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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012 , n. 89

Testo del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 149 del 28 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Proroga di termini in materia sanitaria.». (12A09047)

(GU n. 186 del 10-8-2012)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((…)) A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ ulteriormente prorogato al ((31 dicembre 2012)).

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque ((inderogabilmente)) non otre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all’Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo’, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo’ rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita’, nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

((3-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l’entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita’ civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie».))

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

ELENCO DELLE COMMISSIONI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;

2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita’ sanitaria, di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;

6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive, di cui all’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall’articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;

10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

11. Nucleo Nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all’articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

12. Commissione nazionale per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge n. 38 del 2010;

13. Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

14. Consulta del volontariato per la lotta contro l’AIDS, di cui all’articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

15. Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta’ inferiore a quaranta anni, di cui all’articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

17. Consiglio superiore di sanita’, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto del Ministro della salute in data 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, all’articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

22. Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

26. Commissione tecnica mangimi, di cui all’articolo 9, primo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all’articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

28. Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all’articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

29. Commissione esercenti professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233;

30. Commissione medica d’appello, di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

31. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unita’ centrale di crisi, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.