziamento dell’ISTAT
1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione
con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell’economia e
della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla
domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete,
l’alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche’
la ricerca e l’innovazione tecnologica quali fattori essenziali di
progresso e opportunita’ di arricchimento economico, culturale e
civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di
ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo
stato di attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con
particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati
conseguiti. Nella relazione e’ fornita, altresi’, dettagliata
illustrazione dell’impiego di ogni finanziamento, con distinta
indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state
utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita’ la
descrizione del progetto complessivo di attuazione dell’Agenda
digitale italiana, delle linee strategiche di azione e
l’identificazione degli obiettivi da raggiungere.))
2. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « i Ministri dell’economia e delle
finanze e » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato
all’innovazione tecnologica e con il Ministro »;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, ((d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, e’ disposto anche progressivamente,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, l’ampliamento delle possibili
utilizzazioni della carta d’identita’ elettronica anche in relazione
all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identita’
elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri
della carta d’identita’ elettronica e della tessera sanitaria
necessarie per l’unificazione delle stesse sul medesimo supporto,
nonche’ al rilascio gratuito del documento unificato, mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita’ tecniche di produzione, distribuzione ((gestione e
supporto all’utilizzo)) del documento unificato, nel rispetto di
quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro sei mesi)) con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con
il Ministro della salute. »;
c) ((dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:))
((« 3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia’
previste dallo stesso comma 3, e’ autorizzata la spesa di 60 milioni
di euro per l’anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
».))
((3-ter. In attesa dell’attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene
il rilascio della carta di identita’ elettronica di cui all’articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non
interromperne l’emissione e la relativa continuita’ di esercizio ».))
3. Per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti dall’attuazione degli obblighi comunitari in materia
statistica, e’ autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2013.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di ((12 milioni)) di euro per
l’anno 2013.